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S 1622 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di competenze degli ausiliari della sosta”

Senato della Repubblica

 

XVI Legislatura – Senato della Repubblica  Atto n. 1622
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 24.9.09 L’atto n. S  1622 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di competenze degli ausiliari della sosta” presentato al Senato di iniziativa della Sen. Germontani, il 16 settembre è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VIII (Lavori pubblici, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio). Il disegno di legge è finalizzato a fornire un’interpretazione univoca dell’art. 17, comma 132, L. n. 127/97 in materia di accertamento delle violazioni della sosta da parte degli ausiliari della sosta nella arre urbane oggetto di concessione. Sul concetto di “aree oggetto di concessione” le sezioni I e II della Cassazione, con varie sentenze emesse tra il 2005 e il 2007, avevano fornito due tesi opposte: la prima più restrittiva consente l’azione degli ausiliari della sosta soltanto nelle arre contrassegnate dalle strisce blu, con pagamento di ticket e in quelle limitrofe poste a servizio di quelle a pagamento, solo nel caso in cui la sosta comporti pregiudizio per il parcheggio nelle aree a pagamento. La seconda tesi invece è estensiva e comprende anche le aree esterne agli spazi contrassegnati dalle strisce blu che si trovino nel raggio dell’area oggetto di concessione, con la motivazione che qualunque parcheggio effettuato in quest’area e comunque venga eseguito, incide sul diritto alla riscossione della tariffa. La Cassazione a Sezione unite con la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009 ha adottato la prima tesi. Il presente disegno di legge invece è volto a ribaltare la questione rendendo valida la seconda delle tesi illustrate. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa della senatrice GERMONTANICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2009Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 132, dellalegge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di competenzedegli ausiliari della sosta  Onorevoli Senatori. – Con l’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il legislatore ha consentito che soggetti estranei all’apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli pubblici ai quali l’articolo 12 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ordinariamente attribuisce compiti di prevenzione ed accertamento in materia di violazione del predetto codice della strada, siano legittimati a svolgere tali funzioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione da parte del comune per la disciplina dei parcheggi urbani.     Sotto il profilo letterale, si sottolinea che la norma ha circoscritto puntualmente l’ambito territoriale di competenza dei nuovi soggetti definiti «ausiliari della sosta» limitandolo alle «aree oggetto di concessione», oltre ad averne esplicitamente circoscritto l’ambito delle funzioni.    L’intervento del legislatore ha trovato, chiaramente, la sua ratio nella necessità dei comuni di potenziare, con risorse umane aggiuntive, gli «ausiliari della sosta», il numero dei soggetti pubblici già deputati, ex articolo 12 del suddetto codice della strada (agenti di polizia municipale, in particolare), ai compiti di prevenzione e sanzionatori delle violazioni in materia di sosta, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie, nei centri urbani (si veda l’ordinanza n. 157 del 2001 della Corte costituzionale).    Aderendo alla ratio della norma e, dunque, per conseguire attraverso di essa l’obiettivo di un potenziamento ed ausilio del numero delle risorse umane già deputate nelle città ad assicurare la prevenzione ed i procedimenti sanzionatori nei confronti di una grave progressione del problema delle soste selvagge e dei parcheggi abusivi, gli ausiliari della sosta sono stati utilizzati per accertare le violazioni in materia di sosta in tutto l’ambito spaziale «delle aree oggetto di concessione» ad esempio sui marciapiedi o sulle mezzerie di carreggiate immediatamente limitrofe che sono invece destinate a parcheggio e contraddistinte dalle righe blu.    