• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sinistro stradale: veicolo sprovvisto di copertura assicurativa

Corte Costituzionale, ord.
17 giugno, 2013 n. 157

Art. 287 comma 1, dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – risarcimento danni da sinistro stradale – veicolo sprovvisto di copertura assicurativa – fondo garanzia vittime della strada – obbligo di comunicazione alla Consap – aggravamento posizione del danneggiato –artt. 24, 76 e 77 Cost. – presunto contrasto – manifesta infondatezza.

 

Art. 287 comma 1, dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle  assicurazioni private) – risarcimento danni da sinistro stradale – veicolo sprovvisto di copertura assicurativa – fondo garanzia vittime della strada – obbligo di comunicazione alla Consap – aggravamento posizione del danneggiato –artt. 24, 76 e 77 Cost. – presunto contrasto – manifesta infondatezza.

 

E’ manifestamente infondata la questione   di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209 (Codice  delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e  77  della Costituzione.
L’obbligo di comunicazione alla Consap rappresenta un mero adempimento formale che senza aggravare la posizione del danneggiato ne rafforza, al contrario, la tutela, in virtù di una più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia.

 

Svolgimento del processo

Ritenuto che - in un giudizio civile avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per un sinistro  stradale  causato  da  conducente sprovvisto di copertura assicurativa, e, perciò, proposta anche  nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - l'adito Tribunale ordinario di  Forlì,  al  fine  del decidere  sulla  eccezione  di  improponibilità  della  domanda  per mancato invio della richiesta risarcitoria anche  alla  CONSAP,  come ora richiesto dall'articolo 287, comma 1, del decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni  private» di seguito anche c.d.a., ha ritenuto rilevante e  non  manifestamente infondata,  in  riferimento  agli  articoli  24, 76 e 77 della Costituzione,  onde  ha  sollevato,  con  l'ordinanza  in   epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 287;
che, ad avviso  del  rimettente,  la  nuova  norma  espressa  nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 24, 76 e  77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della  delega  di  cui all'articolo 4 della legge 29 luglio  2003,  n.  229  (Interventi  in materia  di  qualità  della  regolazione, riassetto   normativo   e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece  di agevolare,  come  ivi  prescritto,  la  tutela  per  il  danneggiato, contraente  debole,  avrebbe  aggravato  la   sua   posizione,   con l'imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul  suo diritto di difesa;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri  per eccepire la manifesta infondatezza della questione.
Considerato  che  questione  analoga  a  quella   sollevata   con l'ordinanza  in esame  è  già stata   dichiarata   manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012;
che, in tale occasione, si e' evidenziato che, a prescindere  dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in  via  di principio al legislatore delegato (da ultimo,  sentenza  n.  230  del 2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e  n.  163  del 2000), al quale non e' preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento  delle  scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del  2005  e  n. 419 del 2000), e' decisivo ed assorbente, in questo caso, il  rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4  della  citata legge n. 229 del 2003  -  la  quale  nel  quadro  di  un  complessivo «riassetto della materia», si e' proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la  promozione  di  condizioni  per  una maggiore  effettività   e   un   miglioramento   delle   prestazioni assicurative (sentenze  n.  230  del  2010  e  n.  180  del  2009)  - assolutamente coerente, e non certo con essa  in contrasto, nonché espressiva comunque  di  scelte  che  rientrano  nella   fisiologica attività di riempimento che lega i  due  livelli  normativi,  e'  la disposizione del decreto legislativo  qui censurata.  
La  quale  e', infatti finalizzata alla più razionale  esplicazione  dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed e'funzionale anche  all'eventuale  intervento,  a  rafforzamento  della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio  (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo  -  quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve  in  un adempimento meramente formale, che  non comporta  alcun sostanziale aggravio per il  danneggiato  al  fine  del successivo   esercizio dell'azione giudiziaria;
che l'odierno rimettente non adduce profili o  argomenti  diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza;    che, conseguentemente, anche  l'attuale  questione  deve  essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

P.Q.M

LA CORTE  dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1,  del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e  77  della Costituzione, dal Tribunale di ordinario di Forli',  con  l'ordinanza di cui in epigrafe.    

 

 

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