• Normativa
  • Infrastruttura e trasporti, TPL e responsabilità della P.A., Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Sicurezza e isolamento degli operatori di guida

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 dicembre 2025

Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti estranei

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2025 

Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da  ogni  rischio  di

aggressione o  interferenza  da  parte  dell'utenza  e  dei  soggetti

estranei. (25A06852) 

(GU n.297 del 23-12-2025)

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 

                           E DEI TRASPORTI 

 

  Visto l'art. 82 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285

recante «Nuovo codice della  strada»,  che  stabilisce  le  modalita'

concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli  in  relazione  alle

loro caratteristiche tecniche e, in particolare, il comma 5,  lettera

c) relativo ai veicoli adibiti al servizio di linea per il  trasporto

di persone; 

  Visto il decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 2023, n.  186,

convertito con la legge 9 ottobre  2023,  n.  136,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2023, n.  236,

ed, in particolare, l'art. 17, comma 3-quinquies, in  base  al  quale

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  devono

essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per  i  veicoli

adibiti a  servizio  di  linea  utili  a  garantire  la  sicurezza  e

l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di  aggressione

o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei; 

  Visto il regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e  alla

vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,

nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche

indipendenti destinati a  tali  veicoli,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea del  14  giugno  2018,  n.  151/1  che,

all'art.  4,  paragrafo  1°,  lettere  ii)  e  iii),   definisce   le

caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3 ; 

  Visto il  regolamento  di  esecuzione  UE  2020/683  che  attua  il

regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per

quanto riguarda le prescrizioni amministrative per  l'omologazione  e

la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,

nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche

indipendenti destinati a tali veicoli; 

  Visto l'art. 243 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre  1992,  n.  495  recante  regolamento  di  esecuzione  e  di

attuazione del codice della strada che stabilisce le  caratteristiche

costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e

l'uso degli stessi; 

  Visto  il  regolamento  ONU  (UNECE)   n.   107,   concernente   le

disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  dei  veicoli   di

categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale; 

  Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 43, concernente le prescrizioni

uniformi relative all'omologazione dei  materiali  per  vetrature  di

sicurezza e del loro montaggio sui veicoli; 

  Visto il regolamento  ONU  (UNECE)  n.  118,  recante  prescrizioni

tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla

capacita' di respingere combustibili  o  lubrificanti  dei  materiali

impiegati nella  fabbricazione  di  alcune  categorie  di  veicoli  a

motore; 

  Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre  2003  relativo

all'uso, destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce  la

corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai

sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1977  nelle  classi  I,  II,

III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85 CE recepita  con  decreto

ministeriale 20 giugno 2003; 

  Considerato  quanto  stabilito  dalla  circolare  della   Direzione

generale della motorizzazione 26 maggio 2020,  n.  14724,  in  ordine

alle  prescrizioni  in  merito  alle  modalita'  costruttive   e   di

installazione  previste  per  le  pareti  o  pannelli   divisori   di

protezione  dell'autista  installate   sui   veicoli   di   categoria

internazionale M1 , M2  e  M3  ,  da  applicare  durante  il  periodo

dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

  Considerato che la maggior  frequenza  delle  aggressioni  e  delle

azioni di disturbo arrecate agli  autisti  di  autobus  si  manifesta

proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano

svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli

prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle

classi A, I e II; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

8 gennaio 2021, n. 8  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,

pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  13

febbraio 2021, n. 37 recante «Innovazioni in materia di  accertamento

delle modifiche delle caratteristiche costruttive  e  funzionali  dei

veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»; 

  Visto il decreto  ministeriale  17  aprile  2024,  n.  108  recante

«Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a  servizio

pubblico  utili  a  garantire  la  sicurezza  e  l'isolamento   degli

operatori di guida da ogni rischio di aggressione o  interferenza  da

parte dell'utenza o di soggetti estranei» pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 128  del  3  giugno  2024,  di

attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3-quinquies  del

decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9  ottobre

2023, n. 136; 

  Visto in particolare l'art. 5 del decreto  ministeriale  17  aprile

2024, n. 108 rubricato «Modalita' di installazione e visita e  prova»

in base al quale i veicoli nuovi  o  gia'  circolanti  devono  essere

sottoposti  a  visita  e  prova   da   parte   degli   uffici   della

motorizzazione civile competenti, ai sensi degli articoli 75 e 78 del

codice della strada; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

9 settembre 2025, n.  217  recante  «Disciplina  delle  modalita'  di

installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non  atti

al traino di categoria M1 e N1 da parte di officine autorizzate e  le

connesse  procedure  di  aggiornamento   del   documento   unico   di

circolazione e di proprieta' anche attraverso l'individuazione  delle

strutture poggianti su tali organi di attacco»; 

  Considerato che l'obbligo di visita e prova, prescritto dall'art. 5

del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108, coinvolge un  numero

rilevante di veicoli adibiti al trasporto pubblico  di  linea  per  i

quali l'installazione di paratie di protezione dell'autista  potrebbe

comportare il rischio di  temporanea  indisponibilita'  degli  stessi

veicoli con conseguente interruzione della continuita' e  regolarita'

del servizio pubblico; 

  Visto in particolare l'art. 7 del decreto  ministeriale  17  aprile

2024, n. 108 rubricato «Norma transitoria», in base al  quale  «entro

il 1° gennaio 2026, tutti i veicoli di cui all'art 1, comma 1, devono

essere conformi alle prescrizioni del presente decreto»; 

  Considerato che il parco veicolare adibito al trasporto di linea e'

ancora costituito da una percentuale di veicoli vetusti e in  via  di

dismissione per  i  quali  l'onere  di  installazione  delle  paratie

previsto dal decreto ministeriale del 17  aprile  2024,  n.  108  non

sarebbe economicamente giustificato tenuto conto delle iniziative  di

rinnovo delle flotte gia' in itinere; 

  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  dall'obbligo  di  visita  e

prova i veicoli adibiti al trasporto  pubblico  di  linea  sui  quali

devono essere installate le paratie; 

  Ritenuto, altresi', di dover differenziare l'obbligo di conformarsi

alle prescrizioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108

prevedendo un'applicazione modulata nel tempo tra i veicoli  di  piu'

recente immatricolazione e quelli di immatricolazione piu' vetusta in

coerenza con l'avanzamento delle  iniziative  di  rinnovo  del  parco

circolante gia' programmate; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

           Modifiche dell'art. 5 del decreto ministeriale 

                     del 17 aprile 2024, n. 108 

 

  I commi da 1 a 8 dell'art. 5 del  decreto  ministeriale  17  aprile

2024, n. 108 sono sostituiti come segue: 

    1.  l'installazione  della  paratia  sui   veicoli   autobus   e'

effettuata  da  un'officina  senza  alterare   in   alcun   modo   le

preesistenti dotazioni di bordo  del  veicolo  e  senza  impedire  il

funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui e' dotato

l'autobus, nel rispetto  delle  prescrizioni  tecniche  previste  dal

regolamento ONU (UNECE) n. 107 e dal presente decreto; 

    2. l'officina, che effettua l'installazione della paratia, redige

un'apposita dichiarazione di installazione a regola  d'arte,  secondo

il    fac-simile    riportato    nell'allegato    1     relativamente

all'aggiornamento dell'allegato B al decreto ministeriale  8  gennaio

2021, cosi' come modificato  dal  decreto  ministeriale  9  settembre

2025, n. 217, nella quale e' riportato un  esplicito  riferimento  ai

materiali utilizzati e che gli stessi materiali  presentino  contorni

arrotondati in modo da non determinare rischio  di  lesioni  per  gli

occupanti durante le condizioni  di  esercizio  del  veicolo.  Per  i

veicoli nuovi gia' prodotti  con  la  paratia  conforme  al  presente

decreto,  il   costruttore   presenta   apposita   dichiarazione   di

rispondenza; 

    3. l'installazione della paratia avviene senza visita e prova  da

parte dell'UMC competente; l'installazione  comporta  l'aggiornamento

della carta di circolazione o documento unico di  circolazione  e  di

proprieta' nella quale deve essere riportata la seguente annotazione:

«Veicolo allestito con divisorio  per  il  conducente  ai  sensi  del

decreto ministeriale 17 aprile 2024».  Nel  caso  in  cui  l'officina

reputi, in ragione delle  caratteristiche  costruttive  dell'autobus,

che non sia possibile installare alcuna  paratia,  l'officina  stessa

deve effettuare una dichiarazione in cui siano esplicitati i relativi

motivi tecnici. La conseguente annotazione da riportare  sulla  carta

di circolazione o documento unico deve essere la  seguente:  «Veicolo

impossibilitato all'installazione del divisorio per il conducente  ai

sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2024.». 

