- Approfondimenti e Articoli di dottrina
- Sanzioni pecuniarie, Norme di guida per stranieri
Scambio transfrontaliero d'informazioni e sicurezza stradale
Giorgio RISPOLI
1. La proposta di direttiva.
Al fine di assicurare l’applicazione delle sanzioni (pecuniarie ed accessorie) per le infrazioni commesse nel territorio degli Stati membri che mettono in grave pericolo la sicurezza degli utenti della strada[1], mercoledì 6 luglio 2011 il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato in seconda lettura la proposta di direttiva 2008/0062 del Parlamento medesimo e del Consiglio volta ad agevolare lo scambio transfrontaliero d’informazioni in materia di sicurezza stradale[2]. Si tratta di un intervento mirante ad ottimizzare il livello della sicurezza stradale nei Paesi membri[3]. Ciò sul rilievo che frequentemente le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi d’infrazioni stradali non vengono effettivamente pagate dal trasgressore allorché sono commesse alla guida di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è commessa l’infrazione[4]. Questo anche e soprattutto per l’inadeguatezza delle procedure informative attualmente in essere fra i vari Stati. A tal proposito, il legislatore comunitario si propone d’istituire un sistema di scambio transfrontaliero d’informazioni per determinate informazioni in tema di sicurezza stradale – a prescindere dalla loro natura civile o penale definita dal diritto dello Stato membro interessato – che consenta allo Stato ove l’infrazione è commessa di accedere ai dati d’immatricolazione dei veicoli nel paese d’origine. Per agevolare lo scambio d’informazioni da parte degli Stati membri la Commissione invita ad utilizzare il sistema software, già in uso, denominato EUCARIS, che i Paesi dell’Unione sono tenuti ad applicare in relazione ai dati d’immatricolazione dei veicoli a norma del trattato Prùm. In tal senso è previsto che gli Stati EU possano contattare il proprietario del veicolo che ha commesso l’infrazione inviandogli la contestazione completa di tutti gli elementi identificativi del comportamento violativo nella lingua madre del destinatario. L’analisi di siffatto atto normativo presuppone una valutazione del suo ambito di applicazione nonché del contenuto delle menzionate procedure informative anche alla luce della tematica della protezione dei dati personali oggetto, nel nostro ordinamento, di una copiosa produzione legislativa, giurisprudenziale e dottrinaria.
2. L’ambito di applicazione.
Lo scambio d’informazioni previsto dalla direttiva de quo si applica non già a tutti i tipi di infrazioni, ma soltanto a quelle indicate dall’art. 2 della stessa e precisamente: 1) eccesso di velocità; 2) mancato uso della cintura di sicurezza; 3) mancato arresto davanti ad un semaforo rosso; 3) guida in stato di ebbrezza; 5) guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo; 7) uso di una corsia vietata; 8) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Il predetto elenco ha carattere tassativo e non già meramente esemplificativo, resterebbero pertanto escluse da tale novero tutte le infrazioni non menzionate quali ad es. la sosta vietata oppure l’accesso non autorizzato nelle zone a traffico limitato. Questo perché scopo precipuo dello scambio d’informazioni transfrontaliero sarebbe quello di ottimizzare l’applicazione delle sanzioni solo per le infrazioni maggiormente pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti della strada. Tuttavia ad una prima lettura del dato testuale emergerebbero alcune criticità circa la pertinenza dell’ambito di applicazione ai fini perseguiti dal legislatore comunitario. Ciò poiché mentre non tutte le infrazioni potenzialmente pericolose parrebbero comprese nel predetto novero, alcune delle infrazioni previste nel sopra citato elenco non appaiono invece potenzialmente lesive in maniera significativa dell’incolumità degli utenti della strada. Ed infatti alcune infrazioni che parrebbero particolarmente pericolose non sembrerebbero prese in considerazione ai fini dell’applicazione della direttiva in esame. Si pensi ai casi di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la precedenza previste dall’art. 145 C. d. S., uno dei comportamenti statisticamente forieri di sinistri stradali. Si consideri altresì la fattispecie della generica velocità pericolosa prevista dall’art. 141 C. d. S., norma volta a sanzionare non già il mero superamento del limite di velocità bensì l’uso da parte del conducente di una velocità non adeguata alle caratteristiche, allo stato, ed al carico del veicolo, alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura al fine di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ed ogni causa