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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sinistri: efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole sottoscritto dal conducente non proprietario

Corte di Cassazione sez. VI civ.
15 dicembre 2011, n. 27024

Sinistri – Constatazione amichevole – Modulo Cai firmato dal conducente non proprietario del veicolo assicurato – Efficacia probatoria - Libero apprezzamento del giudice nei confronti del proprietario del veicolo e dell’assicurazione – Piena prova nei confronti del conducente confidente

 

Nel giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, le dichiarazioni confessorie sottoscritte nel modulo di constatazione amichevole (Cid) dal conducente, non proprietario, del veicolo responsabile del sinistro, fanno piena prova solo nei confronti dell’altro conducente confidente; le stesse dichiarazioni devono, invece, essere liberamente apprezzate dal giudice nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo.

La Corte, letti gli atti depositati:
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
M.A. ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Con sentenza depositata in data 9 luglio 2009 il Tribunale di Larino - Sezione distaccata di Termoli - ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti abbiano efficacia di piena prova nei confronti dei medesimi e possano essere liberamente apprezzati nei confronti delle altre parti.
2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c.
1. - Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 legge n. 990/1969, 2054, comma 3, c.c. e falsa applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c. Viene censurata l’affermazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni contenute nel modello Cai sottoscritto da entrambi i conducenti non avessero efficacia di piena prova nei confronti del confitente M. D. (conducente del veicolo diverso dal proprietario assicurato) e dovessero essere liberamente apprezzate.
La censura è manifestamente fondata ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poiché il Tribunale ha deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Infatti è vero che - come affermato dalla sentenza impugnata - nel giudizio promosso dal danneggiato nel confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano.
Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Sez. Un. 5 maggio 2006. n. 10311).
Ma nella specie risulta certa la prova che l’automezzo coinvolto nel sinistro fosse di proprietà della Federazione Ciclistica Italiana e che il D.S. ne fosse il conducente e che, quindi, non rivestisse la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio promosso ai sensi della legge n. 990 del 1969.
Nei suoi confronti va, dunque, applicata la diversa regola, bene espressa da Cass. Sez. III, 7 maggio 2007 n. 10304, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, “ratione temporis” applicabili, rispettivamente, dell’articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell’articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, comma 3, c.c. la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c.
Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 4 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articoLo 2054, terzo comma c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario. In tal caso derivando soltanto un’ ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento, limitatamente al rapporto processuale tra il M. e il D. del secondo motivo.
Esso lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di fatto decisivo.
Ci si duole del mancato apprezzamento delle dichiarazioni contenute nel modello Cai, avendo il Tribunale omesso di motivare perché le dichiarazioni in esso contenute dovessero essere completamente disattese, privilegiando le dichiarazioni rese dal teste G.
Anche questa censura risulta fondata.
Il Tribunale, premesso correttamente (nei confronti della società proprietaria e dell’assicuratore dell’automezzo) che le dichiarazioni confessorie contenute nel modello di constatazione amichevole debbono essere liberamente apprezzate dal giudice, ha poi omesso di procedere a tale apprezzamento, essendosi limitato ad affermare, peraltro apoditticamente, la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste G., che seguiva l’auto del M. rispetto a quelle della moglie trasportata, pretermettendo totalmente di valutare le suddette dichiarazioni del D.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto e posti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato;
spese rimesse;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ .,
P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnala e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Larino in diversa composizione.

 

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