- Normativa
- Ambiente ed energia, Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti
Ministero dello Sviluppo Economico
decreto 20 gennaio 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 gennaio 2015
Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di
immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi
del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A01729)
(GU n.55 del 7-3-2015)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il
Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110,
recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima
di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3, della
legge n. 296/06;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008,
n. 100, "Regolamento recante le sanzioni amministrative per il
mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una
quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma
2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito
dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi
di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la
contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che
ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28;
Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali
assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le
esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione
della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre
le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva
1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la
direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione
per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi
del comma 7, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34,
le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai
fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale
di una quota minima di biocarburanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013,
sugli oneri gestionali e relative modalita' di versamento al Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle
competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai
sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies , del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 5 dicembre 2013, recante modalita' di incentivazione del
biometano immesso nella rete del gas naturale;
Visto il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio
2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015, che apporta modificazioni all'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema
di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare
che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo
biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le
condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo di biocarburanti;
Visti gli articoli 25 e 30-sexies comma 1 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche'
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea", che apportano modificazioni rispettivamente in materia di
modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi
energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo
stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n.9,
nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce
per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139,
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua
ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di
biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalita'
si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;
Visto l'articolo 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di
cui al comma 1 dello stesso articolo 30-sexies del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10
ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle
modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1,
dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto in particolare il comma 4, dell'articolo 7, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale
si stabilisce che per i biocarburanti immessi in consumo fino
all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono
comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni., e che stabilisce inoltre che
per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo
30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con
legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ed in
particolare l'articolo 22 dove sono riportate indicazioni operative
per la piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi
liquidi per autotrazione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante modifiche al sistema penale ed in
particolare gli articoli 16, 17 e 18 che disciplinano il pagamento in
misura ridotta, l'obbligo del rapporto e l'ordinanza-ingiunzione;
Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo
biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 17 dicembre
2014;
Decreta:
Art. 1
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo
nel territorio nazionale delle quote minime differenziate tra le
diverse tipologie di biocarburanti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, accertata sulla base
della relazione sull'assolvimento dell'obbligo di immissione in
consumo dei biocarburanti trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno,
a partire dal 2017 e riferita all'anno precedente, dal Gestore dei
Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il Ministero dello sviluppo
economico provvede a notificare gli estremi della violazione ai
soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ad
un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2,
il Ministero dello sviluppo economico trasmette un documentato
rapporto al Prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del
soggetto obbligato che ha commesso la violazione, ai sensi degli
articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che determina
attraverso una ordinanza-ingiunzione l'irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la
quota minima complessiva di biocarburanti o la quota minima di
biocarburanti avanzati stabilite dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 ottobre 2014 si applica, per ciascuna delle
due violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00 euro
per ogni certificato di immissione in consumo di cui all'articolo 6 e
7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre
2014, mancante nell'anno di riferimento.
3. La sanzione di cui al comma 2 comminata per un anno non estingue
l'obbligo di immissione dei biocarburanti che l'ha generata e
l'obbligo inevaso e' riportato in capo allo stesso soggetto obbligato
per l'anno successivo in aggiunta a quello derivante dall'obbligo
relativo allo stesso anno.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto
alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato
tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma
5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, puo' essere
annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno
successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al comma 2.
Art. 2
Sanzione per la mancata immissione in consumo dei biocarburanti
avanzati
1. Per i biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire
dall'anno 2018 puo' essere ridotta l'entita' della sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, per il mancato adempimento degli specifici
obblighi di immissione, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28., qualora allo stesso Ministero risulti una insufficiente
disponibilita' sul mercato di tali biocarburanti avanzati e venga
emanato il decreto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto
ministeriale 10 ottobre 2014.
2. La valutazione della insufficiente disponibilita' sul mercato di
biocarburanti avanzati e' effettuata dal Ministero dello sviluppo
economico qualora l'offerta non superi almeno del 20% l'obbligo
nell'anno, previsto dallo stesso Ministero.
3. Al fine dell'acquisizione degli elementi informativi necessari
alla valutazione delle condizioni di cui al comma 2, i produttori di
biocarburanti avanzati, nazionali, comunitari ovvero operanti in
Paesi non appartenenti all'Unione europea, interessati all'offerta di
biocarburanti avanzati per il soddisfacimento dell'obbligo nazionale,
possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Direzione
generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche, annualmente ed entro il 30 giugno di ogni anno, a
partire dal 2017, la capacita' produttiva teorica e le previsioni di
produzione effettiva per l'anno in corso e le previsioni per l'anno
successivo, riportando anche un intervallo di prezzo di offerta dei
biocarburanti avanzati.
4. La piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi
liquidi per autotrazione di cui all'articolo 22, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' conseguentemente estesa
anche allo scambio di biocarburanti e biocarburanti avanzati.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 20 gennaio 2015
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 503