- Atti preparatori
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
S 2828 recante “Modifiche al codice penale ed all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale”
Senato della Repubblica
XVI Legislatura – Senato della Repubblica Atto n. 2828
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 2.9.2011
L’atto n. S 2828 recante “Modifiche al codice penale ed all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Spadoni Urbani ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 8ª (Lavori pubb.).
L’intento del disegno di legge è quello di superare il problema legato alla qualificazione soggettiva della condotta di chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcol e droga, provocando la morte di una o più persone. Il punto dolente della questione risiede nella difficoltà a trovare una separazione netta tra colpa cosciente e dolo eventuale del soggetto, che ponendosi alla guida di un veicolo in stato di alterazione alcolica o dovuta all’assunzione di droghe, accetti o meno il rischio di provocare un incidente stradale. La risposta è individuata nella configurazione di un autonoma fattispecie di reato denominata “omicidio stradale” ed introdotta nel codice penale attraverso un nuovo articolo il 575-bis. Per la sua sussistenza è necessaria la concorrenza di due elementi: la violazione di una norma della circolazione stradale e la presenza di uno stato di alterazione causato dall’assunzione di droghe o di alcool in quantità ingente. La sanzione prevista è la reclusione da cinque a dieci anni, con la possibilità di essere aumentata fino al doppio nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Spadoni Urbani, Asciutti, Casoli, Cursi, Giuliano, Izzo, Licastro Scardino, Malan, Mazzaracchio, Pontone, Valentino, Viespoli E Vizzini
comunicato alla presidenza il 14 luglio 2011
Modifiche al codice penale ed all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale
Onorevoli Senatori. – Negli ultimi anni il fenomeno dell’infortunistica stradale ha raggiunto livelli di pericolosità notevoli. Gli incidenti stradali sono un problema di salute pubblica molto importante, ma ancora troppo trascurato. Per l’Organizzazione mondiale della sanità sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Si stima, inoltre, che senza adeguate contromisure entro il 2020 rappresenteranno la terza causa globale di morte e disabilità.
Secondo il rapporto ISTAT/Aci del 2010, relativo agli incidenti avvenuti in Italia, nel 2009 si sono verificati 215.405 incidenti stradali, che hanno causato oltre 300.000 infortuni e più di 4.000 decessi. Rispetto al 2008, tuttavia, si segnala un miglioramento: gli incidenti sono diminuiti dell’1,6 per cento, i decessi del 10,3 per cento e i feriti dell’1,1 per cento.
Ciò significa che non siamo all’anno zero nella prevenzione e che molto è stato fatto dal Governo sul piano legislativo.
Resta ancora aperta, tuttavia, nonché profondamente avvertita come elemento di pericolosità sociale, la questione di chi provoca incidenti sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.
Il consumo di alcool e di sostanze psicotrope influenza sia il rischio di incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano. Secondo i dati 2010 del «sistema di sorveglianza Passi» il 9,8 per cento degli intervistati dichiara di aver guidato sotto l’effetto di alcool e il 6,6 per cento di essere stato passeggero in una macchina con conducente sotto l’effetto di alcolici.
L’abitudine a porsi alla guida poco dopo aver bevuto è più frequente negli uomini e nei giovani della fascia di età 25-34 anni.
Dei circa 33.600 intervistati che dichiarano di essere andati in auto o in moto negli ultimi dodici mesi, il 34 per cento ha riferito di aver subìto un controllo da parte delle forze dell’ordine. Solo l’11 per cento degli intervistati fermati dalle forze dell’ordine riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all’etilometro.
Inoltre, come riportato nella pubblicazione dell’Osservatorio nazionale alcool «Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia», secondo il XVII rapporto Aci/Censis, per i giovani di 18-29 anni la guida sotto l’influsso di alcol e droghe rappresenta il più grande problema (61,6 per cento), seguito dall’eccesso di velocità (57 per cento). I dati mostrano che il 37,9 per cento di soggetti di età inferiore a 30 anni, rispetto ad una media totale del 36,9 per cento, sceglie responsabilmente di limitare il consumo di alcolici (il valore più basso si registra nella classe di età 45-69 anni). Preoccupante risulta la percentuale di giovani (3,4 per cento rispetto allo 0,7 per cento di chi ha più di 30 anni) che pur sapendo di doversi mettere alla guida sceglie di non limitare il consumo di alcool.
È evidente che questo fenomeno porta con sé conseguenze non più contrastabili con l’attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate per quanto riguarda la circolazione stradale dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada.
Attualmente non esiste, nell’ordinamento giuridico, un’autonoma e adeguata considerazione del fenomeno di chi, alla guida, non solo non rispetta i limiti alla circolazione, ma fa uso consapevole di sostanze che affievoliscono la percezione della pericolosità che comporta il fatto di porsi alla guida di un mezzo.
