- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Economia dei trasporti e della mobilità, Patente di guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Soggetti abilitati ad effettuare accertamenti tecnici su veicoli ed esami di guida
Tar Sicilia
7 marzo 2008, n. 298
Gli accertamenti tecnici sui veicoli e gli esami per il conseguimento della patente di guida possono essere effettuati, ex artt. 81 e 121 cod. strad., solo da personale dipendente del Dipartimento trasporti che abbia determinati requisiti indicati dal codice stesso.
L’abilitazione all’effettuazione degli accertamenti tecnici e agli esami di guida, avviene, inoltre, solo all’esito di apposito corso cui tale personale è tenuto a partecipare.
SVOLGIMENTO DEL PROCSSO - Con ricorso notificato il 10 ottobre 2007 e depositato il 29 ottobre successivo, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio dell’Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, Dipartimento Comunicazioni e Trasporti, in ordine alla loro richiesta di poter visionare la documentazione riguardante i criteri per consentire al personale dipendente, in servizio ad Agrigento e provincia, l’accesso ai corsi di abilitazione di cui agli artt. 81 e 121 del Codice della strada (abilitazione allo svolgimento di accertamenti tecnici e degli esami di guida per il rilascio delle patenti di categoria A e B).
I ricorrenti sono tutti dipendenti della Regione Siciliana – Assessorato ai Trasporti – Area Motorizzazione Civile, sede di Agrigento, con la qualifica di funzionario direttivo categoria D5, sono in possesso del diploma di geometra e sono altresì abilitati a svolgere le attività previste dagli artt. 81 e 121 del Codice della strada.
Allorquando sono venuti a conoscenza che l’Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti, Dipartimento Comunicazioni e Trasporti ha avviato i corsi di abilitazione sopra menzionati, consentendo la partecipazione agli stessi anche a tutto il personale inquadrato nella categoria C, hanno diffidato – con lettera del 1 dicembre 2006 – l’Amministrazione a sospendere la partecipazione dei dipendenti che non sono in possesso dei requisiti specifici indicati dalla normativa (ovvero, appartenenza alla ex VI qualifica, inquadramento nel profilo professionale amministrativo o tecnico, possesso del diploma di secondo grado e attestazione di idoneità rilasciata dalla Motorizzazione civile).
L’Amministrazione regionale ha disatteso la richiesta dei ricorrenti, confutando le loro tesi, con la nota prot. n. 225 del 6 febbraio 2007.
Successivamente gli istanti hanno replicato – in data 14 marzo 2007 – alla nota dell’Assessorato regionale, reiterando la richiesta di sospensione della procedura di abilitazione per coloro che, a giudizio dei richiedenti, non potevano parteciparvi.
L’Assessorato ha nuovamente risposto – nota prot. n. 1236 del 25 maggio 2007 – ribadendo la legittimità del proprio operato.
Al fine di verificare che la partecipazione alla procedura in questione fosse consentita esclusivamente al personale in possesso dei requisiti prescritti, gli odierni ricorrenti hanno chiesto – con lettera del 18 giugno 2007, recapitata il 6 luglio successivo – all’Amministrazione regionale di poter visionare gli atti relativi al procedimento di abilitazione ex artt. 81 e 121 del Codice della strada.
Tale comunicazione non ha ricevuto riscontro da parte dell’Assessorato e ciò ha indotto gli istanti a proporre ricorso giurisdizionale – ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 – avverso il diniego tacito, formatosi in seguito all’inerzia dell’Ente pubblico, per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso agli atti della procedura sopra descritta.
Alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
In ordine alla sussistenza in capo agli odierni ricorrenti dell’interesse ad accedere agli atti relativi alla procedura di abilitazione, va riconosciuto che tale interesse sussiste ed appare meritevole di tutela.
Indubbiamente un eccessivo ampliamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere le attività previste dagli artt. 81 e 121 del Codice della strada potrebbe riflettersi sulla prestazione di lavoro, anche solo in termini quantitativi, che sono chiamati a svolgere i ricorrenti, dipendenti dell’Assessorato regionale in questione.
Inoltre, l’estensione della partecipazione a soggetti inquadrati in categorie inferiori e asseritamene non in possesso dei necessari requisiti, potrebbe comportare una dequalificazione professionale per i ricorrenti e coloro che, similmente, sono dotati dei predetti requisiti.
A conferma di quanto in precedenza sostenuto, si può invocare lo stesso atteggiamento dell’Assessorato regionale che, nelle precedenti occasioni, ha interloquito con i sopra menzionati richiedenti.
Tuttavia la richiesta rimasta inevasa non può essere accolta sic et simpliciter In effetti, la eccessiva ampiezza della stessa – stante il riferimento “alla documentazione relativa al procedimento dei corsi di abilitazione del personale dipendente …” – rende necessaria una definizione del perimetro entro il quale l’Amministrazione è tenuta a consentire l’accesso.
Sicuramente non si può ammettere la richiesta relativamente a tutti gli atti della procedura: si tratta di richiesta generica ed eccessivamente ampia che finisce per diventare un controllo – non ammissibile (art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990) – sullo svolgimento dell’attività amministrativa complessivamente intesa (Consiglio di Stato, IV, sent. n. 2820 del 2007; V, sent. n. 2513 del 2007). Inoltre la mancata specifica individuazione da parte dei richiedenti dei documenti cui accedere potrebbe esigere un eccessivo dispendio di risorse all’Amministrazione nella fase di individuazione degli stessi, oltre a configurarsi piuttosto come una richiesta di informazioni – inammissibile (Consiglio di Stato, VI, sent. n. 4638 del 2007) – che come un accesso vero e proprio.
Pertanto, l’accesso deve essere consentito soltanto rispetto ai provvedimenti con cui sono stati indetti i corsi di abilitazione di che trattasi e agli atti del relativo procedimento con i quali sono stati stabiliti, anche con riguardo alle pertinenti disposizioni normative, i requisiti necessari per accedere alla procedura di abilitazione allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 81 e 121 del Codice della strada.
In considerazione della natura della controversia si può disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina all’Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazione e dei Trasporti, Dipartimento comunicazioni e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di consentire ai ricorrenti l’accesso agli atti nella stessa motivazione specificati, nel termie di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Spese compensate.
Documenti allegati
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