• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sinistro stradale con veicolo non identificato

Giudice di pace di Casoria
29 novembre 2006

Sinistri stradali – veicolo non identificato – Fondo vittime della strada – art. 19 legge 990/69 – prova della impossibilità oggettiva della non identificazione – vittima – onere della prova – sussistenza

 

Non è applicabile la disposizione di cui all’art. 19 legge 990/1969 che prevede la possibilità di risarcimento del danno a carico del Fondo vittime della strada nel caso di sinistro con veicolo non identificato, quando la vittima non abbia assolto l’onere di provare che la mancata identificazione del veicolo e/o del conducente sia dipesa da impossibilità oggettiva ed incolpevole. In tal caso, al contrario, sussiste colpa nel comportamento della vittima integrata dal non aver la stessa adottato la dovuta diligenza.  

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18/6/02, Tizia assumeva che il giorno 6/11/01, verso le ore 12,00, in Casoria (Na), mentre percorreva a piedi via De Gasperi, giunta nei pressi del negozio di abbigliamento "Bimbi Belli", veniva investita lateralmente e fatta cadere a terra da un'autovettura di colore scuro, il cui conducente non si fermava a prestare soccorso e restava non identificato; che, a seguito dell'investimento, essa istante riportava lesioni personali consistenti in particolare nella rottura dell'omero sinistro, per cui si rendeva necessario il suo ricovero presso il P.O. di "S. Giovanni di Dio" di Frattamaggiore (Na). Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio la s.p.a. Generali Ass.ni, nella qualità di impresa delegata al pagamento per conto del F.G.V.S., per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato e per l'effetto condannare la convenuta, nella qualità in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione al difensore anticipatario. Si costituiva in giudizio la convenuta compagnia Generali Ass.ni s.p.a., nell'indicata qualità, che impugnava estensivamente la domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e competenze di lite. Eccepiva, in particolare, la carenza di legittimazione passiva da parte sua, per mancanza di prova dei presupposti per l'applicazione dell'art. 19, lettera a) della legge 990/69.  Nel corso del giudizio, disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Tizia al drappello P.S. presso il P.O. "S. Giovanni di Dio", ammessa ed espletata la prova per testi, veniva disposta c.t.u. medico-legale sulla persona dell'istante. Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 1/4/05. MOTIVI DELLA DECISIONE - Preliminarmente, va dichiarata la proponibilità ed ammissibilità della domanda, per aver la parte attrice adempiuto al presupposto processuale prescritto dall'art. 22 L. 990/69 e successive modificazioni ed integrazioni, con racc.ta a.r. n. 12130826778/8, ricevuta dalla Assicurazioni Generali s.p.a., nella qualità in atti, in data 17/11/01 ed atteso l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di giorni sessanta dalla ricezione della missiva in parola per instaurare il presente giudizio. Nel merito, la domanda è infondata e pertanto va respinta. Occorre premettere che Tizia , prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 19 L. 990/69.  Orbene, ritiene questo giudice che la parte attrice non abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente, sotto il profilo della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. In proposito, ha chiarito la S.C. che l'articolo 19 lett. a) della legge n. 990/69, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante "non identificato", ha inteso riferirsi con questa ultima espressione ai veicoli ed ai natanti rimasti sconosciuti (Cass. 1860/90). Appare evidente, quindi, che, in base al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., spetti al danneggiato dimostrare che il sinistro sia stato determinato da un veicolo non identificato e che la mancata identificazione dello stesso sia dipesa da una impossibilità oggettiva ed incolpevole. In altri termini, deve ritenersi che sussista a carico del danneggiato un onere di diligenza nell'individuazione del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro, che trova piena rispondenza nella ratio del citato art. 19 lett. a) L. 990/69, che è quella di scongiurare possibili frodi e raggiri consistenti nel prospettare come sinistri automobilistici fatti accidentali ovvero nel far ricadere la colpa su soggetti sconosciuti di incidenti causati da veicoli e conducenti noti, evitando in tal modo responsabilità penali e l'inasprimento dei premi assicurativi.  D'altro canto va rilevato che nel caso di sinistro, come quello in esame, da cui sia derivato un danno alla persona ed il responsabile non si sia fermato per prestare la dovuta assistenza siano configurabili due diversi e distinti reati e precisamente il reato di lesioni colpose, perseguibile a querela della persona offesa ex art. 590 c.p. e quello di omissione di soccorso, perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 189 D.Lgs. 285/92.  