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Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti
2 aprile 2014

 

Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

Comitato di Redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37 recante “Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2014, ha compiuto il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. L’attuazione di tale direttiva, seppur operata in ritardo rispetto al termine fissato del 7 novembre 2013, consente di effettuare un ulteriore passo in avanti al contrasto del fenomeno delle infrazioni stradali commesse in un Paese membro dell’Unione Europea diverso da quello di residenza. Occorre però puntualizzare che, in base ai protocolli sul trattato dell’UE, Regno Unito, Irlanda e Danimarca restano esclusi dall’applicazione della direttiva.
Tale fenomeno è andato via via crescendo con l’aumento del traffico intracomunitario, sia per motivi di trasporto merci, sia per semplice turismo. Ma imporre il pagamento delle sanzioni per infrazioni commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui l'infrazione è stata commessa si è sempre rivelato estremamente difficoltoso, minando quello che l’Unione ritiene essere un elemento importante per il miglioramento della sicurezza stradale, obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L’UE aveva già tentato di intervenire con la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, comprese quelle derivanti da infrazioni al Codice della Strada. Ma una decisone quadro, peraltro mai recepita nell’ordinamento italiano nonostante la previsione della Legge comunitaria 2007, non ha la stessa forza di una direttiva. Perciò nel 2008 la Commissione adottò una proposta di direttiva che è stata finalmente approvata nel 2011.
Il D. Lgs. n. 37/2014 disciplina dunque lo scambio di informazioni tra l’Italia e gli altri Stati membri in materia di infrazioni stradali commesse con un veicolo immatricolato in un altro Stato dell’Unione. È importante evidenziare che la norma si applica ai veicoli a motore e soltanto ad un numero ristretto di infrazioni, quelle ritenute più pericolose e più diffuse:
•    eccesso di velocità;
•    mancato uso della cintura di sicurezza;
•    mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
•    guida in stato di ebbrezza;
•    guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
•    mancato uso del casco protettivo;
•    circolazione su una corsia vietata;
•    uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
In concreto, ogni Stato membro designa un’autorità competente, denominata punto di contatto nazionale (per l’Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite la Motorizzazione), per lo scambio dei dati con le controparti estere. I dati in questione sono quelli relativi ai veicoli e ai proprietari o intestatari degli stessi, necessari al fine delle indagini e delle procedure conseguenti all’accertamento dell’infrazione. Naturalmente, il meccanismo funzione nelle due direzioni: il punto di contatto italiano fornisce i dati richiesti dai punti di contatto degli altri Paesi, e a sua volta richiede i dati agli altri punti di contatto su impulso degli organi di polizia che hanno riscontrato l’infrazione. Una volta individuata la persona ritenuta responsabile, gli organi di polizia le indirizzano una lettera d’informazione, redatta secondo il modello definito in allegato al Decreto, contenente tutte le informazioni rilevanti, a partire dal tipo di infrazione contestata. La lettera d'informazione è redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Il Decreto, così come la direttiva, garantisce il rispetto delle normative sulla protezione e riservatezza dei dati personali, in particolare per l’individuazione di adeguati termini di conservazione e di diritti d’informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento del danno e ricorso giurisdizionale. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata riscontrata l'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorità che l'ha effettuata, a meno che il punto di contatto estero non abbia chiesto di non informare l'interessato in conformità alla legislazione del proprio Paese. Analogamente, la Motorizzazione può chiedere al punto di contatto corrispondente di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformità alla legge.