• Atti preparatori
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

S 1482 recante “Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo,nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche”

Senato della Repubblica

 

XVI Legislatura – Senato della Repubblica  Atto n. 1482 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 12/6/2009 L’atto n. S 1482  recante “Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo,nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Saro ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VIII (Lavori pubblici, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea).  Al fine di diminuire gli incidenti stradali legati al consumo di alcolici,  soprattutto tra i giovani, si  propone di istituire la pratica del guidatore designato. A norma dell’art 2 del presente ddl, il guidatore designato è colui che all’interno di un gruppo si impegna a non bere alcolici e superalcolici quando si reca in posti dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Si prevede a base della normativa, la cooperazione dei titolari o gestori di locali pubblici, che all’ingresso nel locale devono chiedere il nominativo del guidatore designato. Costui ha diritto all’ingresso gratuito, o alla consumazione gratuita di bevande analcoliche e si deve sottoporre alla rilevazione del tasso alcolemico all’uscita dal locale. Il presente ddl prevede la collaborazione dei gestori dei locali anche nella gestione dei controlli e la stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni accorsi sia nell’esercizio dell’attività, sia al guidatore designato entro le tre ore dall’uscita dei locali. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.   DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa dei senatori SARO, CAMBER e PASTORECOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo,nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche   Onorevoli Senatori. – Nella comunicazione del 24 ottobre 2006, relativa alla «Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool», la Commissione europea ha evidenziato come negli Stati dell’Unione una categoria particolarmente a rischio sia rappresentata dai giovani: nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni, il tasso di mortalità da consumo nocivo e pericoloso di alcool è del 10 per cento e oltre per le ragazze, e del 25 per cento circa per i ragazzi. Il consumo nocivo e pericoloso di alcool ha effetti negativi non solo su coloro che bevono, ma anche sui terzi e sulla società in generale.     In particolare, mentre il consumo medio di alcool è in calo nell’Unione, la percentuale di giovani e di adulti con abitudini nocive e pericolose è aumentata in molti Stati membri nel corso degli ultimi dieci anni. La tendenza al diffondersi del «binge drinking», vale a dire il bere fino ad ubriacarsi, e l’assunzione frequente di alcolici da parte di minorenni, determinano effetti pregiudizievoli sulla salute e l’aumentare del rischio di danni sociali.    Al consumo di alcool sono legati gli incidenti stradali. Si stima che in Europa circa un incidente su quattro sia addebitabile all’abuso di alcool e che annualmente non siano meno di 10.000 le persone che muoiono in incidenti di tale genere. Particolarmente esposti al rischio di incidente sono i giovani di età compresa tra i 18 ed i 24 anni; gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani (secondo numerose fonti il 47 per cento).    La strategia comunitaria si propone di dimezzare entro il 2010 il numero di morti sulle strade europee, ossia da 50.000 – nel 2000 – a 25.000.    Tra le buone pratiche individuate dalla Commissione europea al fine di ridurre gli incidenti stradali alcool-correlati, soprattutto tra i giovani, vi è l’iniziativa del guidatore designato, chiamato anche Bob, mutuando il termine dell’esperienza del Belgio che per primo, a partire dal 1995, ha avviato efficaci campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Si tratta di una esperienza che a livello europeo ha dimostrato di poter contribuire a ridurre il rischio di disabilità, morbilità e mortalità prematura a causa di un incidente stradale alcool-correlato.    Altre buone pratiche segnalate dalla Commissione sono le restrizioni alla vendita di alcool, all’accesso alle bevande alcoliche e alle pratiche commerciali suscettibili di influenzare i giovani; l’assunzione di comportamenti responsabili da parte di coloro che servono gli alcolici; la realizzazione frequente e sistematica di alcooltest a campione e l’organizzazione di campagne di formazione e di sensibilizzazione con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.    