- Normativa
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Segnaletica, Pedoni
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Semafori con dispositivi countdown
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 5 settembre 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 5 settembre 2022
Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori
stradali. (22A06147)
(GU n.252 del 27-10-2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visti gli articoli da 158 a 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e
successive modificazioni;
Visto l'art. 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che
prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con il quale sono definite le caratteristiche per
l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a
visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi
impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocita'
e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in
arrivo;
Vista la norma europea armonizzata UNI EN 12368:2015 inerente:
«Attrezzature per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche»;
Vista la norma volontaria nazionale UNI/TR 11390:2010 «Attrezzature
per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche - Requisiti
minimi»;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, recante
«Caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di
dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione
delle luci dei nuovi impianti semaforici»;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n.
196654 del 26 luglio 2019 che indica la necessita' di una revisione
del decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164, e la conseguente
notifica alla Commissione europea del nuovo progetto di norma per la
disciplina dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo
residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici;
Vista l'analisi dei risultati delle sperimentazioni gia' concesse
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
negli ultimi anni relative all'installazione di dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci
degli impianti semaforici;
Considerato che tecnicamente il dispositivo countdown potrebbe
essere applicato a tutte le fasi semaforiche, e quindi abbinato a
tutte le lanterne semaforiche di luce rossa, gialla e verde, ma, in
coerenza con il principio di carattere generale dell'essenzialita'
della segnaletica stradale, nonche' in considerazione della difficile
leggibilita' dei dispositivi countdown da parte degli utenti dei
veicoli a motore durante la marcia, e soprattutto tenuto conto delle
controindicazioni, in termini di sicurezza, della potenziale
riduzione dei tempi di reazione degli utenti dei veicoli a motore
all'accendersi della luce verde, l'installazione dei dispositivi
countdown deve essere prevista con le lanterne pedonali e ciclabili
di luce gialla e solo in particolari casi con le lanterne veicolari;
Considerato che, al fine di migliorare la sicurezza stradale, con
particolare riferimento all'utenza vulnerabile, risulta necessario
prevedere l'obbligo dell'installazione dei dispositivi countdown in
determinati ambiti maggiormente critici;
Considerato che i dispositivi countdown sono parte integrante dei
semafori stradali e, quindi, rientrano nell'insieme dei segnali
stradali luminosi, ad essi si applica la disciplina degli articoli
142 e 208 del Codice della strada, in materia di utilizzo dei
proventi delle sanzioni;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
espresso nella seduta del 9 febbraio 2022 e trasmesso con atto n.
686-II (SC).8;
Vista la nota n. 85951 del 4 aprile 2022 con la quale il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato l'avvenuta notifica alla
Commissione europea in data 1° aprile 2022, n. 2022/0180/I - T40T del
progetto di norma predisposto dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili per la disciplina dei dispositivi
finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci
dei nuovi impianti semaforici;
Considerato che con nota n. 238112 del 28 luglio 2022 il Ministero
dello sviluppo economico ha comunicato che, nel periodo di tre mesi
dall'avvenuta notifica del progetto di norma presso la Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017,
non sono pervenute osservazioni da parte di Paesi membri dell'Unione
europea;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le caratteristiche, i requisiti,
le modalita' e i termini di attuazione per l'installazione, negli
impianti semaforici stradali, dei dispositivi finalizzati a
visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche, denominati countdown, di cui all'art. 60, comma 1, della
legge 29 luglio 2010, n. 120.
2. I dispositivi countdown sono installati, sia negli impianti
semaforici esistenti sia negli impianti semaforici di nuova
realizzazione, a condizione che soddisfino i requisiti e le modalita'
indicati nell'art. 2, negli ambiti possibili di cui all'art. 3, e,
nei casi di installazione obbligatoria di cui all'art. 4, nei termini
indicati nell'art. 7.
Art. 2
Requisiti e modalita' di installazione dei dispositivi countdown
1. Nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono riportate le finalita' dei dispositivi
countdown, i requisiti funzionali, le modalita' di funzionamento, le
diverse caratteristiche (ottiche e fotometriche, elettriche ed
elettroniche, meccaniche e costruttive) che essi devono possedere,
nonche' le modalita' di installazione e le condizioni per la
commercializzazione.
2. Ai fini dell'installazione, i dispositivi countdown devono
essere dotati della dichiarazione di prestazione di prodotto,
prevista ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, rilasciata dal
fornitore e redatta dal produttore, in coerenza con la norma
armonizzata UNI EN 12368:2015, sulla base delle presenti disposizioni
e dell'allegato tecnico.