Si è ritenuto, dunque, di dover dare un’interpretazione al concetto di «aree oggetto di concessione» che fosse coerente con la finalità di evitare che, per la concretizzazione degli interventi di carattere preventivo e sanzionatorio, in materia di sosta abusiva, su di una medesima carreggiata stradale, occorresse l’intervento congiunto e sovrapposto (e non alternativo) sia di un agente di polizia urbana (od altro agente ex articolo 12 del predetto codice della strada) che di un ausiliario della sosta.    Non v’è chi non veda che un’applicazione della norma diversa da quella concretizzata da molti comuni appare chiaramente in contrasto con la ratio e la volontà del legislatore di potenziare la presenza sul territorio dei soggetti, attraverso gli «ausiliari», legittimando questi ultimi a prevenire e sanzionare le gravi violazioni in materia di sosta e di parcheggi selvaggi, sempre nell’ambito delle «aree oggetto di concessione»    Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in ordine all’interpretazione da dare al concetto di «aree oggetto di concessione», per individuare lo spazio territoriale ove è legittimato l’esercizio delle funzioni degli «ausiliari» della sosta, si sono formate due contrarie tesi, rispettivamente sostenute dalla I e dalla II sezione.    Secondo la prima tesi, per «aree oggetto di concessione», ove è legittimo l’esercizio delle funzioni degli «ausiliari della sosta» debbono intendersi solo ed esclusivamente quelle aree oggetto di concessione e specificatamente contrassegnate con le strisce blu destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket e quelle immediatamente limitrofe poste a servizio di quelle a pagamento, però, se ed in quanto precludono o comportino pregiudizio alla funzionalità del parcheggio stesso (Cassazione, sezione I, sentenze n. 7336, del 7 aprile 2005, n. 7979 del 18 aprile 2005, n. 8593 del 26 aprile 2005).    Una seconda tesi interpretativa, di valenza estensiva, invece, ha ritenuto che per «aree oggetto di concessione» ove è legittimo l’esercizio delle funzioni degli «ausiliari della sosta» debbono intendersi tutte quelle aree, anche esterne a quelle contrassegnate dalle righe blu, ricollegabili alla sosta, comunque effettuata, nell’ambito territoriale dell’area oggetto della concessione, per il solo fatto che qualsiasi violazione compiuta nell’ambito spaziale di tale area incide sul diritto alla riscossione delle tariffe stabilite (Cassazione, sezione II, sentenze n. 9287 del 20 aprile 2006, n. 20558 del 28 settembre 2007 e sezione I, sentenza n. 4173 del 22 febbraio 2007).    La controversa questione giurisprudenziale è stata rimessa alle Sezioni unite civili che, con sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, ha deliberato per la fondatezza della prima tesi interpretativa restrittiva, dando sostanzialmente torto ai comuni.    Tale interpretazione, come già rilevato, appare in contrasto con la ratio della norma in quanto genera, sul piano applicativo, conseguenze assurde ed irrazionali che svuotano di contenuto l’obiettivo di un necessario potenziamento del numero dei soggetti che sono di fatto legittimati, sia in via principale ex articolo 12 del suddetto codice della strada, sia in via «ausiliaria» e strumentale, ex articolo 17, comma 132, della predetta legge n. 127 del 1997, a garantire la funzionalità e regolarità della sosta degli autoveicoli nelle carreggiate stradali attraverso la disciplina razionale dei parcheggi, concorrendo a superare il grave problema del congestionamento e dell’abusivismo della circolazione e sosta nei centri abitati, utilizzando in modo razionale ed equilibrato tutte le risorse umane a disposizione dei comuni.    Non può ignorarsi che, applicando il principio interpretativo affermato di recente dalle sezioni unite della Cassazione, si determina come conseguenza che in una medesima strada, facente parte di area oggetto di concessione per il parcheggio, per l’esercizio dell’attività di prevenzione e sanzionatorio delle soste occorre l’intervento necessario e congiunto di due soggetti abilitati: l’agente di polizia municipale (ad esempio per la sosta abusiva sul marciapiede) e l’ausiliario della sosta.    Si pone, pertanto, l’esigenza che il Parlamento approvi una legge di interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 132, della predetta legge n. 127 del 1997 la quale definisca in modo razionale e corretto la portata della norma vigente.   DISEGNO DI LEGGE Art. 1.     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.                                      

 

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