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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Simulazione di incidente stradale

Corte di Cassazione sez. II pen
14 luglio 2010, n. 27178

Circolazione stradale – Simulazione di sinistri – Reato di truffa – Confisca del veicolo utilizzato - Legittima

 

È legittima la confisca del veicolo utilizzato per commettere truffe consistenti nel simulare incidenti stradali con conseguente rottura dello specchietto retrovisore, se risulta che il mezzo è stato appositamente modificato in modo tale da poter staccare senza problemi lo specchietto e riposizionarlo successivamente.
Da tale circostanza si evince, infatti, l’esistenza di uno stretto rapporto di strumentalità tra il veicolo e il reato commesso, conseguentemente, se il veicolo venisse lasciato nella disponibilità del soggetto, questi potrebbe utilizzarlo per commettere altri reati della stessa natura.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.4.2009 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Giudice monocratico di Messina del 20.8.2008 concedeva al (omissis) il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto la sentenza impugnata sia sul punto della condanna del ricorrente alla pena di anni uno di reclusione per truffa ed euro 120,00 di multa sia circa la disposta confisca della vettura Golf di colore grido targata (omissis).
Si tratta della truffa orchestrata ai danni di due persone anziane dal ricorrente e da un coimputato che simulavano un sinistro stradale con la rottura dello specchietto retrovisore sinistro della Golf prima ricordata.
Si accertava che la Golf era stata modificata in modo che lo specchietto si potesse staccare senza problemi e riapporre successivamente.
La Corte sul punto della confisca della Golf riteneva che la vettura fosse in relazione strumentale con il reato non in un mero rapporto occasionale come dimostrava la modificazione prima ricordata che induceva a pensare che la vettura servisse non solo nel caso di cui è processo per commettere reati similari.
Ricorre l’imputato che denuncia l’erronea applicazione della legge penale; un collegamento necessario tra reato e mezzo non era stato dimostrato.
La confisca eccedeva pacificamente il profitto del reato; era mancato un approfondito esame in ordine alla possibilità che la disponibilità del mezzo potesse costituire un incentivo a commettere nuovi reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
La Corte ha disposto la confisca del mezzo posto che lo stesso si trovava in rapporto non di mera occasionalità da uno stretto nesso strumentale con la commissione del reato (Cass., n. 24756/2007, n. 34088/2007) e che quindi il mezzo, lasciato nella disponibilità del soggetto, avrebbe potuto costituire per quest’ultimo un incentivo a commettere altri reati della stessa natura.
Si accertava, infatti, che la Golf era stata modificata in modo che lo specchietto si potesse staccare senza problemi e riapporre successivamente, sicché poteva certamente infersi che la modificazione fosse preordinata proprio alla commissione di una serie di truffe come quella di cui è processo.
La motivazione appare congrua e logicamente coerente; ad essa si muovono censure che in realtà sono di mero fatto posto che non si dubita del principio di diritto affermato dalla Corte territoriale, ma solo dei presupposti di fatto per la sua applicazione alla fattispecie che invece sono stati ritenuti sulla base di una ricostruzione persuasiva dei fatti di causa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mule alla Cassa delle ammende.

 

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