  I commi 9, 10 e 11 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  del  17

aprile 2024, n. 108 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6. 

                               Art. 2 

 

Aggiornamento degli allegati A e B del decreto ministeriale 8 gennaio

  2021 cosi' come modificato dal  decreto  ministeriale  9  settembre

  2025, n. 217 

 

  1. L'allegato  1  al  presente  decreto  aggiorna  l'allegato  A  e

introduce,     nell'allegato     B,     la     «Dichiarazione     per

l'installazione/mancata  installazione  sull'autobus  di  paratie   o

pannelli divisori» al decreto ministeriale 8 gennaio 2021 cosi'  come

modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217. 

                               Art. 3 

 

              Modifiche all'art. 7 decreto ministeriale 

                       17 aprile 2024, n. 108 

 

  1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17  aprile  2024,  n.  108  e'

sostituito dal seguente: 

    «Art. 7 (Norma  transitoria).  -  L'obbligo,  per  i  veicoli  di

categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e  II,

destinati al trasporto pubblico di linea, per  l'installazione  delle

paratie o pannelli divisori, e' cosi' modulato: 

      A. dal 31 ottobre 2026, per  i  veicoli  immatricolati  dal  1°

gennaio 2024; 

      B. dal 1° dicembre 2027 per  i  veicoli  immatricolati  dal  1°

gennaio 2023; 

      C. dal 1° dicembre 2028 per  i  veicoli  immatricolati  dal  1°

gennaio 2022; 

      D. dal 1° dicembre 2029 per  i  veicoli  immatricolati  dal  1°

gennaio 2021; 

      E. dal 1° dicembre 2030 per  i  veicoli  immatricolati  dal  1°

gennaio 2020; 

      F. dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.» 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 12 dicembre 2025 

 

                                                 Il Ministro: Salvini 

                                                           Allegato 1 

 

Aggiornamento dell'allegato A (PARTE 1) e dell'allegato B del decreto

ministeriale  8  gennaio  2021  cosi'  come  modificato  da   decreto

                ministeriale 9 settembre 2025, n. 217 

 

                    Aggiornamento dell'Allegato A 

 

                      Parte I (art. 1, comma 2) 

 

Modifiche ai veicoli  per  l'aggiornamento  del  documento  unico  di

circolazione e di proprieta' non e' subordinato a visita e prova: 

    1. sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel

o monofuel; 

    2. installazione o rimozione gancio di traino sui  veicoli  delle

categorie internazionali M1 ed N1 ; 

    3. installazione per sostituzione di attacco sferico montato  sul

timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad  essere

trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1 ; 

    4. installazione o rimozione dei doppi  comandi  per  veicoli  da

adibire  ad  esercitazioni  di  guida  (solo  veicoli  di   categoria

internazionale M1 e Noleggio senza conducente); 

    5. installazione o rimozione di  adattamenti  per  la  guida  dei

veicoli da parte di conducenti disabili: 

      a) pomello al volante; 

      b) centralina comandi servizi; 

      c)   inversione    dei    pedali    acceleratore-freno    nella

configurazione speculare a quella originaria; 

      d) spostamento  leve  comandi  servizi  (luci,  tergicristalli,

etc.); 

      e) specchio retrovisore grandangolare interno; 

      f) specchio retrovisore aggiuntivo esterno; 

    6. installazione dei sistemi ruota previsti  dal  regolamento  di

cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  10

gennaio 2013, n. 20; 

    7. installazione organi di attacco meccanico non atti  al  traino

sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 ; 

    8. installazione  di  pareti  o  pannelli  divisori  in  vetro  o

vetratura  sui  veicoli  di  categoria   internazionale   M2   e   M3

appartenenti alle classi A, I e II, destinati al  trasporto  pubblico

di linea. 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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