di disordine per la circolazione. In virtù di tale disposizione, infatti, è possibile elevare una contravvenzione anche a fronte di una circolazione effettuata a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. Di contro vale la pena di osservare come per circolazione in una corsia vietata, come risulta dal secondo comma dell’art. 2, lettera j), della direttiva de quo, il legislatore comunitario intende anche l’utilizzo indebito di “una corsia preferenziale per il trasporto pubblico” laddove invece la precipua ratio sottesa alla creazione di siffatte corsie preferenziali parrebbe piuttosto quella di agevolare la celerità del trasporto pubblico e non già di preservare la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada. Altre indicazioni potrebbero forse determinare problemi interpretativi con precipuo riferimento alla legislazione italiana. A proposito dell’eccesso di velocità, infatti, il secondo comma dell’art. 2, lettera d), precisa che come tale deve intendersi “il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione”. Orbene tale disciplina non sembrerebbe doversi applicare ai limiti connessi al tempo di conseguimento della patente da parte del conducente del veicolo, quali quelli previsti dalla legislazione italiana all’art. 117 del C. d. S. che stabilisce per i neopatentati che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito superare la velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali, poiché il dato testuale si riferisce espressamente solo a quelli inerenti il tipo di strada e di veicolo. Pregevole sarebbe invece – a proposito dell’uso indebito del cellulare durante la guida – l’equivalenza contenuta nel medesimo articolo sopra citato fra telefono cellulare ed altri dispositivi di comunicazione perché particolarmente sensibile all’evoluzione tecnica presente nel settore delle telecomunicazioni.
3. Le procedure informative.
La proposta di direttiva in esame lascia allo Stato membro la discrezionalità in ordine alla decisione sul porre in essere o meno i procedimenti di follow-up riguardanti le sopra citate infrazioni in materia di sicurezza stradale. Ove il Paese membro decida di optare per l’instaurazione del procedimento, questo dovrà avvenire in conformità alla legislazione nazionale seguendo dunque le regole da questa stabilite in tema ad es. di validità della notifica, termini e modalità per l’esercizio del diritto di difesa. In relazione alle procedure informative, il decimo considerando prevede infatti che gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarli delle procedure applicabili e delle loro conseguenze giuridiche. Il riferimento al titolare del veicolo – accanto al proprietario – sembrerebbe particolarmente pleonastico e di non agevole individuazione pratica. Ed infatti titolare del veicolo diverso potrebbe essere il comodatario oppure il conduttore, non già il fruitore cd. di cortesia. Pertanto sarebbe stato opportuno indicare la figura del conducente accanto a quella del proprietario. Occorre rilevare altresì come la dizione “persona sospettata di aver commesso infrazioni” risente invece della natura lato sensu penalistica – e non già amministrativistica – che l’illecito stradale riveste nell’ordinamento di alcuni Paesi membri. La natura d’illecito amministrativo dell’infrazione al Codice della Strada italiano – e la conseguente mancanza nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di separazione fra una fase d’indagini preliminari ed una dibattimentale - sulla falsariga dell’ordinamento processuale penale – potrebbe dunque determinare delle difficoltà applicative della sopra citata previsione normativa nell’identificare un soggetto sospettato di aver commesso infrazioni. Ed infatti nel nostro sistema sanzionatorio amministrativo non esiste la figura del sospetto trasgressore, ma solo quella del trasgressore tout court. È altresì previsto che siffatte informazioni dovrebbero essere inviate nella lingua che il destinatario possa comprendere con maggiore probabilità e dunque, in primis quella dei documenti d’immatricolazione. Non è chiaro se siffatta previsione sia a pena d’invalidità, ma la logica suggerirebbe la soluzione affermativa perché risulterebbe vanificata ogni funzione informativa ove tali documenti fossero scritti in una lingua non comprensibile dal destinatario o privi di adeguata traduzione. Inoltre è previsto che il destinatario possa reagire alle predette informazioni consentendole (considerando n.10). Il significato di questa asserzione parrebbe particolarmente criptico. Dovrebbe forse con ciò ritenersi implicitamente che il soggetto possa preventivamente negare il proprio consenso al ricevimento delle informazioni de quo perché se