3. L'installazione dei dispositivi countdown puo' essere realizzata
nel caso di:
a) inserimento del solo dispositivo countdown, ad integrazione di
impianti semaforici esistenti;
b) inserimento del dispositivo countdown in occasione della
sostituzione integrale delle lanterne e/o del regolatore semaforico
di impianti semaforici esistenti;
c) installazione contestuale del dispositivo countdown e delle
lanterne in impianti semaforici di nuova realizzazione.
Art. 3
Ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento
con le lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla, esclusivamente
nei seguenti ambiti:
a) intersezioni in cui sono presenti attraversamenti pedonali o
ciclabili o ciclopedonali;
b) attraversamenti isolati, pedonali o ciclabili o ciclopedonali,
ovvero al di fuori delle intersezioni.
2. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento
con le lanterne veicolari normali di luce rossa, esclusivamente nei
seguenti ambiti:
a) strade regolate, anche temporaneamente, con senso unico
alternato;
b) intersezioni, senza attraversamenti pedonali, ciclabili e
ciclopedonali, nelle quali la fase semaforica verde di una corrente
veicolare e' attuata dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai
ramo/i dell'intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare
per senso di marcia.
3. I dispositivi countdown possono essere installati in abbinamento
con le lanterne veicolari normali di luce gialla, esclusivamente nel
caso in cui l'impianto semaforico comandi un'unica direzione di
marcia, e solamente nei seguenti ambiti:
a) intersezioni in ambito extraurbano, interessate da flussi
veicolari significativi e velocita' operative dei veicoli elevate,
che richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo,
pari o superiore a 5 secondi;
b) intersezioni in ambito urbano, interessate da un numero di
corsie superiore a due e con flussi veicolari significativi che
richiedono un dimensionamento della durata della fase di giallo, pari
o superiore a 5 secondi;
c) intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati
sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo
rosso.
4. I dispositivi countdown non possono essere utilizzati in
abbinamento con le lanterne veicolari normali di luce verde, ne' con
le lanterne pedonali e ciclabili di luce verde e di luce rossa.
5. Il dispositivo countdown e' utilizzato in abbinamento univoco
con una singola lanterna semaforica e, per ogni segnale semaforico,
costituito dall'insieme delle tre lanterne semaforiche, puo' essere
installato, in coerenza con le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, un
solo dispositivo countdown.
6. Nell'allegato tecnico e' riportata una Tabella 1 di riepilogo
degli ambiti possibili di installazione dei dispositivi countdown.
Art. 4
Casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei
seguenti attraversamenti pedonali:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che
presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie
veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo
attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo
attraversamento un tempo pari ad almeno 20 secondi.
2. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne ciclabili di luce gialla, soltanto nei
seguenti attraversamenti ciclabili:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che
presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie
veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo
attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo
attraversamento un tempo pari ad almeno 10 secondi.
3. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla, soltanto nei
seguenti attraversamenti ciclopedonali:
a) collocati su rami di intersezioni semaforizzate su strade che
presentano, almeno in un senso di marcia, un numero di corsie
veicolari maggiore di due, o che comunque richiedono per il completo
attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi;
b) isolati e semaforizzati, che richiedono per il completo
attraversamento del pedone un tempo pari ad almeno 20 secondi.
4. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto
nei seguenti sensi unici alternati, anche temporanei:
a) nel caso in cui la fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
b) nel caso in cui, la fase semaforica verde di una corrente
veicolare e' attuata dall'arrivo del veicolo, e la fase di rosso
residuo, dall'istante di attivazione, sia superiore a 90 secondi.
5. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce rossa, soltanto
nelle seguenti intersezioni semaforizzate, senza attraversamenti
pedonali o ciclabili o ciclopedonali:
a) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari
disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori aventi una durata
della fase di verde inferiore a 1/3 di quella degli altri rami, e nel
caso in cui la relativa fase di rosso sia superiore a 120 secondi;
b) nelle intersezioni tra strade con flussi veicolari
disomogenei, sui rami con flussi veicolari minori, nel caso in cui il
semaforo sia di tipo attuato dall'arrivo del veicolo, e la fase di
rosso residuo, dall'istante di attivazione, sia superiore a 90
secondi.
6. I dispositivi countdown sono installati obbligatoriamente, in
abbinamento alle lanterne veicolari normali di luce gialla, soltanto
nelle intersezioni in ambito urbano, nelle quali sono installati
sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo
rosso, quando la durata del giallo veicolare e' impostata ad un tempo
inferiore a 5 secondi.
