- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
28 settembre 2018, n. 109
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109
Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018),
coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in
questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.». (18A07450)
(GU n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)
Vigente al: 19-11-2018
Capo I
Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Commissario straordinario per la ricostruzione
1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi,
avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di
garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei
materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso
sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione
Liguria, e' nominato un Commissario straordinario per la
ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario
straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario
e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre
un triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un
contingente massimo di personale pari a venti unita', di cui una
unita' di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita' di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con
questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti dal Commissario straordinario per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale
sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente
a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai
Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di
livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di
importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di
posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio
sono a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario.Nell'ambito del menzionato contingente di
personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un
massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
cui compenso e' definito con provvedimento del Commissario
straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di
cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'art. 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi, per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di
soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria,
degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,
delle Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a partecipazione
pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due
sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non
superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12
mesi e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario,
adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo,
il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel
possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese
chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente comma, con
salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e funzionalita' dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario,
entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario,
versa sulla contabilita' speciale di cui al comma 8 le somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal
Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo in base
al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'art. 1-bis. In
caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
puo' individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato
nei confronti del concessionario alla data dell'evento, potendo
remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attivita' del
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del
Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo
di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per
l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per
l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All'atto del
versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da soggetti da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al
fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.
L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle
predette attivita', una struttura giuridica con patrimonio e
contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le
risorse pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni
attribuite dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare
convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di
cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
Art. 1 bis
Misure per la tutela del diritto all'abitazione
1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce
opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e
con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con gli effetti di
cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario
straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui
proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun
gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione
sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione
degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile,
delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa
accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna
unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita'
per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata
utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.
Art. 1 ter
Interventi di messa in sicurezza e gestione
delle tratte autostradali
1. Per l'esecuzione delle attivita' di cui all'art. 1, il
Commissario straordinario individua i tronchi autostradali
funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10
sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di
ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine
le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente
consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di
priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad
intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in
sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti
convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e
cavalcavia.
3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare
ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e
della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'art.
12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza
possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna
corrispondente revisione del piano economico finanziario.
Art. 2
Disposizioni concernenti il personale
degli enti territoriali
1. Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la
Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta'
metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa'
controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova,
previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza
nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente
per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile,
polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unita', in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti
dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti ivi indicati
possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa con il
Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresi' con
propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1,
delle unita' di personale e delle risorse nel limite complessivo di
spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 10.000.000 per
l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario
delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale per l'emergenza.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non
risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto,
i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di
pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' di sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad assumere, per
gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato,
venti unita' di personale con funzioni di supporto operativo e
logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere
sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 e di euro 500.000 per
l'anno 2019.
4. La contabilita' speciale di cui all'ordinanza n. 539 del 20
agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza
dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018, e' integrata di 9
milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente
alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di
cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione
del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita'
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di recupero
dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a
seguito dell'evento.
Art. 3
Misure in materia fiscale
1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui
al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione
dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di
cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino
al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali
in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti
all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che
svolgono attivita' economica, le agevolazioni di cui al presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno
sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge,
non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di
successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne'
all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a
seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31
dicembre 2019.
5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema
che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra
l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e la
revoca delle medesime, individuando anche le modalita' per la
copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo
perequativo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi
dell'art. 45.
Art. 4
Sostegno a favore delle imprese danneggiate
in conseguenza dell'evento
1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa
all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del
comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto
2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con
provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare
entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla
data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un
decremento del fatturato rispetto al valore mediano del
corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e' riconosciuta, a
domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel
limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato puo'
essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi
dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi
di riferimento.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018,
che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma di
euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 4 bis
Sostegno a favore degli operatori economici
danneggiati in conseguenza dell'evento
1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i
danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede
operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del
comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di
ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari
delle predette unita' immobiliari, con gli effetti di cui all'art.
45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della
proprieta'. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non
subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di
istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita'
immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che
tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in
condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la
spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area
metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche,
organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il
concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via
sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di
ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al
netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime
finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli
interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse
disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 8, e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla
predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia'
programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il
finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle
indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale
quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui
all'art. 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 ter
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un
massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare
l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del
ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle
imprese, operanti nelle aree del territorio della citta'
metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario
delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno
subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le
tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. La
regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
che provvede all'erogazione delle indennita'. Le domande sono
presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla regione Liguria.
4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di
euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Art. 5
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale,
di autotrasporto e viabilita'
1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno
del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita'
cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria
risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e
23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei
servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita'
trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale gia' attivati
nonche' per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse
modalita' di trasporto nel territorio della citta' metropolitana di
Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalita' provvede
la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede
quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 45 e quanto
a euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per
fronteggiare le criticita' trasportistiche conseguenti all'evento,
sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella
misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il rinnovo del parco
mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di Genova, con priorita'
per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella
forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi
rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche
dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali,
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che
sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i
criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli
autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei
limiti delle disponibilita'. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede ai sensi dell'art. 45.
3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune
di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di
collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel
piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al comune
di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per
l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della
mobilita' sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo' essere concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come «fascia di rispetto di Pra'». Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui
all'art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, e' differito al 31 dicembre 2019.
5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario
delegato quali itinerari di viabilita' alternativa a seguito
dell'evento, lo stesso Commissario puo' autorizzare le stazioni
appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali
all'accelerazione degli interventi necessari al superamento
dell'emergenza, in deroga all'art. 106 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove
applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto
della normativa europea.
Art. 6
Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere
di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi
informatici e delle relative opere accessorie per garantire
l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in
uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco
di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attivita' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri
necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilita', per
l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative
infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro
per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico
in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima -
Capitaneria di porto di Genova e' assegnata la somma di euro 375.000
per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via
d'