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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sinistro stradale: quantificazione del danno

Corte di Cassazione III sez. civile
30 gennaio 2008, n. 2160

Sinistro stradale – danno biologico da morte – liquidazione – anni effettivi di vita – applicabilità

 

Qualora la vittima di un sinistro stradale sia deceduta per cause non direttamente ricollegabili alle menomazioni risentite in conseguenza del sinistro stesso, il danno biologico spettante agli eredi va calcolato tenendo conto della durata effettiva della vita del defunto e non della durata probabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - La società assicuratrice A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Trento del 18 maggio-3 giugno 2004, che, confermando la decisione di primo grado (la quale aveva dichiarato il concorso di colpa al 50% del pedone M. R. nella causazione dell'incidente del 1997) non aveva tenuto conto - ai fini della determinazione del danno biologico e morale - che la morte della stessa era intervenuta a distanza di cinque anni dall'incidente per cause naturali.
R. M. resiste con controricorso.
L'altro intimato non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, per iscritto, per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. ribadendo i motivi di ricorso già formulati.
Osserva il Collegio:
Il ricorso della A. è fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte che, in casi del genere, ritiene che debba tenersi conto della durata effettiva del soggetto danneggiato e non della durata probabile della vita del defunto (Cass. 20 gennaio 1999 n. 489, 16 maggio 2003 n. 7632, 11 luglio 2003 n. 10942, 12 dicembre 2003 n. 19057; cfr. anche Cass. 484 del 2003, 9182 del 2000).
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi.
Conseguentemente, l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.
Il ricorso proposto dalla Compagnia di assicurazione deve pertanto essere accolto con rinvio ad altro giudice, il quale deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
PQM - La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

 

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