7. Nell'allegato tecnico e' riportata una Tabella 2 di riepilogo
dei casi di installazione obbligatoria dei dispositivi countdown.
Art. 5
Altri casi di installazione dei dispositivi countdown
1. I dispositivi countdown, qualora ritenuti utili ed opportuni per
motivi di sicurezza da parte degli enti proprietari e/o gestori delle
strade, possono essere installati in tutti gli impianti semaforici
diversi dai casi di installazione obbligatoria indicati all'art. 4,
ma sempre limitatamente agli ambiti possibili indicati all'art. 3.
2. Negli attraversamenti pedonali, ciclopedonali e ciclopedonali
esistenti e non semaforizzati gli enti proprietari e/o gestori delle
strade valutano l'opportunita' dell'installazione di impianti
semaforici di nuova realizzazione, comprensivi di dispositivi
countdown, quando:
a) gli attraversamenti pedonali sono realizzati su strade in cui
il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 20
secondi;
b) gli attraversamenti ciclabili sono realizzati su strade in cui
il completo attraversamento richiede un tempo pari ad almeno 10
secondi;
c) gli attraversamenti ciclopedonali sono realizzati su strade in
cui il completo attraversamento del pedone richiede un tempo pari ad
almeno 20 secondi.
Art. 6
Installazione di dispositivi complementari
1. Negli attraversamenti pedonali, ciclabili e ciclopedonali a
richiesta, ovvero con l'attivazione della fase che consente
l'attraversamento solamente dopo la sua prenotazione tramite un
apposito pulsante collocato sul sostegno delle lanterne semaforiche,
il dispositivo countdown puo' essere integrato da un tipo di
pulsantiera che indica, con le modalita' descritte nell'allegato
tecnico, l'accettazione della richiesta di attivazione della lanterna
pedonale e/o ciclabile.
2. Le pulsantiere di cui al comma 1 sono installate
obbligatoriamente negli impianti semaforici di nuova realizzazione o
in caso di sostituzione di pulsantiere esistenti.
3. Nelle strade regolate con senso unico alternato attuato, ovvero
con l'attivazione della fase che consente il transito dall'atto di
arrivo del veicolo in una determinata area, i sensori di rilevamento
del veicolo devono essere posti ad una distanza adeguata in modo che
possano rilevare anche la presenza di un solo veicolo, che consenta
l'attivazione della fase e la conseguente attivazione del dispositivo
countdown in abbinamento con la lanterna veicolare normale di luce
rossa.
4. Nelle intersezioni, senza attraversamenti pedonali e ciclabili,
nelle quali la fase semaforica di una corrente veicolare e' attuata
dalla presenza dei veicoli, limitatamente al/ai ramo/i
dell'intersezione interessato/i da una sola corrente veicolare per
senso di marcia, i sensori di rilevamento del veicolo devono essere
posti ad una distanza adeguata in modo che possano rilevare anche la
presenza di un solo veicolo, che consenta l'attivazione della fase e
la conseguente attivazione del dispositivo countdown in abbinamento
con la lanterna veicolare normale di luce rossa.
Art. 7
Termini di attuazione delle disposizioni per l'installazione dei
dispositivi countdown
1. Negli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione
obbligatoria di cui all'art. 4, i dispositivi countdown sono
installati entro due anni dall'approvazione del Programma triennale
dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi redatti, ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», da parte di ogni
singolo ente proprietario e/o gestore della strada. I Programmi
devono essere redatti e/o aggiornati tenendo conto delle disposizioni
del presente decreto e approvati entro due anni dalla sua entrata in
vigore.
2. Negli impianti semaforici di nuova progettazione i dispositivi
countdown sono previsti, nei casi di cui all'art. 4, contestualmente
al progetto delle lanterne semaforiche.
3. Gli impianti semaforici in corso di realizzazione e
installazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
sono considerati impianti esistenti, mentre gli impianti semaforici
in corso di progettazione sono considerati di nuova progettazione.
4. Gli impianti countdown esistenti e installati a titolo
sperimentale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
possono essere mantenuti in esercizio a condizione che rispettino le
presenti disposizioni, nonche' quelle dell'allegato tecnico,
risultando tollerate soltanto difformita' relative alle dimensioni.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 27 aprile 2017, n. 164 «Caratteristiche
per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a
visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi
impianti semaforici» e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico che ne
costituisce parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 settembre 2022
Il Ministro: Giovannini
__________
Avvertenza:
Il decreto comprensivo di allegati e' consultabile sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
Documenti allegati
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