- Normativa
- Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture, Tutela del consumatore
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Sicurezza dei distributori di benzina
Ministero dell'Interno
Decreto 27 dicembre 2017
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 dicembre 2017
Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con
sistemi di recupero vapori. (18A00015)
(GU n.4 del 5-1-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010;
Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, che attua la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e
successive modificazioni, recante l'approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996,
concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione e
procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli
presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006, recante i requisiti degli
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n.
94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14
della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che al comma 3 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina organica
dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di
benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di
distribuzione di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei
vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che prevedono
il trasferimento dei vapori stessi in un impianto di deposito
presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto
dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. I sistemi di recupero dei vapori comprendono pistole di
erogazione a cio' predisposte, tubazioni flessibili coassiali o
gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori
dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i
serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire
il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed
efficienza.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i
distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1, sono
realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;
b) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
c) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree
limitrofe;
d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino le aree
degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo;
e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza;
f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi siano
conformi alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1,
ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio 2016,
n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati secondo la
regola dell'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i distributori per l'erogazione di benzina,
comprensivi dei sistemi di recupero dei vapori, devono essere
provvisti di marcatura CE e della relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
Tale marcatura CE attesta che il distributore e' costruito in
conformita' all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai
sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
3. Per le installazioni ricadenti nelle attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi di
recupero dei vapori, si considerano costruiti in conformita' al
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle altre disposizioni
applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2 essendo la
zona interna al distributore, di regola, classificata ai fini della
sicurezza come zona 1. L'utilizzo di una diversa categoria deve
essere oggetto di un riferimento specifico nel documento di
valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 4
Impiego di prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive
modificazioni, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo
riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati dell'Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche di
cui al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008.
Art. 5
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 5,
comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996,
cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione della
lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n.
217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda