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Sinistro stradale con la targa prova: l’intervento della Cassazione

Cassazione Civile, Sez. III - nota a sentenza a cura del Dott. Valerio Brizzolari

Targa prova - mezzo già targato - sinistro stradale - responsabilità per danni

 

Atteso che la finalità della targa prova è quella di consentire la circolazione provvisoria e attribuire una copertura assicurativa ai veicoli non muniti di carta di circolazione e dunque non assicurati per la responsabilità civile, il mezzo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire detta targa, in quanto essa presuppone l’autorizzazione ministeriale e quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione (con la conseguenza che, qualora si verifichi un sinistro e la targa sia stata esposta su un veicolo immatricolato, risponderà dei danni l’assicuratore del veicolo medesimo e non della targa).

In allegato è consultabile l'approfondimento con nota a sentenza a cura del Dott. Valerio Brizzolari.