Il problema degli incidenti stradali correlati a condizioni di guida in stato di ebbrezza ha raggiunto anche in Italia proporzioni allarmanti e tali da rappresentare uno dei fenomeni di maggior impatto sulla salute e sulla sicurezza individuale e collettiva.    Si stima che dei 224.000 incidenti avvenuti in Italia nel 2004, con quasi 6.000 morti, il 30-40 per cento sia alcool-correlato.    Guardando alle statistiche fornite dall’Associazione sostenitori amici della polizia stradale (ASAPS) si può constatare che nel 2005, nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino, si sono verificati 35.098 incidenti (pari al 15,60 per cento del totale), con il decesso di 1.529 persone (pari al 28,10 per cento del totale).    Gli incidenti notturni sono, quindi, in percentuale meno numerosi, ma particolarmente pericolosi e raggiungono dei picchi elevatissimi nelle serate del venerdì e del sabato – le serate dedicate dai giovani al divertimento – dove si concentra il 44,30 per cento del totale dei sinistri notturni di tutta la settimana.    In questo quadro, la pratica del guidatore designato, vale a dire di colui che all’interno di un gruppo, che si appresta ad una serata di divertimento, si propone come guidatore per il ritorno e si impegna a non assumere sostanze alcoliche, può, anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, come Belgio, Francia, Spagna e Inghilterra, portare a dei risultati positivi e contribuire a ridurre le «stragi del sabato sera».    La pratica del guidatore designato mira ad incrementare in chi guida la consapevolezza sugli effetti negativi che l’alcool provoca riguardo alla capacità di controllo ed ai riflessi di guida. Nel contempo essa coinvolge anche i passeggeri e li responsabilizza: colui che si affida alla sobrietà di chi guida per ritornare a casa, infatti, riconosce l’importanza della scelta di non bere quando si deve guidare e, auspicabilmente, ne segue l’esempio.    Naturalmente, la pratica del guidatore designato, per avere successo, non può prescindere dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva e responsabile degli esercenti.    Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge, diretto a disciplinare, dal punto di vista dell’esercente e del giovane cliente, la pratica del guidatore designato, prevedendo nel contempo delle campagne di sensibilizzazione permanente dirette a far conoscere e valorizzare tale pratica.    Nel dettaglio, gli articoli 1 e 2 riguardano le finalità perseguite dal presente disegno di legge e la definizione di guidatore designato.    L’articolo 3 riguarda il guidatore singolo, che spontaneamente ed al pari del guidatore designato s’impegna a non bere alcolici.    L’articolo 4 disciplina i controlli sia del guidatore designato sia di quello singolo, impegnatosi a non assumere alcolici.    L’articolo 5 prevede, a carico dell’esercente, l’istituzione di una polizza di responsabilità civile aziendale per danni causati a terzi e di una polizza a copertura degli infortuni occorsi ai clienti all’interno dei locali, estesa a quelli in itinere, dopo l’uscita dal locale per il guidatore designato ed a quello impegnatosi a non assumere alcolici. L’estensione della polizza agli infortuni in itinere del guidatore ha l’unico intento di dare una copertura assicurativa ai sinistri non compresi nella polizza obbligatoria di Responsabilità civile auto.    L’articolo 6 precisa le modalità richieste ai guidatori per l’ottenimento delle prestazioni previste dalla polizza infortuni.    L’articolo 7 prevede campagne di sensibilizzazione per promuovere corretti modelli di consumo e di comportamento, tra cui anche la pratica del guidatore designato.    L’articolo 8 risponde pienamente alle esigenze individuate dalla Commissione europea al fine di ridurre gli incidenti stradali alcool-correlati, soprattutto fra i giovani, poiché:         –  estende a tutte le strutture dove si distribuisce alcool dopo le due di notte l’obbligo di mettere a disposizione l’etilo test;         –  a tutela dei giovani estende alla vendita ed a chiunque distribuisce alcolici l’obbligo di non servire i minori di 18 anni, che ora è limitato solo ai pubblici esercizi;        –  oltre ad elevare il limite di età da 16 a 18 anni del divieto di somministrazione, viene introdotto anche quello di vendita;        –  vieta ogni forma di promozione di bevande alcoliche;        –  prevede che dopo le ore 02.00 nei locali nei quali si accede solo con l’acquisto di un biglietto d’ingresso, la consumazione eventualmente compresa debba essere analcolica;        –  ripristina il divieto di vendita di alcolici in forma