- Atti preparatori
- Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta a casco
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Seggiolini per bambini
Camera dei deputati
Disegno di legge n C 1177
PROPOSTA DI LEGGE N. 1177
d'iniziativa dei deputati
GAROFALO, BERGAMINI, BERLINGHIERI, BIASOTTI, BOSCO, CALABRIA, DISTASO, GIAMMANCO, GINOBLE, GRASSI, GULLO, LAINATI, LATRONICO, MAGORNO, MINARDO, PAGANO, PALMIERI, PILI, PISO, POLIDORI, PRESTIGIACOMO, SAMMARCO, SQUERI, VALERIA VALENTE, VELLA
Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini
Presentata il 10 giugno 2013
Onorevoli Colleghi! La recente tragedia avvenuta a Piacenza, che ha destato sconcerto e incredulità nell'intero Paese, relativa al bambino dimenticato all'interno dell'automobile per oltre otto ore, deceduto per asfissia a seguito dell'elevata temperatura interna del veicolo e che purtroppo non rappresenta una novità, essendo stata l'ultima di una serie di avvenimenti di cronaca drammatici accaduti anche negli anni precedenti, impone, oltre a una riflessione morale sui comportamenti degli individui e, in modo particolare, dei genitori stressati dai ritmi incalzanti della società odierna, anche un'attenta valutazione sulle possibilità d'intervento del legislatore, affinché si possano prevenire ulteriori disgrazie che vedono sfortunatamente come protagonisti i bambini. Le moderne innovazioni tecnologiche hanno dimostrato in molte circostanze la capacità di pervenire a soluzioni in grado di consentire l'attivazione di nuovi strumenti finalizzati alla progettazione commerciale e di giungere alla risoluzione e alla prevenzione dei problemi e dei pericoli derivanti dai ritmi intensi della vita quotidiana che, come dimostra la vicenda terribile del bambino dimenticato all'interno dell'automobile, confermano come il logorio della vita quotidiana possa innescare un meccanismo inspiegabile nella memoria dei genitori affaticati e ingannati dalla routine. La presente proposta di legge s'inserisce, pertanto, all'interno di tali considerazioni, stabilendo l'obbligatorietà, a partire dal prossimo anno, per tutti gli autoveicoli di installazione di un dispositivo acustico che, attraverso un segnale sonoro azionato sia quando è inserita la cintura di sicurezza del seggiolino per il bambino e l'autoveicolo è spento, che quando si attiva la chiusura degli sportelli attraverso il sistema meccanico o elettronico, tramite l'inserimento della chiave nella serratura dell'autovettura o il pulsante della centralina del portachiavi che innesca l'antifurto, può immediatamente avvertire il conducente che è in corso una situazione di pericolo determinata dalla presenza di individui, ovvero di bambini, rimasti all'interno del veicolo. Secondo quanto risulta da informazioni giornalistiche da anni sono in corso approfondimenti tecnici mirati a collaudare e, successivamente, a brevettare un sistema di allarme attraverso un dispositivo che, come già rilevato sia in grado di avvisare il conducente del rischio che è in corso causato dalla dimenticanza all'interno dell'autovettura del bambino. Pertanto, stabilire un obbligo come prevede la presente proposta di legge, in grado di impedire la serie di tragedie che purtroppo accadono da anni, sarebbe anche un modo per dare un senso alla tragedia di Piacenza, salvando altre piccole vite.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-quater. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando e innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 2-quater dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. A decorrere dal 1o gennaio 2015 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.
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