a questi è dato “consentirle”, argomentando a contrario gli sarà concesso rifiutarle. A fronte del ricevimento delle informazioni il esame il destinatario potrà altresì: a) chiedere ulteriori informazioni; b) pagare la sanzione; c) esercitare i propri diritti di difesa in particolare in caso di errore nell’identificazione. Non è chiaro se la richiesta di ulteriori informazioni sospenda i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio, ma la risposta dovrebbe essere affermativa in quanto altrimenti per tale via il trasgressore potrebbe facilmente porre in essere operazioni di carattere dilatorio. Occorre rilevare come alla possibilità di pagamento della sanzione successiva al ricevimento dell’informazione dovrebbe presumibilmente essere consentita una forma di pagamento della stessa in misura ridotta perché peraltro espunta delle ulteriori spese procedimentali (anche a carattere informativo). Ciò anche in funzione d’incentivo al celere pagamento della sanzione e di deflazione dell’eventuale contenzioso ed in virtù del disposto dell’art. 207 C.d.S. che dispone – nell’ipotesi in cui con un veicolo immatricolato all’estero venga violata una disposizione del codice medesimo alla quale consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria – che il trasgressore è ammesso ad effettuare in via immediata nelle mani dell’organo accertatore il pagamento della sanzione in forma ridotta[5]. Meno comprensibile risulta il perché il legislatore comunitario – a proposito dell’esercizio del diritto di difesa – si riferisca in modo particolare all’ipotesi dell’errore nell’identificazione. Ed infatti il dato testuale sembrerebbe fondare un’inaccettabile sperequazione fra la difesa inerente all’errore d’identificazione e quella fondata su altre cause (si pensi ad es. all’eccesso di velocità rilevato per errore da una strumentazione non perfettamente funzionante). Pertanto sembrerebbe opportuno ritenere che il riferimento all’errore d’identificazione abbia carattere meramente esemplificativo e che dunque non voglia fondare una gerarchia fra i motivi di ricorso fondati sull’errore nell’identificazione del trasgressore e gli altri. A proposito delle procedure informative de quo il Garante Europeo della protezione dei dati personali[6] ha osservato che il modo in cui le persone interessate sono informate dei diritti di cui godono dipende dal formato della notifica d’infrazione. Nella versione attuale la notifica include la maggior parte delle informazioni relative ai diritti della persona interessata. Tuttavia tali informazioni sono collocate alla fine del modulo allegato alla notifica. Secondo il Garante invece sarebbe maggiormente adeguato fornire all’inizio – e non già in calce – del modulo, informazioni chiare sulle precise prerogative del responsabile del trattamento dei dati, ossia l’autorità nazionale responsabile dell’applicazione delle sanzioni. Il documento informativo dovrebbe dunque contenere: 1) la denominazione dell’autorità irrogante; 2) l’indicazione delle finalità della comunicazione; 3) una descrizione dei dettagli pertinenti dell’infrazione cui inerisce; 4) l’indicazione delle possibilità di contestazione delle motivazioni del provvedimento sanzionatorio e dell’autorità presso cui è possibile ricorrere comprensiva della specificazione dei termini entro cui siffatto ricorso è esperibile; 5) La descrizione dell’iter da seguire in ipotesi d’impugnazione del provvedimento sanzionatorio. Il tutto in una lingua che possa essere pienamente compresa dal destinatario. In ipotesi di sanzione amministrativa elevata nel territorio italiano nei confronti di veicolo immatricolato all’estero (ad es. in caso di controllo in cui si accerti l’eccesso di velocità del trasgressore) troverebbe poi applicazione il disposto dell’art. 207, secondo comma, C.d.S., per cui ove il trasgressore non ritenga – per qualsiasi motivo – di avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta dovrà versare – a titolo di cauzione – un somma pari alla metà del massimo edittale[7] per i trasgressori residenti al di fuori dell’Unione Europea e pari al minimo edittale per i trasgressori residenti in uno degli Stati membri. Di siffatto versamento viene fatta menzione all’interno del verbale di contestazione della violazione[8]. La cauzione viene poi versata presso l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore. Qualora poi il trasgressore non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, né provveda a versare la cauzione ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il comma 3 dell’art. 207 del Codice della Strada prevede che venga disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. La protezione dei dati personali.