Si è di fronte, a parere di molti e come diffusa percezione sociale, a ipotesi di reato che non possono dogmaticamente essere trattate come «non volontarie», sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate.
Con il presente disegno di legge si intende colmare quella che viene avvertita come una vera e propria lacuna normativa, un fatto inaccettabile, perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo.
Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, basato sulle nuove fattispecie legislative dell’omicidio e delle lesioni personali stradali.
Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare come non colposo l’omicidio riconducibile all’infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell’autore. Costui, in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si pone comunque alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente sprezzo al bene giuridico «vita».
Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l’esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose. L’intento di questo disegno di legge è quello di superare la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa, nel caso di morte/lesioni collegate a scontri stradali causati da individui sotto effetto di alcool e/o droga, che non può essere rimesso all’iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi.
Nel dettaglio, il presente provvedimento si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 introduce la fattispecie penale dell’omicidio stradale, inserendo nel codice penale un nuovo articolo 575-bis. Per la sua sussistenza viene evidenziata la concorrenza di due elementi, cioè la violazione di una norma della circolazione stradale e la presenza di uno stato di alterazione causato dall’assunzione di droghe o di alcool in quantità ingente.
Allo stesso modo, l’articolo 2 introduce la fattispecie penale del reato di lesioni personali stradali.
Completano la norma alcuni articoli che fungono da raccordo con la legislazione vigente per adeguarla alla introduzione del nuovo reato: in particolare la modifica dell’articolo 589 del codice penale (articolo 3), con l’estensione della pena dai tre ai dieci anni per l’omicidio colposo commesso da soggetti che abbiano violato le norme sulla circolazione stradale in stato di ebrezza alcolica di entità minore, e la modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale, con la previsione dell’arresto in flagranza nei casi di omicidio stradale (articolo 5).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione del reato di omicidio stradale)
1. Dopo l’articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. - (Omicidio stradale). – Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona la morte di una persona, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al doppio.
Per coloro che siano stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna».
2. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».
Art. 2.
(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). – Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona ad una persona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente la cui durata supera i centottanta giorni, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a centottanta giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 589 del codice penale)
1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 590 del codice penale)
1. All’articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell’articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 186, comma 2, lettera a), e dell’articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».
Art. 5.
(Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 575-bis del codice penale».
XVI Legislatura – Senato della Repubblica Atto n. 2828
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 2.9.2011
L’atto n. S 2828 recante “Modifiche al codice penale ed all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Spadoni Urbani ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 8ª (Lavori pubb.).
L’intento del disegno di legge è quello di superare il problema legato alla qualificazione soggettiva della condotta di chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcol e droga, provocando la morte di una o più persone. Il punto dolente della questione risiede nella difficoltà a trovare una separazione netta tra colpa cosciente e dolo eventuale del soggetto, che ponendosi alla guida di un veicolo in stato di alterazione alcolica o dovuta all’assunzione di droghe, accetti o meno il rischio di provocare un incidente stradale. La risposta è individuata nella configurazione di un autonoma fattispecie di reato denominata “omicidio stradale” ed introdotta nel codice penale attraverso un nuovo articolo il 575-bis. Per la sua sussistenza è necessaria la concorrenza di due elementi: la violazione di una norma della circolazione stradale e la presenza di uno stato di alterazione causato dall’assunzione di droghe o di alcool in quantità ingente. La sanzione prevista è la reclusione da cinque a dieci anni, con la possibilità di essere aumentata fino al doppio nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Spadoni Urbani, Asciutti, Casoli, Cursi, Giuliano, Izzo, Licastro Scardino, Malan, Mazzaracchio, Pontone, Valentino, Viespoli E Vizzini
comunicato alla presidenza il 14 luglio 2011
Modifiche al codice penale ed all’articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio stradale
Onorevoli Senatori. – Negli ultimi anni il fenomeno dell’infortunistica stradale ha raggiunto livelli di pericolosità notevoli. Gli incidenti stradali sono un problema di salute pubblica molto importante, ma ancora troppo trascurato. Per l’Organizzazione mondiale della sanità sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Si stima, inoltre, che senza adeguate contromisure entro il 2020 rappresenteranno la terza causa globale di morte e disabilità.
Secondo il rapporto ISTAT/Aci del 2010, relativo agli incidenti avvenuti in Italia, nel 2009 si sono verificati 215.405 incidenti stradali, che hanno causato oltre 300.000 infortuni e più di 4.000 decessi. Rispetto al 2008, tuttavia, si segnala un miglioramento: gli incidenti sono diminuiti dell’1,6 per cento, i decessi del 10,3 per cento e i feriti dell’1,1 per cento.
