- Normativa
- Velocipedi
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provvedimento 16 dicembre 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2020
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. (20A07152) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
del ministero delle infrastrutture edei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e'
previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27
novembre 2002;
Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al disciplinare per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»;
Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, approvato con decreto interdirigenziale, 28 maggio 2020,
con il quale e' stata sospesa l'applicazione delle disposizioni del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada, approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002,
sino al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale, al fine
di contenere e contrastare la persistente diffusione dei rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, lo stato di
emergenza e' stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;
Considerato che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri prevede misure che limitato il numero e la tipologia
delle competizioni e delle manifestazioni ciclistiche che possono
avere luogo;
Considerato che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ha limitato l'attivita' formativa svolta da enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati e ha
sospeso lo svolgimento di prove per il conseguimento delle
abilitazioni;
Considerato che, in ragione di tale sospensione, al fine di evitare
disagi organizzativi conseguenti alla mancata predisposizione delle
attivita' formative e propedeutiche che, di fatto, impedisce
l'adozione delle nuove misure imposte dalla richiamata modifica del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada, la Federazione Ciclistica Italiana ha chiesto di sospendere
per l'anno 2021, l'applicazione delle medesime nuove misure, gia'
sospese sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento del 28 maggio
2020;
Ritenuto, che, anche successivamente al termine dell'emergenza,
potrebbero non sussistere i tempi tecnici necessari per lo
svolgimento delle predette attivita' formative e l'adozione delle
conseguenti misure organizzative delle competizioni, per le quali e'
opportuno prevedere misure di semplificazione con riduzione degli
adempimenti a carico egli organizzatori;
Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere ulteriormente e
sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle disposizioni del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada, gia' sospese sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento del
28 maggio 2020;
Determina:
1. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi
2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il
decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.
2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2020
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale
De Matteo
Il Capo della Polizia
Direttore generale delle pubblica sicurezza
Gabrielli