• Giurisprudenza
  • Ricorsi, Sanzioni accessorie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sanzioni amministrative accessorie a condanna penale

T.a.r. Lombardia I sez. Milano
6 febbraio 2008, n. 373

Sanzioni amministrative – Art. 224 cod. strada – Sanzioni accessorie a condanne penali – Ordinanza di sospensione della patente di guida – Esecuzione condanna giudice penale – Ricorso avverso ordinanza prefettizia – Giurisdizione giudice amministrativo – Esclusa.

 

Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida in esecuzione di una pena accessoria ad una condanna penale. Infatti, il provvedimento di cui all’art. 224 cod. strada costituisce espressione non già di una attività amministrativa “pura” quanto piuttosto di una attività di ottemperanza alla pronuncia del giudice penale e, in quanto tale, va censurato dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Sul ricorso n. 275 del 2000 proposto da XXX Rappresentata e difesa da: YYY Contro La Prefettura di Pisa Costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Milano, Via Freguglia, 1; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del Prefetto della Provincia di Pisa prot. 8099, con il quale ha ordinato la sospensione della validità della patente di guida. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dall’amministrazione a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti di causa; Udito il Pres. Avv. Piermaria Piacentini, relatore per l’udienza del 6 febbraio 2008: Uditi i difensori delle parti; Ritenuto in fatto ed in diritto: FATTO Con ricorso notificato il 14 gennaio 2000 la Sig.ra XXX ha impugnato, chiedendone preventivamente la sospensione, il provvedimento n. 8099/pat., con cui il Prefetto di Pisa, in data 27 maggio 1999, ha disposto la sospensione della patente di guida per tre mesi. Con il ricorso in oggetto, l’interessata ha dedotto una serie di censure con cui si denuncia la violazione degli artt. 137 cod. proc. Civ., violazione dell’art. 220 del d. lgs. N. 285 del 1992, degli artt. 2, 7, 8, 10 della legge n. 241 del 1990; dell’art. 97 Cost.; incompetenza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, inopportunità. Contestualmente la ricorrente ha altresì formulato una generica richiesta di risarcimento danni. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente. Nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2000, veniva disposta la rinnovazione della notifica all’Amministrazione presso l’Avvocatura distrettuale di Milano; eseguito tale incombente, nella Camera di consiglio del 7 marzo 2000 la domanda di sospensione è rinunciata. All’udienza del 6 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto accade normalmente nelle ipotesi di sospensione della patente, nella specie non si è in presenza di un provvedimento adottato autonomamente dal Prefetto di Pisa, bensì di un provvedimento che costituisce esecuzione di una pena accessoria alla condanna penale inflitta alla ricorrente, in data 27 novembre 1990, dal Tribunale di Lodi [sic!]. Il provvedimento adottato, pertanto, non costituisce attività amministrativa “pura”, ma attività di ottemperanza alla pronuncia del giudice penale ed andava pertanto censurato dinanzi al giudice dell’esecuzione e non dinanzi al giudice amministrativo che, in subiecta materia, deve pertanto intendersi come carente di giurisdizione. Per quanto concerne le spese e gli onorari del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Prima definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso.Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

 

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