- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Sinistro stradale: veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
Corte Costituzionale, ord.
17 giugno, 2013 n. 157
Art. 287 comma 1, dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) – risarcimento danni da sinistro stradale – veicolo sprovvisto di copertura assicurativa – fondo garanzia vittime della strada – obbligo di comunicazione alla Consap – aggravamento posizione del danneggiato –artt. 24, 76 e 77 Cost. – presunto contrasto – manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e 77 della Costituzione.
L’obbligo di comunicazione alla Consap rappresenta un mero adempimento formale che senza aggravare la posizione del danneggiato ne rafforza, al contrario, la tutela, in virtù di una più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia.
Svolgimento del processo
Ritenuto che - in un giudizio civile avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per un sinistro stradale causato da conducente sprovvisto di copertura assicurativa, e, perciò, proposta anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - l'adito Tribunale ordinario di Forlì, al fine del decidere sulla eccezione di improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP, come ora richiesto dall'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle assicurazioni private» di seguito anche c.d.a., ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 24, 76 e 77 della Costituzione, onde ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 287;
che, ad avviso del rimettente, la nuova norma espressa nel censurato art. 287 c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 24, 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della delega di cui all'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l'imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questione analoga a quella sollevata con l'ordinanza in esame è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 2012;
che, in tale occasione, si e' evidenziato che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato (da ultimo, sentenza n. 230 del 2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000), al quale non e' preclusa l'adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000), e' decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all'art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 - la quale nel quadro di un complessivo «riassetto della materia», si e' proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009) - assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, e' la disposizione del decreto legislativo qui censurata.
La quale e', infatti finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed e'funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria;
che l'odierno rimettente non adduce profili o argomenti diversi rispetto a quelli già valutati nella richiamata precedente pronuncia di manifesta infondatezza; che, conseguentemente, anche l'attuale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M
LA CORTE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di ordinario di Forli', con l'ordinanza di cui in epigrafe.
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