La direttiva 95/46/CE relativa alla protezione dei dati personali prevede – fra i suoi principi fondamentali – che i dati devono essere rilevati e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime[9]. Inoltre il trattamento deve essere necessario per le predette finalità. La legittimità delle finalità può essere delibata in base ai criteri di cui all’art. 7, lettere e) ed f) della direttiva, in particolare: l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento. Nella fattispecie in esame la legittima finalità sottesa al trattamento dei dati è quella della riduzione del numero di vittime della strada. Orbene in virtù dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 95/46/CE i dati personali devono essere adeguati, pertinenti, e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali vengono rilevati o successivamente trattati. In relazione al sistema italiano è opportuno sottolineare che la normativa di riferimento (ossia l’art. 4, comma 1, lettera b) del D. lgs. 196/2003) non definisce il contenuto dei dati meritevoli di tutela, limitandosi a procedimentalizzare il loro trattamento. La codificazione ha infatti seguito i principi generali disponendo che il trattamento dei dati avvenga – a pena d’inutilizzabilità – nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, esattezza, e pertinenza, nonché di compatibilità rispetto agli scopi prefissati; ciò anche in riferimento al periodo di conservazione di tali dati. È tuttavia fatta salva l’applicazione di particolari cautele per i trattamenti che presentino rischi specifici. Secondo la Suprema Corte – che aderisce alle conclusioni espresse sul punto dal Garante – la natura personale del dato si evincerebbe dalla sua ascrivibilità ad un soggetto determinato o determinabile[10]. Il dato personale si differenzia invece dal dato cd. sensibile, ossia quello idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o politico ovvero lo stato di salute o la vita sessuale. La normativa di settore prevede infatti per questi dati un livello di tutela più elevato avverso i rischi derivanti dalla loro circolazione, in considerazione dell’intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori[11]. La definizione legale sembra non distinguere – come forse si dovrebbe – fra dato quale caratteristica del soggetto, e l’informazione, che, attraverso un processo di comunicazione, contiene il predetto dato. Occorre peraltro sottolineare come siffatta classificazione abbia assunto un significato diverso rispetto alle fonti normative precedenti all’emanazione del sopra citato testo unico. Ed infatti nel disegno originariamente tracciato dall’art. 22 della legge n. 675/1996 il trattamento dei dati sensibili era ammesso “solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante”. Per i dati comuni, invece, numerose erano le ipotesi in cui si prescindeva da consenso dell’interessato[12]. Tuttavia – come rilevato dalla dottrina – gli accadimenti successivi hanno in parte modificato il quadro, tracciando chiaroscuri dove erano segnate linee nette[13]. Ad esempio alla previsione perentoria dell’autorizzazione specifica del Garante per il trattamento dei dati sensibili è stata sostituita la prassi delle autorizzazioni generali. In armonia con i predetti principi la proposta di direttiva de quo prescrive in particolare che ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati possano – entro un periodo di tempo adeguato – essere rettificati se inesatti e cancellati ove non più necessari, disponendo altresì che sia stabilito un limite di tempo per la conservazione dei dati (art. 7, comma 1-bis). Inoltre qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d’immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell’infrazione, fra cui la data della richiesta e l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione (art. 7, comma 1-ter). In relazione alla possibilità – per la persona interessata – di accedere ai dati che la riguardano e di contestarne eventualmente il trattamento il Garante Europeo per la protezione dei dati giudica positivamente il fatto che la proposta preveda per la persona interessata la possibilità di esercitare i propri diritti dinanzi ad un’autorità situata nel paese ove risiede. Ciò sul condivisibile rilievo che l’agevolazione dell’applicazione transfrontaliera delle sanzioni non dovrebbe avere la nefasta conseguenza di precludere alle persone incise da dette sanzioni la possibilità di esercitare i loro diritti o di rendere troppo difficile siffatto esercizio. Il Garante ha peraltro precisato che scopo di tale scambio d’informazioni non è quello di creare una data-base delle infrazioni al codice della strada. Pertanto la centralizzazione ed il riutilizzo dei dati esulano dall’ambito applicativo della proposta. Ne consegue che solo lo Stato membro in cui è commessa l’infrazione è autorizzato a trattare i dati pertinenti della persona interessata. Non è invece previsto che il paese di residenza della persona – responsabile della trasmissione dei dati identificativi – conservi le informazioni o le riutilizzi in alcun caso.