ambulante;        –  ribadisce che la somministrazione ed il consumo di alcolici può essere effettuata esclusivamente nei pubblici esercizi, ad evitare che esercizi commerciali ed artigiani – che hanno la facoltà della somministrazione non assistita di alimenti e bevande e non sono soggetti alla specifica autorizzazione di pubblica sicurezza – divengano luoghi di consumo incontrollati;        –  introduce il divieto di vendita per asporto negli esercizi commerciali, che possono stare aperti tutta la notte, di alcolici dalle ore 22 alle 7 del mattino, allo scopo di evitare la possibilità di acquistare grandi quantità di alcolici a basso prezzo;        –  vieta nei locali pubblici le promozioni di bevande alcoliche, i cosiddetti after hours, nei quali si spinge il pubblico a consumare alcolici ragguagliandone il prezzo ad ora o scontandoli sensibilmente;        –  si impone ai locali che utilizzano la modalità di ingresso comprensivo di consumazione di offrire, dopo le ore 02.00, esclusivamente consumazioni analcoliche comprese nel biglietto d’ingresso;        –  allo scopo di incentivare la consumazione di bevande analcoliche s’impone, ai locali di intrattenimento e spettacolo, di somministrarle ad un prezzo inferiore a quello delle bevande alcoliche;        –  relativamente alle sanzioni per la mancata esposizione delle tabelle previste dall’articolo 8, comma 7, e per l’assenza di alcooltest di cui al comma 6, si sostituisce la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni con sanzione di tipo pecuniario, tenuto conto che un simile provvedimento di chiusura può compromettere la stessa vita dell’impresa e che lo stesso appare incompatibile con le altre sanzioni previste dal disegno di legge.     L’articolo 9, infine, introduce un credito d’imposta a copertura dei costi affrontati dai titolari e dai gestori dei locali per gli adempimenti previsti dal presente disegno di legge.   DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità)     1. La presente legge favorisce l’adozione di un comportamento consapevole e responsabile da parte del guidatore designato e del guidatore singolo, al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali alcool correlati. Art. 2. (Guidatore designato)     1. Il guidatore designato è colui che all’interno di un gruppo si impegna a non bere alcolici e superalcolici quando si reca presso circoli privati, disco bar, pub e locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e di bevande alcoliche.     2. Il gruppo di cui al comma 1 è composto da almeno due persone che utilizzano per il trasporto il medesimo veicolo. Il gruppo non può comunque essere costituito da un numero di persone superiore al corrispondente valore massimo indicato sulla carta di circolazione del veicolo condotto dal guidatore designato.    3. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 1 all’entrata chiedono il nominativo di chi si è proposto quale guidatore designato; quest’ultimo ha diritto all’ingresso gratuito oppure alla consumazione gratuita di una bevanda analcolica, a condizione che dichiari la sua disponibilità di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcoolemico al momento dell’uscita dal locale. Art. 3. (Guidatore singolo)     1. Anche il guidatore singolo, che si reca nei locali di cui all’articolo 2, comma 1, e dichiara volontariamente di sottoporsi alla rilevazione del tasso alcoolemico, ha diritto all’ingresso gratuito oppure alla consumazione gratuita di una bevanda analcolica, come previsto dall’articolo 2, comma 3. Art. 4. (Controlli)     1. I titolari e i gestori dei locali di cui all’articolo 2, comma 1, avvalendosi anche di personale dotato di specifica formazione, all’uscita dal locale e con l’uso di etilometri omologati a norma di legge, verificano il tasso alcoolemico sia del guidatore designato che del guidatore singolo.     2. Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a quello previsto dalla vigente normativa, l’esercente invita i guidatori suddetti a non mettersi alla guida.    3. Il guidatore che risulta positivo all’esame dell’alcooltest, decade dai benefici economici previsti dall’articolo 2, comma 3, e dall’articolo 3, con la conseguenza che deve pagare il corrispondente di ciò che ha ricevuto a titolo gratuito. Art. 5. (Assicurazioni obbligatorie)     1. I titolari e i gestori dei locali di cui all’articolo 2, comma 1, stipulano le assicurazioni seguenti:         a) assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi, clienti compresi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nell’esercizio della loro attività. Il massimale assicurato per ogni sinistro deve essere di almeno 10.000.000 di euro;         b) assicurazione per gli infortuni occorsi ai guidatori, entro tre ore dall’uscita dei locali. I capitali assicurati per ogni infortunio non devono essere inferiori a 150.000 euro per morte ed a 200.000 euro per invalidità permanente superiore al 27 per cento.     