• Atti preparatori
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

S 733-BIS “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

Senato della Repubblica

 

  S 733-BIS “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.   Il 14 maggio 2009 è stato assegnato in seconda battuta, al Senato il disegno di legge n. 733-B recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, di cui non è iniziato ancora l’esame. L’atto rubricato con il numero C 2180 è stato approvato alla Camera sempre in data 14 maggio 2009, con modificazioni . Tra le disposizioni contenute nel disegno di legge oltre alle nuove norme sull’immigrazione, ci sono varie disposizioni in tema di sicurezza stradale che inaspriscono alcune sanzioni amministrative contenute nel codice della strada ed in altre leggi correlate. Al fine  di capire la portata delle innovazioni contenute del Ddl 733-B e i settori toccati nell’ambito della sicurezza stradale e dei comportamenti a questa correlati,  si predispone di seguito un breve commento delle modifiche apportate dal documento normativo in rapporto alla disciplina tuttora vigente.   Codice della Strada e normativa correlata, attualmente vigente DDl 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”   Codice della Strada   Titolo II- Capo I. Non esiste una previsione normativa  in merito al decoro delle strade. L’art. 34 CdS è rubricato “ Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali” Previsione di un nuovo illecito amministrativo, art 34-bis CdS denominato “Decoro delle strade” che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a 1000 nel caso in cui vengano gettati rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, nelle vie pubbliche. Art. 116 comma 1- quarter : prevede che i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori siano quelli prescritti per la patente di categoria A. Inoltre prevede che fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale. E’ stata modificato soltanto il perido relativo alla data di attuazione che è stato portato al 30 settembre 2009. Art 120 “Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida”. L’articolo prevede la revoca della patente nel caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e  per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché  per le persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. L’art. 120 è stato sostituito. Si prevede l’impossibilità di conseguire la patente, il certificato di abilitazione professionale per i motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e  per coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché per le persone condannate per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se le condizioni appena indicate intervengono in data successiva al rilascio del documento di abilitazione alla guida, il prefetto provvede alla revoca. La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno 3 anni. Art 186 CdSl comma 2 lettera C) : in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, si prevede l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arressto da 3 mesi ad 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Nuova previsione, periodo aggiunto al comma vigente: se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Art 186 comma 2: prevede le sanzioni amministrative del pagamento di una somma calibrate in base alle fascie di tasso alcolemico per litro. Lett. a) da 0,5 a 0,8 grammi = ammenda da 500 a 2000 euro. Lett. b) da 0,8 a 1,5 grammi = ammenda da 800 a 3200. Lett. c) oltre 1,5 grammi = ammenda da 1500 a 6000 euro. Nuova previsione comma 2- sexies: l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.     Art 186 comma 2 Nuova previsione comma 2- septies: eventuali circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2- sexies non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto a quest’ultima.   Art 186 comma 2 Nuova previsione comma 2- octies: una quota pari al 20% dell’ammenda irrogata in caso di sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2- sexies è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna istituito con il Dl n177/2007 convertito in legge n. 160/2007. Art 186 comma 5: i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti del tasso alcolemico sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Questa disposizione è stata abrogata. Art 187 comma 1: in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si prevede l’ammenda da 1500 a 6000 euro e l’arresto da 3 mesi ad 1 anno, con la sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno. Nuova previsione, per richiamo del 2° comma dell’art 186 CdS: se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Art 187 comma 1 Nuova previsione, aggiunto il comma 1- quater: l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 con richiamo alle disposizioni dei commi 2- septies e 2- octies dell’art 186. Art 187 comma 5: i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti del tasso alcolemico sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Questa disposizione è stata abrogata. Art 193 “ Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile” Previsione di un nuovo comma il 4 –bis: è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti falsi o contraffatti.. si applica la sanzione della sospensione della patente di guida per 1 anno, nei confronti di colui che contraffatti o falsificato i documenti assicurativi. Art 195 “Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” Inserimento di un nuovo comma il 2-bis: prevede l’inasprimento di un terzo di varie sanzioni amministrative, quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Inoltre l’incremento della sanzione, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’art 208, è destinato ad incrementare il Fondo contro l’incidentalità notturna istituito con il Dl n177/2007 convertito in legge n. 160/2007 Art 208 “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie” Inserimento di un nuovo comma il 2-bis: prevede che gli incrementi delle sanzioni amministrative di cui all’art 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere rassegnati  al Fondo contro l’incidentalità notturna istituito con il Dl n177/2007 convertito in legge n. 160/2007, con provvedimento del ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’Interno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, si individuano le modalità con cui devono essere effettuate le rilevazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli art. 186, comma 2-octies, e 187, comma 1 quater, destinata al Fondo. Art 219 “Revoca della patente di guida” Previsione di un nuovo art. 219-bis (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida): si stabilisce che  qualora venga disposto il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida per una violazione commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida, le sanzioni amministrative accessorie si applicano sul certificato di idoneità alla guida secondo le procedure di cui agli artt. 216,218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni, si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli precedenti.   Legge 31 maggio 1965 n 575 ”Disposizioni contro la mafia”   Art 2- undecies, comma 3. l’articolo si occupa dei beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato. Inserimento del comma 3 bis. La disposizione si occupa dei beni mobili registrati in pubblici registri, delle navi, imbarcazioni, natanti aeromobili, sequestrati che vengono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia. Lo stesso vale per gli altri organi dello Stato o enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, protezione civile, tutela ambientale.   DPR 9 ottobre 1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”   Art 75, comma 1: chiunque illecitamente detiene, importa, esporta, riceve a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore ad 1 anno alla sospensione della patente o divieto di conseguirla. Art 75 comma 1, parzialmente sostituito: chiunque illecitamente detiene, importa, esporta, riceve a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto alla sospensione della patente, o divieto di conseguirli fino a 3 anni del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori . Art 75-bis. In relazione alle condotte di cui al precedente articolo, il condannato  per vari reati tra cui la violazione delle norme sulla circolazione stradale può essere sottoposto per la durata di 2 anni a delle misure elencate dalle lettere dalla a) alla e), tra cui l’obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso gli uffici della polizia, il divieto di frequentare locali, divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore pubblici ed altri. Previsione di un nuovo comma, il comma 1-bis: il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore è portato a 4 anni, per tutte le altre misure rimangono i 2 anni.   Legge n, 160/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione “   Art 6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna. Prevede al 2° comma la sanzione amministrativa di euro 200 nel caso di violazione di alcuni articoli del CdS tra cui quelli disciplinanti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, nel caso che le infrazioni siano commesse tra le ore 22 e le 7 del mattino  e che le risorse del Fondo devono essere usate per le attività di contrasto all’incidentalità notturna. Art 6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna: parzialmente sostituito, con l’abrogazione dei comma 2 e 4. Visto l’inasprimento generali delle sanzioni per le violazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7, il comma 2 è stato abrogato. Si prevede che le risorse del fondo siano utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto all’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’art 12 CdS, e per campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche,e dio ricerca nel settore del contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.