- Giurisprudenza
- Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Simulazione di sinistro e danneggiamento di un veicolo in transito
Corte di Cassazione sez. II pen.
30 giugno 2011, n. 25809
Il conducente di un veicolo che, nel tentativo di simulare un sinistro con danni alla propria auto, danneggia una vettura in transito, risponde del reato di cui all’art. 635 c.p..In tale condotta non vi sono, però, i presupposti per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 7 (bene esposto alla pubblica fede) essendo il veicolo danneggiato sotto il diretto controllo della parte offesa.
Il (omissis) veniva arrestato il 26.10.2010 per il danneggiamento della portiera dell’autovettura condotta da (omissis), danneggiamento aggravato su cosa esposta alla pubblica fede e finalizzato a commettere un tentativo di truffa in danno della stessa.
Al ricorrente si contestava di aver colpito la vettura della parte offesa con un lancio dalla propria vettura, onde poi simulare il danneggiamento del proprio specchietto retrovisore, che veniva trovato danneggiato all’interno del mezzo guidato dal ricorrente.
Il GIP emetteva la misura cautelare dell’obbligo di dimora.
L’indagato presentava istanza di riesame, ma il Tribunale la rigettava con ordinanza del 12.11.2010 ritenendo sussistente la contestata aggravante.
Propone ricorso il (omissis) che ribadisce l’insussistenza della contestata aggravante in quanto la vettura non era stata esposta alla pubblica fede, ma era condotta dalla parte offesa e quindi sotto la sua diretta vigilanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e, pertanto, va accolto.
Per l’emissione della misura cautelare in questione (obbligo di dimora) disposta nei confronti del ricorrente è necessario che si risponda di un reato punito con una pena superiore nel suo massimo ad anni tre di reclusione (ex art. 280 comma 1 c.p.p.).
Ne consegue che solo il danneggiamento aggravato consentirebbe la emissione di tale provvedimento.
Viceversa, non sussistono, nella specie, i presupposti per ritenere la contestata aggravante in quanto non si può dire che la vettura fosse esposta alla pubblica fede, emergendo, dallo stesso provvedimento impugnato, che il veicolo era condotto dalla parte offesa e, quindi, si trovava sotto il suo diretto controllo.
Si deve, quindi, annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con restituzione degli atti.
P.Q.M. La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato con restituzione degli atti.
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