- Atti preparatori
- Dott.ssa Maristella Giuliano
S 2536 recante “Nuove disposizioni volte alla limitazione dell’uso delle autovetture di servizio per le pubbliche amministrazioni ”
Senato della Repubblica
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 5.7.2011
L’atto n. S 2536 recante “Nuove disposizioni volte alla limitazione dell’uso delle autovetture di servizio per le pubbliche amministrazioni ” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Belisario ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente I (Affari Costituzionali). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali. Nel 2009 il parco delle auto blu sarebbe cresciuto del 3,1 per cento, passando da 607.918 a 626.760 unità. Il disegno di legge propone la razionalizzazione del parco delle autovetture della pubblica amministrazione centrale e periferica, c.d. “auto blu”, al fine del contenimento della spesa pubblica e la conseguente vendita tramite gara pubblica di tutte le auto in esubero.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Belisario, Giambrone, Carlino, Bugnano,
Caforio, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti,
Mascitelli, Pardi E Pedica
Comunicato alla presidenza il 25 gennaio 2011
Onorevoli Senatori. – L’«auto blu» è da sempre vista come un simbolo della casta e se in qualche caso il suo uso potrebbe anche essere giustificato da ragioni oggettive (ma chi la utilizza dovrebbe almeno avere il pudore di farlo nel modo più discreto possibile) spesso si risolve in un vero e proprio spreco di denaro pubblico.
Il tema delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è stato affrontato nell’ultimo ventennio in diverse occasioni attraverso disposizioni di legge, regolamenti e con varie direttive ministeriali che hanno avuto costantemente lo scopo di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzo delle autovetture e di ridurre i costi di gestione.
Il primo intervento risale al 1991. La legge 28 dicembre 1991, n. 421, individuava le categorie dei funzionari con diritto all’assegnazione dell’auto di servizio in uso esclusivo e segnalava la necessità di una ricognizione del parco autovetture, prevedendone la riduzione di un terzo.
La legge finanziaria del 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662) restringeva l’ambito degli aventi diritto all’auto di servizio in via esclusiva alle sole autorità politiche e prevedeva la dismissione della gestione diretta e l’affidamento dei servizi di trasporto a società private. Veniva, inoltre, ribadita la necessità di procedere a un censimento degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello stato.
Con il decreto del Ministro del tesoro del 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, venivano definite le modalità di effettuazione del censimento del parco autovetture e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997, venivano ulteriormente specificate, sempre con riferimento alle amministrazioni dello Stato, le categorie di aventi diritto all’auto in uso esclusivo e non esclusivo e individuate le modalità per consentire l’utilizzo intensivo delle auto e del personale di guida.
Negli anni seguenti sono intervenute le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 1998 e del Ministro per la funzione pubblica del 30 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001, la prima per ribadire la necessità di passare alla gestione indiretta del parco autovetture e per porre in capo al Ministero del tesoro l’obbligo di informativa al Parlamento sui costi del servizio e, soprattutto sulle riduzioni di spesa; la seconda per indicare principi e modalità per la dismissione del parco autovetture e per definire termini e caratteristiche delle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) cui le amministrazioni dello Stato erano tenute ad aderire.
Le leggi finanziarie per il 2005, 2006, 2007 (leggi 30 dicembre 2004, n. 311; 29 dicembre 2005, n. 266, e 27 dicembre 2006, n. 296) hanno previsto una progressiva riduzione fino al 50 per cento rispetto al 2004 – della spesa sostenuta per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture e la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto un limite alla cilindrata dei veicoli (1600 cc) che le amministrazioni possono acquistare.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, all’articolo 6, comma 14, n. 122, ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato.
E, contestualmente, la direttiva n. 6/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione emanata nel maggio 2010 ha inteso riprendere tutte le normative precedenti, e in particolare:
– ha ribadito le disposizioni relative agli aventi diritto all’utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture;
– ha coordinato le normative relative alle modalità di acquisizione e gestione delle autovetture, individuando anche modalità innovative e misure incentivanti della mobilità collettiva;
– ha ridefinito l’ambito dei destinatari della normativa che, in quanto finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa deve intendersi come riferita «al complesso delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all’elenco ISTAT;
– ha previsto l’avvio di un monitoraggio del parco autovetture delle amministrazioni interessate alla direttiva da avviare contestualmente all’emanazione della stessa Direttiva.
Dal sito www.contribuenti.it si apprende che l’Italia detiene l’assurdo primato del maggior numero di auto di rappresentanza. Nel 2009 il parco delle auto blu sarebbe cresciuto del 3,1 per cento, passando da 607.918 a 626.760 unità. E nel primo trimestre del 2010 il trend positivo non si è fermato: +0,6 punti percentuali, 629.120 auto blu! In barba alla legge che fin dal 1991 limita l’uso esclusivo delle auto blu ai soli Ministri, Sottosegretari e ad alcuni Direttori generali.
Nessuno sa nemmeno quante siano con esattezza, né se, parlando di auto blu, ci si riferisca tutti alla stessa macrocategoria, è difficile giudicare se sia realistico il calcolo che qualcuno ha fatto del costo di un tale apparato: 18,93 miliardi di euro l’anno. La cifra è talmente elevata che il dubbio è lecito.
