- Normativa
- Infrastruttura e trasporti, TPL e responsabilità della P.A., Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Sicurezza e isolamento degli operatori di guida
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 dicembre 2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2025
Sicurezza e isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di
aggressione o interferenza da parte dell'utenza e dei soggetti
estranei. (25A06852)
(GU n.297 del 23-12-2025)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante «Nuovo codice della strada», che stabilisce le modalita'
concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle
loro caratteristiche tecniche e, in particolare, il comma 5, lettera
c) relativo ai veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto
di persone;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 agosto 2023, n. 186,
convertito con la legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2023, n. 236,
ed, in particolare, l'art. 17, comma 3-quinquies, in base al quale
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono
essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli
adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e
l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione
o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;
Visto il regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018, n. 151/1 che,
all'art. 4, paragrafo 1°, lettere ii) e iii), definisce le
caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3 ;
Visto il regolamento di esecuzione UE 2020/683 che attua il
regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e
la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli;
Visto l'art. 243 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 recante regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada che stabilisce le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e
l'uso degli stessi;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 107, concernente le
disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di
categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 43, concernente le prescrizioni
uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di
sicurezza e del loro montaggio sui veicoli;
Visto il regolamento ONU (UNECE) n. 118, recante prescrizioni
tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla
capacita' di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali
impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a
motore;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 relativo
all'uso, destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce la
corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai
sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1977 nelle classi I, II,
III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85 CE recepita con decreto
ministeriale 20 giugno 2003;
Considerato quanto stabilito dalla circolare della Direzione
generale della motorizzazione 26 maggio 2020, n. 14724, in ordine
alle prescrizioni in merito alle modalita' costruttive e di
installazione previste per le pareti o pannelli divisori di
protezione dell'autista installate sui veicoli di categoria
internazionale M1 , M2 e M3 , da applicare durante il periodo
dell'emergenza sanitaria Covid-19;
Considerato che la maggior frequenza delle aggressioni e delle
azioni di disturbo arrecate agli autisti di autobus si manifesta
proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano
svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli
prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle
classi A, I e II;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2021, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
febbraio 2021, n. 37 recante «Innovazioni in materia di accertamento
delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli e aggiornamento della carta di circolazione»;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 recante
«Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio
pubblico utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli
operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da
parte dell'utenza o di soggetti estranei» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 2024, di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-quinquies del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9 ottobre
2023, n. 136;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile
2024, n. 108 rubricato «Modalita' di installazione e visita e prova»
in base al quale i veicoli nuovi o gia' circolanti devono essere
sottoposti a visita e prova da parte degli uffici della
motorizzazione civile competenti, ai sensi degli articoli 75 e 78 del
codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 settembre 2025, n. 217 recante «Disciplina delle modalita' di
installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti
al traino di categoria M1 e N1 da parte di officine autorizzate e le
connesse procedure di aggiornamento del documento unico di
circolazione e di proprieta' anche attraverso l'individuazione delle
strutture poggianti su tali organi di attacco»;
Considerato che l'obbligo di visita e prova, prescritto dall'art. 5
del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108, coinvolge un numero
rilevante di veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea per i
quali l'installazione di paratie di protezione dell'autista potrebbe
comportare il rischio di temporanea indisponibilita' degli stessi
veicoli con conseguente interruzione della continuita' e regolarita'
del servizio pubblico;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile
2024, n. 108 rubricato «Norma transitoria», in base al quale «entro
il 1° gennaio 2026, tutti i veicoli di cui all'art 1, comma 1, devono
essere conformi alle prescrizioni del presente decreto»;
Considerato che il parco veicolare adibito al trasporto di linea e'
ancora costituito da una percentuale di veicoli vetusti e in via di
dismissione per i quali l'onere di installazione delle paratie
previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 non
sarebbe economicamente giustificato tenuto conto delle iniziative di
rinnovo delle flotte gia' in itinere;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere dall'obbligo di visita e
prova i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea sui quali
devono essere installate le paratie;
Ritenuto, altresi', di dover differenziare l'obbligo di conformarsi
alle prescrizioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108
prevedendo un'applicazione modulata nel tempo tra i veicoli di piu'
recente immatricolazione e quelli di immatricolazione piu' vetusta in
coerenza con l'avanzamento delle iniziative di rinnovo del parco
circolante gia' programmate;
Decreta:
Art. 1
Modifiche dell'art. 5 del decreto ministeriale
del 17 aprile 2024, n. 108
I commi da 1 a 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile
2024, n. 108 sono sostituiti come segue:
1. l'installazione della paratia sui veicoli autobus e'
effettuata da un'officina senza alterare in alcun modo le
preesistenti dotazioni di bordo del veicolo e senza impedire il
funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui e' dotato
l'autobus, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal
regolamento ONU (UNECE) n. 107 e dal presente decreto;
2. l'officina, che effettua l'installazione della paratia, redige
un'apposita dichiarazione di installazione a regola d'arte, secondo
il fac-simile riportato nell'allegato 1 relativamente
all'aggiornamento dell'allegato B al decreto ministeriale 8 gennaio
2021, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre
2025, n. 217, nella quale e' riportato un esplicito riferimento ai
materiali utilizzati e che gli stessi materiali presentino contorni
arrotondati in modo da non determinare rischio di lesioni per gli
occupanti durante le condizioni di esercizio del veicolo. Per i
veicoli nuovi gia' prodotti con la paratia conforme al presente
decreto, il costruttore presenta apposita dichiarazione di
rispondenza;
3. l'installazione della paratia avviene senza visita e prova da
parte dell'UMC competente; l'installazione comporta l'aggiornamento
della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di
proprieta' nella quale deve essere riportata la seguente annotazione:
«Veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi del
decreto ministeriale 17 aprile 2024». Nel caso in cui l'officina
reputi, in ragione delle caratteristiche costruttive dell'autobus,
che non sia possibile installare alcuna paratia, l'officina stessa
deve effettuare una dichiarazione in cui siano esplicitati i relativi
motivi tecnici. La conseguente annotazione da riportare sulla carta
di circolazione o documento unico deve essere la seguente: «Veicolo
impossibilitato all'installazione del divisorio per il conducente ai
sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2024.».
I commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17
aprile 2024, n. 108 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6.
Art. 2
Aggiornamento degli allegati A e B del decreto ministeriale 8 gennaio
2021 cosi' come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre
2025, n. 217
1. L'allegato 1 al presente decreto aggiorna l'allegato A e
introduce, nell'allegato B, la «Dichiarazione per
l'installazione/mancata installazione sull'autobus di paratie o
pannelli divisori» al decreto ministeriale 8 gennaio 2021 cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217.
Art. 3
Modifiche all'art. 7 decreto ministeriale
17 aprile 2024, n. 108
1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Norma transitoria). - L'obbligo, per i veicoli di
categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II,
destinati al trasporto pubblico di linea, per l'installazione delle
paratie o pannelli divisori, e' cosi' modulato:
A. dal 31 ottobre 2026, per i veicoli immatricolati dal 1°
gennaio 2024;
B. dal 1° dicembre 2027 per i veicoli immatricolati dal 1°
gennaio 2023;
C. dal 1° dicembre 2028 per i veicoli immatricolati dal 1°
gennaio 2022;
D. dal 1° dicembre 2029 per i veicoli immatricolati dal 1°
gennaio 2021;
E. dal 1° dicembre 2030 per i veicoli immatricolati dal 1°
gennaio 2020;
F. dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Ministro: Salvini
Allegato 1
Aggiornamento dell'allegato A (PARTE 1) e dell'allegato B del decreto
ministeriale 8 gennaio 2021 cosi' come modificato da decreto
ministeriale 9 settembre 2025, n. 217
Aggiornamento dell'Allegato A
Parte I (art. 1, comma 2)
Modifiche ai veicoli per l'aggiornamento del documento unico di
circolazione e di proprieta' non e' subordinato a visita e prova:
1. sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel
o monofuel;
2. installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle
categorie internazionali M1 ed N1 ;
3. installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul
timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere
trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1 ;
4. installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da
adibire ad esercitazioni di guida (solo veicoli di categoria
internazionale M1 e Noleggio senza conducente);
5. installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei
veicoli da parte di conducenti disabili:
a) pomello al volante;
b) centralina comandi servizi;
c) inversione dei pedali acceleratore-freno nella
configurazione speculare a quella originaria;
d) spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli,
etc.);
e) specchio retrovisore grandangolare interno;
f) specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
6. installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10
gennaio 2013, n. 20;
7. installazione organi di attacco meccanico non atti al traino
sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 ;
8. installazione di pareti o pannelli divisori in vetro o
vetratura sui veicoli di categoria internazionale M2 e M3
appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico
di linea.
Parte di provvedimento in formato grafico