• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Scheda di trasporto

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
30 giugno 2009

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 giugno 2009

   Approvazione della scheda di trasporto. (09A07705)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre 2005, n. 286, recante:
«Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto»;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 dicembre 2008, n. 214, recante:
«Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005,
n.   286,   recante   disposizioni  per  il  riassetto  normativo  di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasporto»;
  Visto  l'art.  7-bis  del decreto legislativo n. 286/2005, inserito
dopo  l'art.  7  di  tale  decreto  a norma dell'art. 1, comma 3, del
decreto  legislativo n. 214/2008, con il quale, al fine di conseguire
maggiori  livelli  di  sicurezza stradale e favorire le verifiche sul
corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto
di  terzi  in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato
«scheda  di  trasporto»,  da  compilare  a  cura  del  committente  e
conservare  a  bordo del veicolo adibito a tale attivita', a cura del
vettore;
  Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 7-bis del decreto
legislativo  n.  286/2005,  secondo il quale con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, e'
stabilito, fra l'altro, il contenuto della scheda di trasporto, nella
quale   devono  figurare  le  indicazioni  relative  al  vettore,  al
committente,  al  caricatore  ed al proprietario della merce nei casi
indicati  dal  decreto stesso, nonche' quelle relative alla tipologia
ed  al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico
della stessa;
                             Decretano:

                               Art. 1.

                     Contenuto scheda trasporto
  1.  E' approvato il contenuto della scheda di trasporto istituita a
norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2008,
n.  214,  riportato  nel  modello  allegato  al presente decreto, per
favorire  le  verifiche  sul  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
autotrasporto di merci per conto di terzi.
  2.  La  scheda  di trasporto puo' essere sostituita dalla copia del
contratto  in forma scritta di cui all'art. 6 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ovvero da altra documentazione equivalente,
avente  il  medesimo  contenuto  del modello di cui al comma 1, ed e'
compilata  dal  committente  o  da  soggetto  da esso delegato, ferme
restando  le  responsabilita',  in  capo  al committente medesimo, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  3, del richiamato decreto legislativo n.
214/2008.

       
     
                               Art. 2.

                Indicazione proprietario della merce
  1.  Le indicazioni relative al proprietario della merce, cosi' come
definito  dall'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 286/2005,
devono  figurare  sulla  scheda  di  trasporto.  Nei  casi  in cui il
committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce,
e'  tenuto a specificarlo nell'apposita casella contenuta nel modello
allegato, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti
da parte degli organi di controllo.

       
     
                               Art. 3.

                       Documenti equipollenti
  1. Costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto di
cui all'art. 1: la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti
doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3
aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati
ad  accisa  di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
documento  di  trasporto  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  agosto  1996, n. 472 nonche' ogni altro documento che
deve  obbligatoriamente  accompagnare  il  trasporto  stradale  delle
merci,  ai  sensi  della normativa comunitaria, degli accordi o delle
convenzioni  internazionali  o  di  altra  norma  nazionale vigente o
emanata successivamente al presente decreto.

       
     
                               Art. 4.

                       Trasporti a collettame
  1.  Sono  esentati  dalla  compilazione della scheda di trasporto i
trasporti  di  collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di
partite  di  peso  inferiore  a 50 quintali, commissionate da diversi
mittenti,  purche'  accompagnati da idonea documentazione comprovante
la tipologia del trasporto effettuato.
    Roma, 30 giugno 2009

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli

                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

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