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S 3121 recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali ”

Senato della Repubblica

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 9.2.2012
L’atto n. S 3121 recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali ” è stato approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)della Camera dei deputati il 25 gennaio 2012 (atto C4663) e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2012.
L’atto è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VIII (Lavori pubblici, comunicazioni) l’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio).
La direzione aeroportuale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) può adottare ordinanze ex art , comma 3, del codice della strada per istituire corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
    1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell’accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell’utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell’aeroporto.
    2. Le limitazioni all’accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell’accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
    3. Chiunque vìola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.
    4. L’accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
    5. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.

 
 

 

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