• Giurisprudenza
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Smaltimento abusivo degli autoveicoli

Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza n.n. 44357 del 20 ottobre 2016

Rifiuto speciale non pericoloso – carcassa autoveicolo – smaltimento abusivo – decreto legislativo n. 152/2006 art. 256 – reato contravvenzionale - sussiste

Per la Cassazione l’autoveicolo  privo delle targhe di immatricolazione e destinato ad un centro di raccolta, integra il concetto di rifiuto. Lo smaltimento effettuato non in corrispondenza delle prescrizioni di legge, integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 256 del d.leg. 152/2006. Nel caso di specie, sussiste il reato  in quanto il soggetto ha consegnato la carcassa di un autoveicolo di sua proprietà a un a soggetto terzo non abilitato a curare la gestione dei rifiuti non pericolosi.

Ritenuto in fatto

 1.1 Con sentenza del 21 novembre 2013 il Tribunale di Ravenna all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato alla pena di giustizia A. A., nella qualità di legale rappresentante della Impresa XXX, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, per avere smaltito abusivamente un rifiuto speciale non pericoloso, costituito dalla carcassa di un autoveicolo già di sua proprietà.

 1.2 Ha interposto appello, convertito in ricorso per cassazione stante la natura della pena inflitta dal giudice di prime cure, avverso detta sentenza la A. A., rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale ella, nella sua qualità, aveva provveduto a cedere a terzi la carcassa in questione e non a disfarsene come si trattasse di un rifiuto.

 

1.3 Mancando pertanto la materialità del reato a lei contestato, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Considerato in diritto

 

1. La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito illustrate.

 2. Secondo quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha censurato, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della disposizione incriminatrice, la sentenza impugnata per essere giunto il Tribunale di Ravenna ad affermare la sua penale responsabilità sebbene non fossero emersi gli elementi costituitivi del reato a lei contestato.

 3. Siffatta tesi difensiva è, tuttavia, destituita di fondamento, posto che il Tribunale romagnolo ha correttamente ritenuto, alla luce della documentazione in atti, che la A. A. abbia ceduto a terzi le parti dei veicolo di cui al Capo di imputazione aventi un qualche valore commerciale, consegnando quindi la parte restante, costituita dalla carrozzeria e dal telaio, a soggetto non abilitato a curare la gestione dei rifiuti non pericolosi.

 4. Nell'affermare la penale responsabilità della imputata il giudice di primo grado ha fatto piena applicazione dei principi giurisprudenziali relativi alla materia in questione, secondo la quale integra la nozione di rifiuto, in relazione agli autoveicoli, il bene di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi, privandolo delle targhe di immatricolazione destinandolo ad un centro di raccolta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 ottobre 2013, n. 40747), costituendo, a sua volta illecito penale la destinazione ed il materiale conferimento di esso, come si è verificato nel caso di specie, ad un centro di raccolta privo delle prescritte autorizzazioni.

 5. Osserva, peraltro, la Corte che la condotta attribuita alla imputata si è realizzata in epoca non successiva al 26 ottobre 2009, data di accertamento dell'illecito, sicché, in ragione della non inammissibilità della impugnazione presentata dalla A. A. ma della sua semplice infondatezza, si impone, stante la pacifica costituzione del rapporto processuale a seguito della impugnazione presentata dalla ricorrente, la verifica della incidenza del tempo trascorso fra la consumazione del reato e la presente decisione ai fini della perdurante attualità della rilevanza penale della condotta in questione.

 6. Rilevata, intatti, la natura meramente contravvenzionale del reato contestato alla A. A., tale da comportarne la estinzione per prescrizione nel periodo massimo, in assenza di fattori idonei a determinare un prolungamento del relativo termine, di 5 anni, osserva la Corte che, decorrendo dal 26 ottobre 2009, esso, alla data odierna, è ampiamente spirato.

 

7. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così come precisato in dispositivo.

 

Per questi motivi

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

 

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

 

Il Presidente: GRILLO

Il Consigliere estensore: GENTILI

Depositato in Cancelleria 20 ottobre 2016.

 

Documenti allegati