5. Conclusioni.
L’art. 39, comma 2, lettera b), Trattato CE sancisce il diritto dei cittadini dell’Unione Europea di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri. La crescente attenzione del legislatore comunitario per la delicata tematica della sicurezza stradale costituisce paradigmatica esemplificazione dell’evoluzione storica compiuta dai formanti sociali da una concezione di mobilità intesa quale trasporto di persone e cose alla più generale mobilità dei processi individuali e collettivi, in una moderna prospettiva di mobilità responsabile che sia al contempo espressione di libertà personale e delle relazioni con l’ambiente. In tale ottica la proposta di direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero d’informazioni in materia di sicurezza stradale parrebbe costituire un approdo maturo nel senso di una maggiore responsabilizzazione della mobilità comunitaria, volto a realizzare un equo contemperamento fra le esigenze dell’ottimizzazione del livello di sicurezza stradale e della protezione dei dati personali. Nel complesso dunque il dato testuale parrebbe foriero più di luci che di ombre nonché condivisibile dal punto di vista sia della ratio che dei meccanismi operativi. In particolare si sottolinea l’elasticità del provvedimento idoneo ad includere nel proprio ambito oggettivo ulteriori infrazioni rispetto a quelle già previste mediante il previo ulteriore monitoraggio della Commissione e la successiva revisione della direttiva, seguendo così l’iter tracciato all’art. 9 della stessa. La prassi concreta potrà poi mostrare la validità del formato del documento informativo inviato al presunto trasgressore, in termini di fruibilità e comprensibilità dello stesso anche in considerazione delle osservazioni fornite sul punto dal Garante europeo per la protezione dei dati personali. Questo perché la tutela della sicurezza stradale attraverso la prevenzione dei comportamenti potenzialmente pericolosi è una finalità nobile e condivisibile, ma il suo perseguimento non può in alcun modo limitare quelle garanzie involabili costituzionalmente protette fra cui, in primis, il diritto di difesa sancito – ai sensi dell’art. 24 Cost. – inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Rimane fermo l’auspicio dell’allineamento delle rispettive normative in tema di sicurezza stradale vigenti all’interno degli Stati membri attraverso l’uniformità sia delle principali regole contenute nei Codici della Strada dei Paesi Europei sia di quelle relative all’esecuzione delle sanzioni in caso di mancato volontario adempimento. Sicchè un’importante strada per realizzare una significativa armonizzazione legislativa fra Stati membri dell’UE potrebbe dunque essere proprio quella fatta d’asfalto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] In argomento Cfr. BERNARDI, Europa senza frontiere e armonizzazione dei sistemi sanzionatori in materia di circolazione stradale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econom., 2005, 3, 573 ss.; CAMPEIS, Il codice della strada italiano e l’automobilista europeo, in Resp. Civ. Prev., 1999, 3, 817 ss. Per un contributo più risalente ma già idoneo a porre in luce molte delle istanze sottese al provvedimento in commento si vd. GIANNINI, Danno provocato da veicolo immatricolato all’estero e legittimazione passiva, in Dir. Prat. Assicur., 1986, 3, 541 ss. [2] Obiettivo menzionato nella relazione e nel Libro bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti». [3] Cfr. Raccomandazione 2004/345/CE della Commissione; Com. Commissione concernente la raccomandazione della Commissione del 21 ottobre 2003 relativa all’applicazione della normativa in tema di sicurezza stradale, in G.U.C.E., del 17 aprile 2004, 5. [4] Mentre i conducenti non residenti si attestano intorno al 5 % del totale dei conducenti – nei paesi in cui sono disponibili dati la loro quota rispetto alle infrazioni per eccesso di