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Sicurezza stradale: schema riepilogativo della novità apportate dalla legge di conversione del Dl n 117/2007

Direzione Studi

 

  Breve sintesi delle novità contenute nel Dl n. 117/ 2007 convertito in legge il 2 ottobre 2007: 
Guida senza patente (Art. 116)E’ prevista l’ammenda da euro 2257 a euro 9032 nel caso di guida di autoveicoli e motoveicoli:
-           senza aver conseguito la patente;
-          con patente revocata;
-          con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti;Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno.Limitazioni alla guida per neopatentati (Art. 117)  
Limitazioni per coloro che abbiano conseguito la patente di guida ( cat. B ) nel primo anno dal rilascio. Non è, infatti, consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore ai 50 KW/t eccetto quelli adibiti al trasporto di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo (sanzione da 148 a 594 euro)
Trasporto minori su veicoli a due ruote (inserimento comma 1-bis all’art 170 CdS) E’ vietato il trasporto di minori di anni cinque su motocicli o ciclomotori a due ruote; la violazione del divieto è sanzionata con la sanzione pecuniaria da euro 148 a euro 594.
Superamento dei limiti di velocità e accertamenti elettronici (art. 142)E introdotto un più articolato sistema relativo alla violazione dei limiti di velocità:
-          oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h è prevista la sanzione da euro 370 a euro 1458 e la sospensione della patente da un mese a tre mesi con inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. In caso di recidiva nel biennio: sospensione patente da 8 a 18 mesi;
-          oltre i 60 Km/h (previsione non contemplata nell’attuale art. 142 ) si applicherà la sanzione pecuniaria da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel biennio:  sanzione della revoca della patente.Le sanzioni relative ai limiti di velocità vengono raddoppiate se commesse alla guida di veicoli destinati al trasporto merci o di autobus. Inoltre, se il veicolo è tenuto a montare il limitatore di velocità, le sanzioni sono quelle appositamente prescritte (anche per il titolare della licenza), con accompagnamento del mezzo presso un’officina.Con riferimento agli accertamenti elettronici è introdotto un nuovo comma 6-bis all’art.142 nel quale è stabilito che le postazioni per i rilevamenti dovranno essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o ad apparecchi luminosi.Infine, è previsto espressamente il ricorso al c. detto “tutor “, rilevatore della velocità media.
Accensione del motore durante la sosta o fermata del veicolo ( art 157 CdS)E’ fatto divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.  (Art. 173)Vengono inasprite le sanzioni connesse alla violazione delle prescrizioni relative alla guida con lenti e all’uso di strumenti telefonici o di cuffiette.
-          nel primo caso: sanzione pecuniaria da 70 a 285 euro
-          nel secondo caso: sanzione da 148 a 594 euro e sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di reiterazione della violazione nel corso del biennio. 
Guida in stato di ebbrezza (Art. 186)
Sanzioni per la guida in stato di ebbrezza:
-          ammenda da 500 a 2000 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi (con tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 gr/l);
-          ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 3 mesi, sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno (con tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 gr/l);
-          ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto fino a 6 mesi fino ad 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni (con tasso alcolemico superiore a 1.5 gr/l);
-          patente di guida sempre revocata quando:
1.     il reato è stato commesso da conducente di Autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t)

2.    in caso di recidiva biennale-          se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le pene descritte sono raddoppiate ed sempre disposto il fermo amministrativo di 90 giorni (salvo il caso in cui il veicolo non appartenga  a persona estranea alla violazione);
-          la competenza a giudicare dei suddetti reati è del tribunale in composizione monocratica.
-          Sanzione pecuniaria da 2500 a 10.000 euro  ( da 3.000  a 12.000 in caso di incidente) nel caso in cui il soggetto rifiuti di sottoporsi ai dovuti accertamenti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Dalla violazione consegue inoltre la sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni e il fermo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.
Guida sotto l’influenza di droghe (art 187)
Sanzioni:
-          ammenda da 1000 a 4000 euro;
-          arresto fino a 3 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
-          patente di guida sempre revocata quando:
1.     il reato è stato commesso da conducente di Autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);
2.    in caso di recidiva biennale.    
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica da droghe provoca un incidente le pene descritte sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo di 90 giorni (salvo il caso in cui il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione);
-          la competenza a conoscere del suddetto reato è il tribunale in composizione monocratica.
Promozione della consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza 
-          introduzione nell’ambito del sistema di educazione stradale rivolto ai giovani dell’informazione afferente i rischi connessi alla assunzione di sostanze psicotrope e di stupefacenti e bevande alcoliche;
-          obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui siano vendute bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria , una rilevazione del tasso alcolemico da parte dei clienti;
-          obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui siano vendute bevande alcoliche di apposizione all’entrata, all’uscita e all’interno del locale, di apposite tabelle, le quali riproducano, secondo un decreto da adottarsi ad opera del Ministro della Salute:
1.    la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
2.    quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Istituzione di un Fondo contro l’incidentalità notturna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chiunque viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
-                    Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna. Entro 3 mesi dalla data in vigore della presente legge sarà emanato un regolamento di attuazione del presente articolo
-                    Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Entro 4 mesi dalla data in vigore della presente legge si adotterà un decreto di attuazione del presente articolo
Regime intertemporale. Le disposizioni relative alle sanzioni penali trovano applicazione, in deroga alla disciplina di cui all’art. 2 del codice penale in materia di successione di norme, che imporrebbe la non retroattività di disposizioni meno favorevoli al reo, trattandosi di decreto-legge, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, con il solo limite della non definizione del procedimento penale con sentenza o decreto di condanna irrevocabili.  

 

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