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Semplificazione della procedura di rinnovo della validità della patente di guida
Dott.ssa Maristella Giuliano - Comitato di Redazione della Rivista Giuridica ACI
15 gennaio 2014
L’art 126, comma 8 del Codice della Strada, prevede che “ la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta, al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità (…) Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità ”.
Questa disposizione, introdotta nel luglio 2010, con l’emanazione della legge 120, ha modificato la vecchia procedura che prevedeva l’invio per posta del tagliando adesivo di convalida della validità della patente, da applicare sul documento in possesso del titolare. Ma la nuova procedura non era ancora entrata effettivamente in vigore, perché necessitava di un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 120/2010.
Trascorsi i 6 mesi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 31 gennaio 2011 recante “ Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida” inizia un periodo di attuazione per gradi della disposizione di cui all’art 126 CdS. Infatti il citato decreto costituisce un tassello di una lunga catena di disposizioni attuative, che si sono susseguite in questi anni, al fine di rendere pienamente vigenti le nuove disposizioni in tema di rinnovo della patente. Così dopo il Decreto 31.1.2011, si sono succeduti altri atti del Ministero ( Decreto 9 agosto 2013, circolare n. 25556 del 16 ottobre 2013, circolare n. 29042 del 27 novembre 2013 ) che non costituiscono ancora il decreto attuativo a cui fa riferimento l’art 21 della L. 120, ma contengono le disposizioni prodromiche e necessarie alla piena operatività della predetta modifica.
Per vedere la piena operatività delle modifiche normative in tema di rinnovo della patente, occorre attendere il Decreto del Ministero dei trasporti del15 novembre 2013, in vigore dal 9 gennaio 2014.
Dal 9 gennaio 2014, quindi per ottenere il rinnovo della patente, i soggetti interessati devono sottoporsi (come accadeva prima della riforma) ad una visita medica, presso un medico competente o presso la Commissione medica locale, al fine di certificare l’idoneità alla guida del soggetto stesso, previo esame dei requisiti fisici e psichici richiesti dalla legge. I medici competenti o la Commissione medica locale, alla fine della visita, trasmettono telematicamente la comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente. Nel caso di esito positivo della visita, il medico o la Commissione medica, procedono alla stampa di una ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente, che è consegnata immediatamente all’interessato, previa l’apposizione della firma e del timbro del medico che ha effettuato la visita o del presidente della Commissione medica locale.
Incombe sull’interessato anche l’onere di esibire l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo sul duplicato della patente e dei diritti di Motorizzazione. Il costo totale della procedura è complessivamente di € 25, di cui € 16 di imposta di bollo e € 9 di diritti di motorizzazione.
La ricevuta del rinnovo stampata a seguito della visita medica, è valida ai fini della circolazione fino a quando non si riceva il duplicato della patente stessa e comunque non oltre 60 giorni dal rilascio. La procedura è stata studiata appositamente per consentire il recapito della patente rinnovata entro il tempo indicato dalla legge, infatti il CED della Motorizzazione procede immediatamente alla stampa ed all’invio postale del duplicato della patente, presso l’indirizzo che il soggetto interessato avrà indicato in occasione della visita medica.
Sono previsti diversi tentativi di recapito, con relativi avvisi di ricevimento, ed un avviso di giacenza del plico presso l’UMC territorialmente competente.
Rimane a carico del cittadino anche il costo della spedizione con posta assicurata pari a un importo di € 6,86, IVA inclusa, da saldare al momento del recapito.