Qualche tecnico ha calcolato semplicemente un costo di gestione di ciascuna auto in 300.000 euro l’anno, moltiplicandolo per il numero delle vetture pubbliche. È possibile che questa cifra sia non rispondente alla realtà. È anche possibile che una parte delle 626.760 automobili siano ferme per vetustà. È infine possibile che non tutte abbiano un autista dedicato e che quindi il costo medio annua sia inferiore.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta ha avviato uno specifico monitoraggio sulle autovetture di servizio i cui risultati sono stati dettagliatamente illustrati nell’ambito della Relazione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, il 20 ottobre 2010 ai Presidenti di Camera e Senato.
Secondo i dati raccolti ed elaborati da Formez PA, il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali dedicate a finalità di sicurezza e vigilanza). Di queste, 5.000 sono «blu blu» (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali); 10.000 «blu» (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 «grigie» (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative).
Nella pubblica amministrazione centrale (Ministeri, Agenzie, Università, Enti pubblici) sono presenti circa 3.000 auto «blu blu», 5.500 auto «blu» e un numero molto limitato di auto «grigie» (1.500). Nelle amministrazioni regionali e locali si concentra, al contrario, la quasi totalità delle auto «grigie» (oltre 70.000), circa 2.000 auto «blu blu» e 4.000 auto «blu». Le autovetture risultano in larga misura di proprietà: 81 per cento per le amministrazioni locali e 57 per cento per le amministrazioni centrali.
Da questi dati si evince che il costo totale stimato per il parco auto della pubblica amministrazione è di circa 4 miliardi di euro per consumi, assicurazione, noleggio; 2 miliardi per il personale addetto al parco auto (di cui un miliardo per gli autisti e un miliardo per gli altri addetti); un miliardo di euro per le vetture dedicate ai servizi-targhe speciali e alla vigilanza urbana.
Nella classifica generale dei paesi che utilizzano le «auto blu» l’Italia primeggia con circa 90.000 autovetture seguita dagli USA con 72.000, Francia con 63.000, Regno Unito con 56.000, Germania con 55.000, Turchia con 51.000, Spagna con 42.000, Giappone, con 30.000, Grecia con 29.000 e Portogallo con 22.000. Alcuni di questi Paesi hanno peraltro una popolazione di molto superiore alla nostra.
Il nostro disegno di legge intende razionalizzare il parco delle autovetture della pubblica amministrazione centrale e periferica attraverso il blocco immediato delle auto blu, salvo dieci per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ogni Ministero e per i comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; cinque per i Ministri senza portafoglio e per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, due per i comuni con popolazione compresa tra 250.000 e 500.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti e le province, come si evince dall’articolo 1 , comma 1 del disegno di legge, con l’esclusione delle autovetture adibiti ai servizi essenziali.
Il comma 2 dispone la vendita tramite gara di tutte le auto blu in esubero.
Il comma 3 dispone il divieto assoluto di noleggio di auto con autista da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
Il comma 4 precisa che il rimborso ai dipendenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti d’ufficio e per l’erogazione dei servizi che comportino l’utilizzo di autovetture private è calcolato nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro effettuato.
Il comma 5, abrogando la lettera e) del primo comma del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, elimina la possibilità che le amministrazioni civili siano esentate dall’obbligo di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) delle proprie autovetture.
Il comma 6 dispone la limitazione, da adottare con atto autonomo delle regioni, della dotazione di autovetture a non più di 10 autovetture per le regioni con più di 1 milione di abitanti e a 5 autovetture per le altre regioni e province autonome.
Il comma 7 prevede, nel caso in cui le regioni non prendano i provvedimenti necessari per all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, una riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni medesime, corrispondente ai mancati risparmi.
Il comma 8 prevede l’estensione delle limitazioni per l’acquisto delle autovetture a quelle di cilindrata superiore a 1400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
Il comma 9 prevede un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti della pubblica amministrazione in esubero, in seguito all’applicazione delle disposizioni della presente legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autovetture di servizio nelle amministrazioni pubbliche)
1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l’esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per i servizi definiti da un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è così stabilita:
a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero con portafoglio, per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) due autovetture per i comuni con popolazione compresa tra 250.000 e 500.000 abitanti e per le province autonome di Trento e Bolzano;
d) una autovettura per i comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti e per ogni provincia.
2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 sono messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. Il rimborso ai dipendenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti d’ufficio e per l’erogazione di servizi che comportino l’utilizzo di autovetture private è calcolato nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro effettuato.
5. All’articolo 26 comma primo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la lettera e) è abrogata.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la limitazione della dotazione delle autovetture di servizio, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture nel caso di regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti e a cinque autovetture nel caso di regioni con popolazione fino a un milione di abitanti e delle province autonome di Trento e Bolzano.
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture alle disposizioni di cui al comma 6.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti della pubblica amministrazione in esubero a seguito all’applicazione delle disposizioni della presente legge. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.
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