Alla stregua di tali osservazioni, ben può ritenersi che l'onere in parola sia assolto attraverso la denuncia e/o querela, con l'indicazione di tutti gli elementi utili, alle competenti autorità di polizia, atteso che alcun ulteriore obbligo di compiere indagini successive e supplementari può configurarsi a carico del danneggiato. Tuttavia occorre chiarire che la denuncia e/o querela non costituisce affatto una condizione essenziale per la proponibilità della domanda, in quanto non espressamente contemplata come tale dalla legge, né tantomeno l'unico elemento di prova di aver agito diligentemente, bensì si pone come lo strumento più adeguato ed opportuno per promuovere successive ed articolate indagini da parte dell'autorità investigativa tese alla individuazione, già di per sé complicata, del responsabile del sinistro ed autore dei suindicati reati.  Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non sia raggiunta la prova dell'impossibilità incolpevole da parte dell'istante nella identificazione del veicolo investitore e/o del conducente, in quanto la stessa non ha agito coscienziosamente e diligentemente fin dall'immediatezza del sinistro.  Invero, non risulta acquisita agli atti la prova che l'infortunata abbia presentato formale querela ovvero notiziato del fatto il sanitario che le prestava le prime cure, il quale, se fosse stato reso edotto della vicenda, ne avrebbe fatto doverosa denuncia per iscritto alle autorità competenti, anche in mancanza della individuazione della persona alla quale il reato era da attribuire. E' appena il caso di rilevare, infatti, che, ai sensi degli artt. 361 e ss. c.p. e 334 c.p.p., l'incaricato di un pubblico servizio ed in particolare l'esercente la professione sanitaria è tenuto al referto ed alla denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti che possano integrare reati perseguibili d'ufficio, appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, servizio o professione.  In buona sostanza, l'infortunata o chi per lei non ha compiuto la benché minima attività per l'identificazione del veicolo investitore e del suo conducente.     In particolare, dall'esame di entrambe le deposizioni testimoniali, pur lacunose e contrastanti tra loro, emergono circostanze che avrebbero consentito o comunque favorito l'acquisizione di elementi utili per l'identificazione del veicolo danneggiante e del suo conducente. Invero si evince che il sinistro si verificava di mattina, in una strada urbana in cui il transito veicolare e pedonale era intenso e che era determinato da un'auto Fiat Tipo di colore scuro, il cui guidatore si fermava dopo l'investimento del pedone per poi allontanarsi, il che fa presumere come il responsabile del sinistro ed il veicolo fossero agevolmente identificabili se non dall'infortunata, che si trovava in condizioni psicofisiche menomate, almeno dai testi escussi, se solo avessero adottato la minima accortezza ed attenzione. Deve considerarsi, inoltre, che, anche in seguito, la danneggiata si rendeva inerte, non denunziando il fatto nella sua interezza e gravità al sanitario che le prestava il primo soccorso. Invero, nel referto n. 39062 del 6/11/01, redatto dal sanitario di turno presso il P.O. "S. Giovanni di Dio", si legge soltanto la generica dicitura "Riferisce incidente stradale in Casoria", senza alcuna indicazione riguardo la circostanza che si trattasse di auto "pirata" e che il suo conducente non avesse prestato il dovuto soccorso. Appare evidente, quindi, che l'aver omesso di riferire tali informazioni ad un incaricato di un pubblico servizio e segnatamente al sanitario di una struttura pubblica, non ha consentito l'immediata attivazione di un procedimento penale ed il tempestivo avvio delle indagini da parte dell'autorità investigativa. In conclusione, deve ritenersi che il comportamento complessivo della danneggiata non sia esente da colpa, in quanto la stessa non adottava la dovuta diligenza, che, invece, avrebbe dovuto imporle di rendersi parte attiva, denunziando alle autorità competenti il fatto nella sua interezza e gravità. Ne consegue che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'invocato art. 19 lettera a) della L. 990/69 e la domanda, rimasta indimostrata, va rigettata. Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M. - Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede:  rigetta la domanda formulata da Tizia nei confronti della compagnia Assicurazioni Generali S.p.A., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania, in nome e per conto della CONSAP S.p.A., gestione autonoma del F.G.V.S.; condanna Tizia al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 700,00, di cui €. 30,00 per spese, €. 320,00 per diritti, €. 350,00 per onorario, oltre accessori dovuti per legge; pone definitivamente a carico di Tizia le spese di c.t.u., come liquidate.    

 

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