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S 2977 recante “Istituzione di aree e servizi destinati all’accoglienza dei camper”
Senato della Repubblica
XVI Legislatura – Senato della Repubblica Atto n. 2977
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 15.12.2011
L’atto n. S 2977 recante “Istituzione di aree e servizi destinati all’accoglienza dei camper” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Fleres, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente X ( Industria, commercio e turismo). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio). Il presente disegno di legge propone il potenziamento delle aree destinate ai camper al fine di incentivare il turismo in strutture che garantiscono una più duratura permanenza nei luoghi di villeggiatura a causa dei costi minori di soggiorno. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore Fleres
comunicato alla presidenza il 19 ottobre 2011
Istituzione di aree e servizi destinati all’accoglienza dei camper
Onorevoli Senatori. – La nostra penisola offre infinite opportunità turistiche ed è necessario incentivarle con iniziative che permettano sia la destagionalizzazione dei flussi turistici che la garanzia di un’offerta diversificata.
È per questo che, accanto ai grandi alberghi che si rivolgono ad una specifica clientela, occorre realizzare o potenziare altre strutture che, con minori costi garantiscano una maggiore affluenza e permanenza nei luoghi di villeggiatura. La realizzazione o il potenziamento delle aree destinate ai camper, previste dal presente disegno di legge, permettono sicuramente quanto precedentemente indicato.
È opportuno precisare che le associazioni di camperisti, specialmente quelli operanti in Sicilia, hanno cercato di fornire, con non poche difficoltà, quanto necessario per rendere gradevole il soggiorno.
Si rende, quindi, opportuna una rivalutazione del turismo itinerante mediante l’individuazione di aree da destinare a sosta e mediante l’erogazione di un contributo necessario per effettuare le opere di sistemazione delle aree medesime.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di incentivare il turismo itinerante, il Ministro per il turismo, d’intesa con le regioni, i comuni e le associazioni di camperisti possono provvedere all’assegnazione di apposite aree da destinare all’accoglienza dei camper.
2. Tali aree devono essere recintate e dotate delle seguenti strutture:
a) punti luce;
b) appositi attacchi idrici ed elettrici;
c) scarichi.
3. Le aree da destinare all’accoglienza dei camper sono classificate come verde attrezzato.
Art. 2.
1. Il Ministro per il turismo è autorizzato a concedere contributi alle associazioni di camperisti per la realizzazione di aree da destinare all’accoglienza dei camper di cui all’articolo 1.
2. Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo indica, gli standard minimi delle aree e dei servizi da destinare all’accoglienza dei camper e i requisiti richiesti alle associazioni di camperisti per l’accesso ai contributi di cui al comma 1.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per il turismo.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
XVI Legislatura – Senato della Repubblica Atto n. 2977
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 15.12.2011
L’atto n. S 2977 recante “Istituzione di aree e servizi destinati all’accoglienza dei camper” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Fleres, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente X ( Industria, commercio e turismo). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio). Il presente disegno di legge propone il potenziamento delle aree destinate ai camper al fine di incentivare il turismo in strutture che garantiscono una più duratura permanenza nei luoghi di villeggiatura a causa dei costi minori di soggiorno. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore Fleres
comunicato alla presidenza il 19 ottobre 2011
Istituzione di aree e servizi destinati all’accoglienza dei camper
Onorevoli Senatori. – La nostra penisola offre infinite opportunità turistiche ed è necessario incentivarle con iniziative che permettano sia la destagionalizzazione dei flussi turistici che la garanzia di un’offerta diversificata.
È per questo che, accanto ai grandi alberghi che si rivolgono ad una specifica clientela, occorre realizzare o potenziare altre strutture che, con minori costi garantiscano una maggiore affluenza e permanenza nei luoghi di villeggiatura. La realizzazione o il potenziamento delle aree destinate ai camper, previste dal presente disegno di legge, permettono sicuramente quanto precedentemente indicato.
È opportuno precisare che le associazioni di camperisti, specialmente quelli operanti in Sicilia, hanno cercato di fornire, con non poche difficoltà, quanto necessario per rendere gradevole il soggiorno.
Si rende, quindi, opportuna una rivalutazione del turismo itinerante mediante l’individuazione di aree da destinare a sosta e mediante l’erogazione di un contributo necessario per effettuare le opere di sistemazione delle aree medesime.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di incentivare il turismo itinerante, il Ministro per il turismo, d’intesa con le regioni, i comuni e le associazioni di camperisti possono provvedere all’assegnazione di apposite aree da destinare all’accoglienza dei camper.
2. Tali aree devono essere recintate e dotate delle seguenti strutture:
a) punti luce;
b) appositi attacchi idrici ed elettrici;
c) scarichi.
3. Le aree da destinare all’accoglienza dei camper sono classificate come verde attrezzato.
Art. 2.
1. Il Ministro per il turismo è autorizzato a concedere contributi alle associazioni di camperisti per la realizzazione di aree da destinare all’accoglienza dei camper di cui all’articolo 1.
2. Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo indica, gli standard minimi delle aree e dei servizi da destinare all’accoglienza dei camper e i requisiti richiesti alle associazioni di camperisti per l’accesso ai contributi di cui al comma 1.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per il turismo.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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- S2977_05.pdf 57 KB