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- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 28 settembre 2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2020
Modalita' operative per l'acquisizione dei dati necessari
all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine
senza conducente. (20A05296)
(GU n.243 del 1-10-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a)
e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che individua
tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche
gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine
senza conducente;
Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato
dall'art. 53, comma 5-ter, del decreto-legge n. 124 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, dall'art.
1, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che detta
disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica dovuta per le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della legge n. 99 del
2009, che relativamente alla tassa dovuta per veicoli concessi in
locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente
attribuisce alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano la possibilita' di stabilire le modalita' con le quali le
imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in
luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per
i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi
contratti;
Visto l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009, il quale
stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo termine
senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a
dodici mesi e precisa che se lo stesso veicolo e' oggetto di
contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno
conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la
durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli
contratti;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009, il quale
dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti
al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli
in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati
acquisiti al sistema informativo del Pubblico registro
automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che e'
configurabile la responsabilita' solidale della societa' di locazione
a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in
cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite
dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli
utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata
del contratto;
Visto l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in base
al quale la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono
determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo
senza conducente;
Visto l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, il quale dispone che con riferimento ai periodi tributari in
scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi
in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a
titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020
senza l'applicazione di sanzioni e interessi;
Visto l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il
quale stabilisce che per le fattispecie in esame i dati necessari
all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa
automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le
modalita' del successivo comma 3-quater al sistema informativo di cui
all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle
entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
come modificato dall'art. 107 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il
gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del
presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di
locazione a lungo termine;
Visto l'art. 38-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, il quale stabilisce
che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa
automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalita'
di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il codice dell'amministrazione digitale, vale a dire con
il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA;
Visto l'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, che, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra
processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di
consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
informativi e interoperabilita' tra le banche dati, nonche' allo
scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle
tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, dispone
l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro
automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche dei dati
delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla
funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi e
stabilisce altresi' che detti dati sono resi disponibili all'Agenzia
delle entrate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e
sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche
nel suddetto sistema informativo;
Visto l'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada in base al quale
gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5 del medesimo decreto legislativo
n. 285 del 1992;
Visto l'art. 247-bis, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada che, nel dettare norme sulla variazione dell'intestatario
della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, stabilisce che gli uffici del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, procedono, a richiesta degli interessati
all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nel caso di locazione senza conducente
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai
trenta giorni e che nel predetto archivio e' annotato il nominativo
del locatario e la scadenza del relativo contratto;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto stabilito
dall'art. 7, comma 3-quater, della legge n. 99 del 2009 attraverso
l'emanazione del decreto ivi previsto allo scopo di definire
modalita' operative che consentano nelle forme piu' agevoli e
semplificate l'acquisizione dei dati necessari a consentire al
contribuente l'esatto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
Sentito l'Automobil Club d'Italia, gestore del sistema informativo
del pubblico registro automobilistico di cui all'art. 51, comma
2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 che ha reso il parere di
competenza con nota prot. n. aoodir023/0000731/20 del 10 settembre
2020;
Sentita l'Agenzia delle entrate che ha reso il parere di competenza
con nota prot. n. 0300893 del 9 settembre 2020;
Sentita l'associazione rappresentativa delle societa' di locazione
di veicoli a lungo termine senza conducente;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 24 settembre 2020;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1
Adempimenti a carico dei proprietari di veicoli concessi in locazione
a lungo termine senza conducente
1. I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine
senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del
pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'art. 51, comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - di seguito:
«Sistema informativo del P.R.A.» - i dati indicati nell'art. 2 del
presente decreto relativi ai contratti stipulati o con effetti
decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno
successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni
contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo
giorno successivo alla data di modifica del contratto. Detti dati,
necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della
tassa automobilistica e della regione o provincia autonoma
destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del
P.R.A. secondo le modalita' stabilite nell'allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi
in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a
comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10
ottobre 2020 i dati indicati nell'art. 2 del presente decreto
relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio
2020 al 30 settembre 2020.
3. Qualora la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di
contratti consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi tra le
stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la natura di
contratto di locazione a lungo termine, ai sensi dell'art. 7, comma
1-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il proprietario del veicolo
e' tenuto a provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 entro il
termine del decimo giorno successivo alla data della proroga o del
rinnovo del contratto. In tale ipotesi la soggettivita' passiva e
attiva della tassa automobilistica di cui all'art. 7, commi 2-bis e
3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' individuabile dal periodo
tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del
contratto.
4. Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza
conducente, oltre al proprietario e' tenuto agli adempimenti del
presente articolo anche il sublocatore.
Art. 2
Dati necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento
della tassa automobilistica
1. Il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo
termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del
P.R.A. i seguenti dati:
a) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica,
denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona
giuridica proprietari del veicolo;
b) tipologia di veicolo;
c) targa del veicolo;
d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine
senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione
del contratto;
e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica,
denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona
giuridica, utilizzatori del veicolo;
f) residenza dell'utilizzatore del veicolo.
2. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti al Sistema informativo
del P.R.A. a titolo non oneroso.
Art. 3
Adempimenti a carico del gestore del Sistema informativo del pubblico
registro automobilistico - P.R.A.
1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. rende fruibili, a
titolo non oneroso, alle regioni, alle province autonome e
all'Agenzia delle entrate tramite le modalita' di cui all'allegato A
del presente decreto, i dati acquisiti ai sensi dell'art. 2 con
periodicita' giornaliera.
2. A seguito della ricezione dei dati di cui al comma 1 le regioni,
le province autonome e l'Agenzia delle entrate consentono agli
utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza
conducente il pagamento della tassa automobilistica tramite il
sistema PagoPa, ai sensi dell'art. 38-ter del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157. Il pagamento della tassa, a norma dell'art. 7,
comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' essere eseguito
cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in
locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli
utilizzatori.
3. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche
dei dati di cui all'art. 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. mette a
disposizione delle regioni, delle province autonome, dell'Agenzia
delle entrate, dei proprietari e dei sublocatori dei veicoli concessi
in locazione a lungo termine senza conducente i servizi informativi
indicati nell'allegato A del presente decreto.
2. Le eventuali modifiche all'allegato A del presente decreto sono
effettuate dal gestore del Sistema informativo del P.R.A. sulla base
degli indirizzi forniti dal Comitato interregionale di gestione
dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, istituito ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del Protocollo di intesa fra le regioni
ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulle modalita' di
gestione, aggiornamento e controllo degli archivi automobilistici,
approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 dicembre
2002, previa approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2020
Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
Lapecorella
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
De Matteo
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico