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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 28 settembre 2020

Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2020 

Modalita'   operative   per   l'acquisizione   dei   dati   necessari

all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa

automobilistica per i veicoli concessi in locazione a  lungo  termine

senza conducente. (20A05296) 

(GU n.243 del 1-10-2020)

 

                        IL DIRETTORE GENERALE 

                   del Dipartimento delle finanze 

             del Ministero dell'economia e delle finanze 

 

                           di concerto con 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

  Visto l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30  dicembre

1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a)

e b), del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,  che  individua

tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche

gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione  a  lungo  termine

senza conducente; 

  Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  come  modificato

dall'art. 53,  comma  5-ter,  del  decreto-legge  n.  124  del  2019,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall'art.

1,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  e

dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  che  detta

disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione  della

riscossione della tassa automobilistica dovuta per le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano; 

  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della  legge  n.  99  del

2009, che relativamente alla tassa dovuta  per  veicoli  concessi  in

locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente

attribuisce alle regioni e alle Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano la possibilita' di stabilire le modalita'  con  le  quali  le

imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in

luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per

i  periodi  di  tassazione  compresi  nella  durata  dei   rispettivi

contratti; 

  Visto l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009,  il  quale

stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo  termine

senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a

dodici mesi e  precisa  che  se  lo  stesso  veicolo  e'  oggetto  di

contratti di locazione consecutivi di  durata  inferiore  a  un  anno

conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli  stessi,  la

durata del contratto e'  data  dalla  somma  di  quelle  dei  singoli

contratti; 

  Visto l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009,  il  quale

dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti

al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di  veicoli

in locazione a lungo termine senza conducente  sulla  base  dei  dati

acquisiti   al   sistema   informativo    del    Pubblico    registro

automobilistico -  P.R.A.  di  cui  all'art.  51,  comma  2-bis,  del

decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla  data  di  sottoscrizione

del  contratto  e  fino  alla  scadenza  del  medesimo   e   che   e'

configurabile la responsabilita' solidale della societa' di locazione

a lungo termine senza conducente solo nella  particolare  ipotesi  in

cui  questa  abbia  provveduto,  in  base  alle  modalita'  stabilite

dall'ente  competente,  al  pagamento  cumulativo,  in  luogo   degli

utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella  durata

del contratto; 

  Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in base

al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono

determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza

dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine  del  veicolo

senza conducente; 

  Visto l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,

come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.

104, il quale dispone che con riferimento  ai  periodi  tributari  in

scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i  veicoli  concessi

in locazione a lungo termine  senza  conducente  le  somme  dovute  a

titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020

senza l'applicazione di sanzioni e interessi; 

  Visto l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  il

quale stabilisce che per le fattispecie in  esame  i  dati  necessari

all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa

automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le

modalita' del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui

all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

e che  detti  dati  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia  delle

entrate, delle regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'

di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art.  17  della

legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

  Visto l'art. 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n.  99,

come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.

104, il quale dispone che con decreto del Ministero  dell'economia  e

delle finanze, di concerto con il Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti, da adottare entro il 30  settembre  2020,  sentiti  il

gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis,  del

decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'

operative per l'acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del

presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la

collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa'  di

locazione a lungo termine; 

  Visto l'art. 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019,  convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il  quale  stabilisce

che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi  alla  tassa

automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo  le  modalita'

di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.

82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire  con

il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA; 

  Visto l'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.

157,  che,  allo  scopo  di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza

dell'azione amministrativa ed al fine di  favorire  la  sinergia  tra

processi istituzionali  afferenti  ad  ambiti  affini,  favorendo  la

digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di

consolidamento delle infrastrutture,  razionalizzazione  dei  sistemi

informativi e interoperabilita' tra  le  banche  dati,  nonche'  allo

scopo di eliminare  duplicazioni,  di  contrastare  l'evasione  delle

tasse automobilistiche e di conseguire  risparmi  di  spesa,  dispone

l'acquisizione  al  sistema   informativo   del   pubblico   registro

automobilistico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5   del

decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,  anche  dei  dati

delle tasse automobilistiche,  per  assolvere  transitoriamente  alla

funzione di integrazione  e  coordinamento  dei  relativi  archivi  e

stabilisce altresi' che detti dati sono resi disponibili  all'Agenzia

delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  di

Bolzano, le quali provvedono a far confluire  in  modo  simultaneo  e

sistematico i dati dei propri archivi  delle  tasse  automobilistiche

nel suddetto sistema informativo; 

  Visto l'art. 94, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada in base  al  quale

gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario  della  carta

di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,

per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto

diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento

sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,

nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,

comma 1, lettera b), e 226, comma 5 del medesimo decreto  legislativo

n. 285 del 1992; 

  Visto  l'art.  247-bis,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante

regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della

strada che, nel  dettare  norme  sulla  variazione  dell'intestatario

della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi, stabilisce che gli  uffici  del  Dipartimento

per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e

statistici,    procedono,    a    richiesta     degli     interessati

all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli,  di  cui  agli

articoli 225, comma 1, lettera  b),  e  226,  comma  5,  del  decreto

legislativo n. 285 del 1992, nel caso di locazione  senza  conducente

di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi  per  periodi  superiori  ai

trenta giorni e che nel predetto archivio e' annotato  il  nominativo

del locatario e la scadenza del relativo contratto; 

  Considerata la necessita' di dare  attuazione  a  quanto  stabilito

dall'art. 7, comma 3-quater, della legge n. 99  del  2009  attraverso

l'emanazione  del  decreto  ivi  previsto  allo  scopo  di   definire

modalita'  operative  che  consentano  nelle  forme  piu'  agevoli  e

semplificate  l'acquisizione  dei  dati  necessari  a  consentire  al

contribuente l'esatto assolvimento dell'obbligazione tributaria; 

  Sentito l'Automobil Club d'Italia, gestore del sistema  informativo

del pubblico registro  automobilistico  di  cui  all'art.  51,  comma

2-bis,  del  decreto-legge  n.  124   del   2019,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 che ha reso il  parere  di

competenza con nota prot. n. aoodir023/0000731/20  del  10  settembre

2020; 

  Sentita l'Agenzia delle entrate che ha reso il parere di competenza

con nota prot. n. 0300893 del 9 settembre 2020; 

  Sentita l'associazione rappresentativa delle societa' di  locazione

di veicoli a lungo termine senza conducente; 

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

nella seduta del 24 settembre 2020; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le

norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione

                  a lungo termine senza conducente 

 

  1. I proprietari di veicoli concessi in locazione a  lungo  termine

senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo  del

pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51,  comma

2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157  -  di  seguito:

«Sistema informativo del P.R.A.» - i dati indicati  nell'art.  2  del

presente decreto  relativi  ai  contratti  stipulati  o  con  effetti

decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il  termine  del  decimo  giorno

successivo alla data  della  stipula  del  contratto.  Le  variazioni

contrattuali devono essere comunicate entro  il  termine  del  decimo

giorno successivo alla data di modifica del  contratto.  Detti  dati,

necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della

tassa  automobilistica  e  della   regione   o   provincia   autonoma

destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema  informativo  del

P.R.A. secondo le modalita' stabilite nell'allegato A, che  fa  parte

integrante del presente decreto. 

  2. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi

in  locazione  a  lungo  termine  senza  conducente  sono  tenuti   a

comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del  10

ottobre 2020  i  dati  indicati  nell'art.  2  del  presente  decreto

relativi ai contratti vigenti nel periodo  compreso  dal  1°  gennaio

2020 al 30 settembre 2020. 

  3. Qualora la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di

contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra  le

stesse parti,  comprese  le  proroghe  degli  stessi,  la  natura  di

contratto di locazione a lungo termine, ai sensi dell'art.  7,  comma

1-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il proprietario del veicolo

e' tenuto a provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro  il

termine del decimo giorno successivo alla data della  proroga  o  del

rinnovo del contratto. In tale ipotesi  la  soggettivita'  passiva  e

attiva della tassa automobilistica di cui all'art. 7, commi  2-bis  e

3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'  individuabile  dal  periodo

tributario successivo alla data  della  proroga  o  del  rinnovo  del

contratto. 

  4. Per i veicoli concessi in sublocazione  a  lungo  termine  senza

conducente, oltre al proprietario  e'  tenuto  agli  adempimenti  del

presente articolo anche il sublocatore. 

                               Art. 2 

 

Dati necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al  pagamento

                     della tassa automobilistica 

 

  1. Il proprietario  del  veicolo  concesso  in  locazione  a  lungo

termine senza conducente deve comunicare al Sistema  informativo  del

P.R.A. i seguenti dati: 

    a)  dati  anagrafici  e  codice  fiscale  della  persona  fisica,

denominazione o  ragione  sociale  e  codice  fiscale  della  persona

giuridica proprietari del veicolo; 

    b) tipologia di veicolo; 

    c) targa del veicolo; 

    d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine

senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di  conclusione

del contratto; 

    e)  dati  anagrafici  e  codice  fiscale  della  persona  fisica,

denominazione o  ragione  sociale  e  codice  fiscale  della  persona

giuridica, utilizzatori del veicolo; 

    f) residenza dell'utilizzatore del veicolo. 

  2. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti al  Sistema  informativo

del P.R.A. a titolo non oneroso. 

                               Art. 3 

 

Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico

                  registro automobilistico - P.R.A. 

 

  1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili,  a

titolo  non  oneroso,  alle  regioni,  alle   province   autonome   e

all'Agenzia delle entrate tramite le modalita' di cui all'allegato  A

del presente decreto, i dati  acquisiti  ai  sensi  dell'art.  2  con

periodicita' giornaliera. 

  2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni,

le province  autonome  e  l'Agenzia  delle  entrate  consentono  agli

utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine  senza

conducente  il  pagamento  della  tassa  automobilistica  tramite  il

sistema PagoPa,  ai  sensi  dell'art.  38-ter  del  decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7,

comma 1, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  puo'  essere  eseguito

cumulativamente dalle imprese proprietarie  di  veicoli  concessi  in

locazione a lungo termine  senza  conducente  in  luogo  dei  singoli

utilizzatori. 

  3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A.  si  avvale  anche

dei dati di cui all'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo  30

aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. 

                               Art. 4 

 

                         Disposizioni finali 

 

  1.  Il  gestore  del  Sistema  informativo  del  P.R.A.   mette   a

disposizione delle regioni,  delle  province  autonome,  dell'Agenzia

delle entrate, dei proprietari e dei sublocatori dei veicoli concessi

in locazione a lungo termine senza conducente i  servizi  informativi

indicati nell'allegato A del presente decreto. 

  2. Le eventuali modifiche all'allegato A del presente decreto  sono

effettuate dal gestore del Sistema informativo del P.R.A. sulla  base

degli indirizzi  forniti  dal  Comitato  interregionale  di  gestione

dell'archivio nazionale delle tasse  automobilistiche,  istituito  ai

sensi dell'art. 5, comma 1, del Protocollo di intesa fra  le  regioni

ed il Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulle  modalita'  di

gestione, aggiornamento e controllo  degli  archivi  automobilistici,

approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 dicembre

2002, previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze

e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 28 settembre 2020 

 

                                      Il direttore generale           

                                 del Dipartimento delle finanze       

                                          Lapecorella                 

     Il Capo del Dipartimento                                         

 per i trasporti, la navigazione,                                     

gli affari generali ed il personale                                   

           De Matteo                                                  

                                                           Allegato A 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico