• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Urbanistica, territorio e infrastrutture
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
28 settembre 2018, n. 109

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.».

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Testo del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  226  del  28  settembre  2018),
coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n.  130  (in
questo  stesso  Supplemento  ordinario  -  alla  pag.  1),   recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.». (18A07450)

(GU n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55)
 

 Vigente al: 19-11-2018  

 

Capo I
Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
 
           Commissario straordinario per la ricostruzione
 
  1. In conseguenza del crollo di un tratto  del  viadotto  Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto  il  14  agosto  2018,  di  seguito  «evento»,  al  fine  di
garantire, in via d'urgenza, le  attivita'  per  la  demolizione,  la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del  connesso
sistema  viario,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e sentito  il  Presidente  della  Regione
Liguria,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione,   di   seguito   nel   presente   capo:   «Commissario
straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario
e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per  non  oltre
un triennio dalla prima nomina.
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Per  l'esercizio  dei  compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze,  costituita  con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  composta   da   un
contingente massimo di personale pari a  venti  unita',  di  cui  una
unita' di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque
unita' di livello dirigenziale non generale e la  restante  quota  di
unita'  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con
questi ultimi, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente  educativo  e   amministrativo   tecnico   ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza, che resta a carico della  medesima.  Al  personale  non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  del  comparto  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale
sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura  equivalente
a quella massima attribuita ai  coordinatori  di  uffici  interni  ai
Dipartimenti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale  non  generale  della
struttura sono riconosciute la retribuzione di  posizione  in  misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti  ai  dirigenti  di
livello non generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Gli oneri relativi  al  trattamento  economico  accessorio
sono a carico esclusivo  della  contabilita'  speciale  intestata  al
Commissario straordinario.Nell'ambito del menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino  ad  un
massimo di cinque esperti o consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'art. 5, comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
cui  compenso  e'  definito   con   provvedimento   del   Commissario
straordinario. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma  e  di
cui al comma 4 provvede  il  Commissario  nel  limite  delle  risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 45.
  3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi,  per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  s.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico.
  4.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due
sub-commissari,  il  cui  compenso  e'  determinato  in  misura   non
superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12
mesi e puo' essere rinnovato.
  5.  Per  la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento   e   il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative  di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi di cui al primo  periodo,  il  Commissario  straordinario,
adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo  da  ogni  altro  adempimento.
Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al  terzo  periodo,
il  Commissario  straordinario  dispone  l'immediata  immissione  nel
possesso  delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e  perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando  ove  necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a  favore  delle  imprese
chiamate a svolgere le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  con
salvezza dei diritti dei terzi da  far  valere  in  separata  sede  e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi.
  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e  funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa  ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. Nella determinazione di  detto  importo,  il  Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che  risultano  necessari  al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di  cui  all'art.  1-bis.  In
caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario  straordinario
puo'  individuare,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   alla
valutazione   delle   manifestazioni   di   disponibilita'   comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad un  tasso  annuo  non  superiore  al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di  1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attivita' del
Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da  parte  del
Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del  meccanismo
di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro  annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si
provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni
dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,
quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e 120 milioni di euro per
l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo  di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  e
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di  euro  per
l'anno  2019,  20  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189.  All'atto  del
versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli
interventi di cui al primo periodo del presente comma,  il  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e'
corrispondentemente   reintegrato,    anche    mediante    versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  del  Commissario.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio  2014,  la  realizzazione  delle  attivita'  concernenti  il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori   economici   diversi   dal   concessionario   del   tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa'  o  da  soggetti  da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad  esso  collegati,  anche  al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento,  di  grave  inadempimento   del   rapporto   concessorio.
L'aggiudicatario  costituisce,  ai  fini  della  realizzazione  delle
predette  attivita',  una  struttura  giuridica  con   patrimonio   e
contabilita' separati.
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale  confluiscono  le
risorse pubbliche all'uopo destinate nonche'  quelle  tempestivamente
messe  a  disposizione  dal  soggetto   concessionario   al   momento
dell'evento.
  8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni
attribuite dal presente decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'  stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile,  di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  8-ter. Agli atti del Commissario straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229.

                             Art. 1 bis
 
 
           Misure per la tutela del diritto all'abitazione
 
  1.  Al  fine  di  accelerare   le   operazioni   di   ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento,  che  costituisce
opera di  pubblica  utilita',  il  Commissario  straordinario,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari  e
con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con  gli  effetti  di
cui all'art. 45, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto  tale  termine,  provvede  alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di  esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e  procede
all'immediata redazione del verbale  di  immissione  in  possesso  ai
sensi dell'art. 24 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.   Il   Commissario
straordinario  non  subentra  nei  rapporti  passivi   gravanti   sui
proprietari a favore di istituti  finanziari,  ne'  acquisisce  alcun
gravame sull'unita' immobiliare ceduta.
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli  atti  di  cessione
sono corrisposte, nel termine di  trenta  giorni  dalla  trascrizione
degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro  2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale  dell'immobile,
delle spese per  l'acquisto  degli  arredi  e  di  ogni  altra  spesa
accessoria per la ricollocazione  abitativa,  nonche',  per  ciascuna
unita' immobiliare, l'indennita' di  cui  alla  legge  della  regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi  regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000,  e  l'indennita'
per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.
  3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita'  di  cui  al  medesimo  comma  2  calcolata
utilizzando  i  coefficienti  di  cui  al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  20  dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre  2017,  con  corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
  4. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  6.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso.

                             Art. 1 ter
 
 
             Interventi di messa in sicurezza e gestione
                      delle tratte autostradali
 
    
  1.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  all'art.  1,   il
Commissario   straordinario   individua   i   tronchi    autostradali
funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10
sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli  interventi  di
ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal  fine
le relative tratte delle autostrade  A7  e  A10  sono  immediatamente
consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
  2. Le concessionarie  autostradali  provvedono,  con  carattere  di
priorita'  rispetto  ad  ogni  altro   intervento   programmato,   ad
intraprendere  le  occorrenti  attivita'  di  verifica  e  messa   in
sicurezza  di  tutte  le  infrastrutture  viarie  oggetto   di   atti
convenzionali,  con  particolare  riguardo  ai  ponti,   viadotti   e
cavalcavia.
  3. Fermo restando l'obbligo, per  le  concessionarie,  di  adottare
ogni occorrente iniziativa a  tutela  della  pubblica  incolumita'  e
della  sicurezza  delle  infrastrutture,  ivi  comprese   misure   di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui  all'art.
12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse  senza
possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza  alcuna
corrispondente revisione del piano economico finanziario.

                               Art. 2
 
 
                Disposizioni concernenti il personale
                       degli enti territoriali
 
  1. Per  far  fronte  alle  necessita'  conseguenti  all'evento,  la
Regione Liguria,  gli  enti  del  settore  regionale  allargato,  con
esclusione degli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  la  Citta'
metropolitana  di  Genova,  il  Comune  di  Genova  e   le   societa'
controllate dalle predette amministrazioni  territoriali  nonche'  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Genova,
previa  autorizzazione  del  Commissario  delegato  per   l'emergenza
nominato con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere,  complessivamente
per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato,
ulteriori unita' di personale  con  funzioni  di  protezione  civile,
polizia locale e di supporto all'emergenza, fino  a  300  unita',  in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  previsti
dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 1, commi  557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  gli  enti  ivi  indicati
possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa  con  il
Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede  altresi'  con
propri provvedimenti al riparto, tra gli enti  di  cui  al  comma  1,
delle unita' di personale e delle risorse nel limite  complessivo  di
spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018  e  di  euro  10.000.000  per
l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma  il  Commissario
delegato  provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale per l'emergenza.
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie vigenti, anche di altre  amministrazioni,  formate  anche
per assunzioni  a  tempo  indeterminato,  per  profili  professionali
compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie  suddette  non
risulti individuabile personale del profilo professionale  richiesto,
i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione  previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di  criteri  di
pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati.
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata ad  assumere,  per
gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro  a  tempo  determinato,
venti unita' di  personale  con  funzioni  di  supporto  operativo  e
logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a  valere
sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189,
e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018  e  di  euro  500.000  per
l'anno 2019.
  4. La contabilita' speciale di cui  all'ordinanza  n.  539  del  20
agosto  2018,  intestata  al  Commissario  delegato  per  l'emergenza
dell'evento determinatosi il  14  agosto  2018,  e'  integrata  di  9
milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019.
Al relativo onere si provvede mediante  utilizzo  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art.  44  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite  direttamente
alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
  4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse  di
cui al presente articolo possono essere utilizzate,  ad  integrazione
del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalita'
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita'  di  recupero
dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero  adottate  a
seguito dell'evento.

                               Art. 3
 
 
                      Misure in materia fiscale
 
  1. I redditi dei fabbricati,  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
sgombero  adottate  a  seguito  dell'evento,  a  decorrere  dall'anno
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di  cui
al   primo   periodo   sono,   altresi',   esenti   dall'applicazione
dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di
cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento  e  fino
al 31 dicembre 2020. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2018, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al precedente periodo.
  2. Per i soggetti privati, proprietari o  titolari  di  diritti  di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita'  locali
in  immobili  che  abbiano  subito  danni  direttamente   conseguenti
all'evento, verificati con  perizia  asseverata,  i  contributi,  gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per  i  soggetti  che
svolgono attivita' economica, le  agevolazioni  di  cui  al  presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Le  persone  fisiche  proprietarie  o  titolari  di  diritti  di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2  ovvero  negli  stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche  che  hanno
sede legale o operativa negli  stessi  immobili,  sono  esentate  dal
pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
istanze,  i  contratti  e  i  documenti  presentati   alla   pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di  legge,
non sono soggetti, a far data dal  14  agosto  2018,  all'imposta  di
successione, ne' alle imposte e tasse  ipotecarie  e  catastali,  ne'
all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili  a
seguito dell'evento.
  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi  compresi  quelli  degli  enti  locali,  destinate  ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi  dal  14  agosto  2018  fino  al  31
dicembre 2019.
  5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri  provvedimenti
adottati entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   possono   prevedere
esenzioni dal pagamento delle forniture di  energia  elettrica,  gas,
acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri  generali  di  sistema
che  degli  eventuali  consumi,  per  il  periodo  intercorrente  tra
l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale di sgombero e  la
revoca  delle  medesime,  individuando  anche  le  modalita'  per  la
copertura delle esenzioni  stesse  attraverso  specifiche  componenti
tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a  strumenti  di  tipo
perequativo.
  6. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 45.

                               Art. 4
 
 
             Sostegno a favore delle imprese danneggiate
                     in conseguenza dell'evento
 
  1. Alle imprese e ai liberi professionisti  aventi  sede  operativa
all'interno della zona delimitata con le ordinanze  del  sindaco  del
comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018,  n.  307  del  26  agosto
2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018  e  con
provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da  adottare
entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14  agosto  2018  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  hanno  subito  un
decremento   del   fatturato   rispetto   al   valore   mediano   del
corrispondente periodo del triennio  2015-2017,  e'  riconosciuta,  a
domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel
limite massimo di euro  200.000.  Il  decremento  di  fatturato  puo'
essere dimostrato mediante dichiarazione  dell'interessato  ai  sensi
dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnata  dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento.
  2. I criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  delle  somme,  nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui all'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20  agosto  2018,
che provvede a valere sulle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma  di
euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'art.  18,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

                             Art. 4 bis
 
 
             Sostegno a favore degli operatori economici
               danneggiati in conseguenza dell'evento
 
  1.  Al  fine  di  accelerare   le   operazioni   di   ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare  i
danni subiti dagli immobili  che  ospitano  le  imprese  aventi  sede
operativa nella zona  delimitata  con  l'ordinanza  del  sindaco  del
comune di Genova n. 314  del  7  settembre  2018  e  destinatarie  di
ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' stipulare  con  i  proprietari
delle predette unita' immobiliari, con gli effetti  di  cui  all'art.
45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  l'atto  di   cessione   della
proprieta'.  Scaduto  tale  termine,  il  Commissario  provvede  alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di  esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e  procede
all'immediata redazione del verbale  di  immissione  in  possesso  ai
sensi dell'art. 24 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.  Il  Commissario  non
subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari  a  favore  di
istituti  finanziari,  ne'  acquisisce  alcun   gravame   sull'unita'
immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno  stipulato  gli  atti  di  cessione  e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni  dalla  trascrizione  degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte,  che
tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso.
  6.  Per  assicurare  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   in
condizioni di sicurezza per i lavoratori,  alle  imprese  di  cui  al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la  perdita  delle
attrezzature, dei macchinari e  dei  materiali  aziendali  ovvero  la
spesa per il loro  recupero  e  trasferimento  all'interno  dell'area
metropolitana  di  Genova   o,   per   motivate   ragioni   tecniche,
organizzative   o   produttive,   nelle   province   limitrofe.    Il
concessionario,  ovvero   il   Commissario   straordinario   in   via
sostitutiva,  provvede  al  pagamento  dell'indennita'  entro  trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto  conto  dei  valori  residui  di
ammortamento.
  7. Le indennita' di cui al presente articolo sono  riconosciute  al
netto dell'indennizzo assicurativo  o  del  risarcimento  erogato  da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle  altre  agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato  per  le  medesime
finalita' del presente articolo.
  8.  Il  Commissario  straordinario  provvede  all'attuazione  degli
interventi di cui al  presente  articolo  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di cui al comma 9.
  9. La  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede:
    a) quanto a 25 milioni di euro per il  pagamento  dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da  parte  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  alla
predetta contabilita' speciale di  quota  parte  delle  risorse  gia'
programmate  nel  bilancio  2018  dello  stesso   Istituto   per   il
finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma  5,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio  del  pagamento  delle
indennita' di  cui  ai  commi  2  e  3,  nelle  more  della  puntuale
quantificazione  del  fabbisogno,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 45.
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                             Art. 4 ter
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori
 
    
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal  14  agosto  2018,  per  un
massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati o  penalizzati  a  prestare
l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del
ponte Morandi, dipendenti da aziende, o  da  soggetti  diversi  dalle
imprese,  operanti   nelle   aree   del   territorio   della   citta'
metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario
delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno
subito un impatto economico  negativo  e  per  i  quali  non  trovano
applicazione le vigenti disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro o  che  hanno  esaurito  le
tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato.
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno  2019.  La
regione, insieme al  decreto  di  concessione,  invia  la  lista  dei
beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),
che  provvede  all'erogazione  delle  indennita'.  Le  domande   sono
presentate  alla  regione,  che   le   istruisce   secondo   l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  stesse.  L'INPS  provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  fornendo  i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e
alla regione Liguria.
  4. L'onere derivante dal presente articolo, pari a  11  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019, e' posto
a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2.

                               Art. 5
 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale,
                    di autotrasporto e viabilita'
 
  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, idonee misure a sostegno
del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilita'
cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione  Liguria
risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018  e
23.000.000 di euro per il 2019  da  destinare  al  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche conseguenti  all'evento,  per  l'efficientamento  dei
servizi di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  gia'  attivati
nonche'  per  garantire  l'integrazione  tariffaria  tra  le  diverse
modalita' di trasporto nel territorio della citta'  metropolitana  di
Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette  finalita'  provvede
la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri  si  provvede
quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 45 e  quanto
a   euro   23   milioni   per   l'anno   2019   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  1,  comma  1230,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Al fine  di  assicurare  servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per
fronteggiare le criticita'  trasportistiche  conseguenti  all'evento,
sono attribuite alla  Regione  Liguria  risorse  straordinarie  nella
misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019 per il  rinnovo  del  parco
mezzi utilizzati nella citta' metropolitana di Genova, con  priorita'
per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate
dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti  nella
forzata percorrenza di  tratti  autostradali  e  stradali  aggiuntivi
rispetto  ai  normali  percorsi  e   nelle   difficolta'   logistiche
dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e  portuali,
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per  l'anno  2018,  che
sono trasferiti direttamente alla contabilita' speciale intestata  al
Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Commissario delegato,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti le tipologie di spesa  ammesse  a  ristoro,  nonche'  i
criteri  e   le   modalita'   per   l'erogazione   a   favore   degli
autotrasportatori delle risorse di cui  al  periodo  precedente,  nei
limiti delle disponibilita'. Agli oneri derivanti dal presente  comma
si provvede ai sensi dell'art. 45.
  3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte  del  comune
di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di  opere  viarie  di
collegamento o comunque inerenti alla mobilita', come individuate nel
piano strategico della mobilita' genovese, sono attribuite al  comune
di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per
l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter.  Al  fine  di  garantire  idonee  misure  a  sostegno  della
mobilita' sostenibile,  anche  attraverso  l'individuazione  di  aree
utilizzabili quali parcheggi di interscambio, puo'  essere  concessa,
per la durata di trenta anni, a favore del comune di  Genova,  l'area
demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele,
conosciuta come «fascia di rispetto  di  Pra'».  Dall'attuazione  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui
all'art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' differito al 31 dicembre 2019.
  5.  Per  le  infrastrutture  viarie  individuate  dal   Commissario
delegato  quali  itinerari  di  viabilita'  alternativa   a   seguito
dell'evento, lo  stesso  Commissario  puo'  autorizzare  le  stazioni
appaltanti ad operare varianti, in corso  di  esecuzione,  funzionali
all'accelerazione   degli   interventi   necessari   al   superamento
dell'emergenza, in deroga  all'art.  106  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
all'art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  e   alle   corrispondenti   disposizioni   previgenti   ove
applicabili, nei limiti delle  risorse  disponibili  e  nel  rispetto
della normativa europea.

                               Art. 6
 
 
            Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
                         nel porto di Genova
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
sovraintende alla progettazione e alla realizzazione,  con  carattere
di  urgenza,  di  infrastrutture  ad  alta  automazione,  di  sistemi
informatici  e  delle  relative  opere   accessorie   per   garantire
l'ottimizzazione dei flussi veicolari  logistici  in  ingresso  e  in
uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione  del  varco
di ingresso di Ponente. Per l'esecuzione delle suddette attivita'  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  esercita  i  poteri
necessari, anche di natura espropriativa per pubblica  utilita',  per
l'immediata realizzazione del sistema informatico  e  delle  relative
infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze  attribuite
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa  di  8  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni  di  euro
per il 2020 cui si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
  2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e  logistico
in ambito portuale derivanti dall'evento, alla Direzione marittima  -
Capitaneria di porto di Genova e' assegnata la somma di euro  375.000
per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via
d'