velocità è compresa fra 2,5 % e 30 %. [5] Il pagamento in forma ridotta delle sanzioni amministrative è previsto dall’art. 202 CdS. Tale disposizione stabilisce che il trasgressore, in questo caso, è ammesso ad effettuare entro sessanta giorni dalla contestazione il pagamento di una somma pari al minimo fissato dalla disposizione violata. La somma dovuta può essere corrisposta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. A tal fine, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve portare con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. [6] Cfr. Parere del Garante Europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, pubblicato sulla G.U.C.E. n. C 310 del 5 dicembre 2008. [7] In argomento LA CAVA, L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE: risvolti pratici ed aspetti problematici, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2010. [8] La formulazione originaria della disposizione in questione parlava anche di polizza fideiussoria come alternativa al versamento della cauzione. Dato l’eccessivo aggravio che un siffatto adempimento avrebbe comportato a carico del trasgressore, la nuova formulazione dell’art. 207, introdotta del 2003, ha soppresso tale riferimento, anche in considerazione del fatto che la polizza fideiussoria in luogo della cauzione non sembra abbia avuto particolare fortuna durante la vigenza del testo originario della disposizione in parola. [9] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GU L 281 del 23 novembre 1995, p. 31. [10] In argomento BORRUSO, La tutela della riservatezza dei dati personali, in Inf. e dir., 2006, 2, 7 ss.; NITTI, Il diritto alla protezione dei dati personali, in Nuova rass. dottr. giur., 2004, 15, 1689 ss.; MELONI, Le operazioni di circolazione dei dati personali, in Iter legis, 2004, 1, 123 ss. [11] Cfr. Cass. 30 gennaio 2009 n. 2468, in Mass. Giust. Civ., 2009, 1, 139, per cui «La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico)»; Cass. 15 luglio 2005 n. 15076, in Dir. e giust., 2005, 36, 32, con nota di PECORA, secondo cui «Il diritto del titolare di dati sensibili ad opporsi al loro trattamento è inibito dalla necessità che essi siano utilizzati da un terzo per esercitare il diritto di difesa; tale inibizione all'esercizio viene tuttavia meno una volta che i dati siano stati utilizzati nel processo, e a partire da tale momento risorge il diritto a inibirne il trattamento, a nulla rilevando che il giudizio non sia ancora concluso»; Per Cass. 30 novembre 2006 n. 25504, in Vita not., 2007, 1, 297, «Ai sensi degli art. 18 e 19 d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) - secondo cui il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre il trattamento riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente - commette illecito disciplinare il notaio, libero professionista esercente una funzione pubblica, il quale non ottempera alla richiesta del Consiglio notarile distrettuale, organismo di natura anch'esso pubblica, di trasmettere copia delle fatture attinenti agli atti repertoriati, trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita dall'art. 26 dei principi di deontologia professionale dei notai emanati dal c.n.n. in data 24 febbraio 1994 in virtù di autonoma potestà regolamentare attribuita a tale Consiglio dall'art. 16 l. 27 giugno 1991 n. 220. (Nella specie la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare a carico di un notaio per tale rifiuto, ravvisandovi una condotta volta a sottrarsi ai controlli dell'organo di vigilanza ed idonea a ledere l'interesse tutelato dall'art. 147 l. not.)». [12] Sul punto CUFFARO, Il consenso dell’interessato, in La disciplina del trattamento (a cura di) CUFFARO-RICCIUTO, cit., 201. [13] Così CUFFARO, Il principio di protezione dei dati, in AA. VV., Il Codice del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, 5.
Documenti allegati
- Direttiva_Rispoli_04.pdf 77 KB