2. Le assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni devono essere commisurate al flusso giornaliero delle persone partecipanti. Art. 6. (Condizioni del guidatore designatoe del guidatore singolo)     1. Il guidatore designato e il guidatore singolo usufruiscono della copertura assicurativa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), a condizione che siano in possesso di un titolo valido, nella forma di scontrino fiscale o di biglietto d’ingresso, comprovante la loro presenza in uno dei locali soggetti alla presente legge e purché sia stato riscontrato un tasso alcolemico non superiore a quello previsto dall’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Art. 7. (Campagne di sensibilizzazione)     1. Il Ministro della gioventù in accordo con le regioni e le amministrazioni locali organizza un campagna di sensibilizzazione permanente volta a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza, coinvolgendo anche le associazioni di categoria interessate.     2. I titolari e i gestori dei locali, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con tutti i soggetti interessati, organizzano, nel corso dell’anno, manifestazioni dirette a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze di un consumo nocivo e pericoloso di alcool e a promuovere corretti modelli di consumo e di comportamento, tra cui anche la pratica del guidatore designato.    3. Nelle scuole sono promosse iniziative dirette a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili rispetto al consumo di alcool e a far conoscere la pratica del guidatore designato. Art. 8. (Modifiche)     1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono abrogati.     2. Dal 1º gennaio 2009 gli intrattenimenti danzanti con musica registrata hanno lo stesso regime fiscale in vigore per tutte le altre attività musicali.    3. I proventi per le attività di spettacolo e di intrattenimento danzante sono assoggettati alla stessa aliquota IVA del 20 per cento applicata all’attività principale.    4. Alla lettera g) dell’Allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 1996, n. 261, le parole: «superiore a 1.500 persone» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 4.000 persone».    5. All’articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: «L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni diciotto».    6. Chiunque somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 deve inserire nella propria struttura uno strumento di rilevamento del tasso alcoolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.    7. I titolari e gestori dei locali di cui al comma 6 devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita apposite tabelle che riproducono:         a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell’aria alveolare espirata;         b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;        c) le sanzioni previste dall’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.     8. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e con la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.     9. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal primo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.    10. Chiunque effettua promozioni per favorire la vendita o somministrazione di bevande alcoliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.    11. Dalle ore 22 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma 9. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce.    12. Nei locali nei quali l’ingresso è consentito dietro pagamento di un biglietto comprensivo di consumazione, quest’ultima, dopo le ore 02.00, deve essere esclusivamente analcolica.    13. Nei locali di spettacolo e intrattenimento il costo delle consumazioni analcoliche deve essere inferiore a quello delle consumazioni alcoliche.    14. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Art. 9. (Agevolazioni fiscali)     1. Ai locali soggetti alla disciplina di cui alla presente legge è concesso annualmente un credito d’imposta corrispondente alle spese effettivamente sostenute per gli adempimenti previsti.     2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le cause di revoca totale o parziale dei benefici.                                        

 

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