Ciò significa che non siamo all’anno zero nella prevenzione e che molto è stato fatto dal Governo sul piano legislativo.
Resta ancora aperta, tuttavia, nonché profondamente avvertita come elemento di pericolosità sociale, la questione di chi provoca incidenti sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.
Il consumo di alcool e di sostanze psicotrope influenza sia il rischio di incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano. Secondo i dati 2010 del «sistema di sorveglianza Passi» il 9,8 per cento degli intervistati dichiara di aver guidato sotto l’effetto di alcool e il 6,6 per cento di essere stato passeggero in una macchina con conducente sotto l’effetto di alcolici.
L’abitudine a porsi alla guida poco dopo aver bevuto è più frequente negli uomini e nei giovani della fascia di età 25-34 anni.
Dei circa 33.600 intervistati che dichiarano di essere andati in auto o in moto negli ultimi dodici mesi, il 34 per cento ha riferito di aver subìto un controllo da parte delle forze dell’ordine. Solo l’11 per cento degli intervistati fermati dalle forze dell’ordine riferisce che il guidatore è stato sottoposto anche all’etilometro.
Inoltre, come riportato nella pubblicazione dell’Osservatorio nazionale alcool «Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia», secondo il XVII rapporto Aci/Censis, per i giovani di 18-29 anni la guida sotto l’influsso di alcol e droghe rappresenta il più grande problema (61,6 per cento), seguito dall’eccesso di velocità (57 per cento). I dati mostrano che il 37,9 per cento di soggetti di età inferiore a 30 anni, rispetto ad una media totale del 36,9 per cento, sceglie responsabilmente di limitare il consumo di alcolici (il valore più basso si registra nella classe di età 45-69 anni). Preoccupante risulta la percentuale di giovani (3,4 per cento rispetto allo 0,7 per cento di chi ha più di 30 anni) che pur sapendo di doversi mettere alla guida sceglie di non limitare il consumo di alcool.
È evidente che questo fenomeno porta con sé conseguenze non più contrastabili con l’attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate per quanto riguarda la circolazione stradale dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada.
Attualmente non esiste, nell’ordinamento giuridico, un’autonoma e adeguata considerazione del fenomeno di chi, alla guida, non solo non rispetta i limiti alla circolazione, ma fa uso consapevole di sostanze che affievoliscono la percezione della pericolosità che comporta il fatto di porsi alla guida di un mezzo.
Si è di fronte, a parere di molti e come diffusa percezione sociale, a ipotesi di reato che non possono dogmaticamente essere trattate come «non volontarie», sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate.
Con il presente disegno di legge si intende colmare quella che viene avvertita come una vera e propria lacuna normativa, un fatto inaccettabile, perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo.
Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, basato sulle nuove fattispecie legislative dell’omicidio e delle lesioni personali stradali.
Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare come non colposo l’omicidio riconducibile all’infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell’autore. Costui, in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si pone comunque alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente sprezzo al bene giuridico «vita».
Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l’esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose. L’intento di questo disegno di legge è quello di superare la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa, nel caso di morte/lesioni collegate a scontri stradali causati da individui sotto effetto di alcool e/o droga, che non può essere rimesso all’iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi.
Nel dettaglio, il presente provvedimento si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 introduce la fattispecie penale dell’omicidio stradale, inserendo nel codice penale un nuovo articolo 575-bis. Per la sua sussistenza viene evidenziata la concorrenza di due elementi, cioè la violazione di una norma della circolazione stradale e la presenza di uno stato di alterazione causato dall’assunzione di droghe o di alcool in quantità ingente.
Allo stesso modo, l’articolo 2 introduce la fattispecie penale del reato di lesioni personali stradali.
Completano la norma alcuni articoli che fungono da raccordo con la legislazione vigente per adeguarla alla introduzione del nuovo reato: in particolare la modifica dell’articolo 589 del codice penale (articolo 3), con l’estensione della pena dai tre ai dieci anni per l’omicidio colposo commesso da soggetti che abbiano violato le norme sulla circolazione stradale in stato di ebrezza alcolica di entità minore, e la modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale, con la previsione dell’arresto in flagranza nei casi di omicidio stradale (articolo 5).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione del reato di omicidio stradale)
1. Dopo l’articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. - (Omicidio stradale). – Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona la morte di una persona, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al doppio.
Per coloro che siano stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna».
2. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».
Art. 2.
(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). – Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona ad una persona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente la cui durata supera i centottanta giorni, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a centottanta giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 589 del codice penale)
1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 590 del codice penale)
1. All’articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell’articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 186, comma 2, lettera a), e dell’articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».
Art. 5.
(Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 575-bis del codice penale».
Documenti allegati
- S_2828_02.pdf 85 KB