- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Servitù pubblica di passaggio
TAR Puglia – Lecce, sez. I
sentenza 9 gennaio 2008, n. 48
I giudici del TAR, operano una ricognizione dei requisiti di fatto che consentono di identificare l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio su strade private. A prescindere, quindi dall’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, gli indici rilevatori dell’esistenza consistono nel passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale; nella concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonché nel titolo valido sottostante all’esercizio del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso nel tempo). Nel caso di specie, identificata l’esistenza della titolarità di un diritto reale di uso pubblico ultraventennale in capo all’amministrazione, la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa dell’asfalto sono attività conformi all’esercizio del diritto d’uso ma non costituiscono attività idonee a realizzare un caso di accessione invertita. Infatti l’accessione invertita ex art. 43 Dpr n. 327/2001 comma 2 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) necessita di un atto formale anche se postumo all’utilizzazione del bene immobile, con cui si dispone l’acquisizione del bene nella proprietà della pubblica amministrazione e il risarcimento dei danni al privato.
Documenti allegati
- puglia_n._48.pdf 43 KB