- Normativa
- Norme di guida per stranieri
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E. e dei loro familiari
Circolare ACI
n. 0013925/07 del 22 ottobre 2007
Automobile Club d’Italia
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Normativa e Contratti
RBN
Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI
e, p.c. Sigg. DIRETTORI
REGIONALI
Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB
LORO SEDI
Messaggio circolare n°0013925/07 del 22/10/2007
OGGETTO: D.Lgs. n.30 del 6.2.07 - Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E. e dei loro familiari.
Ulteriori chiarimenti.
A parziale modifica della circolare DSD n.5453 del 12.4.07, preso atto dell’allegata
circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6.4.07 e dell’allegata circolare emanata dal Ministero dei
Trasporti Terrestri (prot. n. Div 6 44878 del 14.5.07), si forniscono chiarimenti sull’applicazione del
D.Lgs. n. 30. del 6.2.07 che ha introdotto nuove norme in materia di soggiorno dei cittadini dell’Unione
Europea e dei loro familiari.
Il D.Lgs. n. 30/2007, dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri e ha abrogato, dall’11.4.2007, il DPR n. 54/2002 (testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri degli Stati membri
dell’Unione europea).
SOGGIORNO FINO A TRE MESI
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità
valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (es. passaporto),
mentre per i loro familiari cittadini extracomunitari, è previsto il possesso del passaporto in corso di
validità recante il visto d’ingresso ove richiesto dalla legge.
Per coloro che soggiornano per un periodo non superiore a tre mesi non è possibile essere intestatari di
veicoli dal momento che l’art. 9 D.Lgs. n. 30/2007 consente l’iscrizione presso l’anagrafe del comune di
residenza solo a cittadini UE e ai loro familiari che soggiornino per periodi superiori a tre mesi.
Per questi soggetti è possibile richiedere, come precisato anche dalla circolare DTT sopra citata, il rilascio
delle targhe EE con validità non superiore a tre mesi.
SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI E SOGGIORNO PERMANENTE
Trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia, i cittadini comunitari ed i loro familiari al seguito, che siano
anch’essi cittadini comunitari, devono iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. L’anagrafe rilascia
immediatamente un’attestazione contenente l’indicazione del nome, della dimora del richiedente e la data
della richiesta. I cittadini dell’U.E. non devono, quindi, con l’abrogazione del DPR n. 54/2002, più
chiedere la carta di soggiorno.
Il cittadino UE e i suoi familiari cittadini UE che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per
cinque anni nel territorio nazionale, hanno diritto al soggiorno permanente comprovato dal rilascio di
attestazione da parte del comune di residenza.
A titolo informativo, si evidenzia che per familiari, così come precisato dalla Circolare del Ministero
dell’Interno sopra richiamata, si intendono: il coniuge, i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Pertanto, in caso di richiesta di formalità PRA, sia con le procedure tradizionali che STA, oltre alla
documentazione di rito, occorre produrre alternativamente :
fotocopia della carta di identità rilasciata dal Comune di residenza;
fotocopia di valido documento di identità o di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità UE
unitamente a fotocopia dell’attestazione rilasciata dal Comune comprovante l’avvenuta richiesta di
iscrizione anagrafica;
fotocopia dell’attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza ( in caso
ovviamente di diritto di soggiorno permanente) unitamente a fotocopia di valido documento di
identità o di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità UE;
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000;
certificato di residenza in bollo.
Si evidenzia che la Circolare n. 19/2007 del Ministero dell’Interno precisa che “ con riguardo ai cittadini
dell’unione attualmente in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei
registri della popolazione residente, si ritiene opportuno evidenziare che fino alla scadenza del titolo
stesso nei loro confronti non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione indicata dal decreto
legislativo”.
FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA NON AVENTE CITTADINANZA IN UNO
STATO UE
Per i familiari extracomunitari al seguito del cittadino UE, il diritto di soggiorno è comprovato dal
rilascio, da parte della Questura di una “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione”, avente
validità 5 anni o dalla “ carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei” qualora il
familiare cittadino UE abbia diritto al soggiorno permanente.
In questi casi, alla formalità dovrà essere allegata fotocopia della carta di soggiorno unitamente a
fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia o, in alternativa,
fotocopia del passaporto in corso di validità con visto di ingresso.
APPLICAZIONE DELL’ART. 134BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Il Ministero dei Trasporti, nella Circolare allegata, precisa che, in conseguenza della normativa in
materia di soggiorno dei cittadini UE, non sono più applicabili le disposizioni in materia di “residenza
normale” comprovata dal permanere del cittadino UE per almeno 185 giorni l’anno sul territorio italiano
e non è più richiesta l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso uno
Studio di Consulenza Automobilistica, essendo divenuta obbligatoria l’iscrizione nell’anagrafe del
comune di residenza.
Infatti, in conseguenza della nuova normativa, possono essere titolari di documenti di circolazione e di
certificato di proprietà relativi a veicoli , i seguenti soggetti:
cittadini comunitari e loro familiari, cittadini UE, che soggiornino per più di tre mesi o in modo
permanente in Italia;
familiari cittadini extracomunitari al seguito del cittadino UE, in possesso della “carta di soggiorno
di familiare di un cittadino dell’Unione” o di “una carta di soggiorno permanente per familiari di
cittadini Europei”.
L’elezione di domicilio è ancora requisito richiesto, invece, in presenza di persone giuridiche costituite
in uno Stato UE che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia.
Restano salve, ovviamente, le disposizioni previste dall’art. 134 CdS riguardanti i cittadini italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.), soggetti non interessati dalla normativa in argomento.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI (D. LGS. 3/2007)
Per quanto riguarda il soggiorno dei cittadini extracomunitari, si richiamano le indicazioni contenute nel
messaggio circolare DSD n.5453 del 12.4.07:
I cittadini extracomunitari che intendono soggiornare in Italia, per soggiorni superiori a tre mesi,
devono richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
Coloro ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità, da almeno cinque anni,
possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale
permesso è a tempo indeterminato e sostituisce la carta di soggiorno prevista dalla vecchia normativa.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO IN CORSO DI PRIMO RILASCIO
Come noto, a seguito della Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, possono ottenere il
rilascio di documenti di circolazione, i cittadini extracomunitari che siano in attesa di rinnovo del
permesso di soggiorno, a condizione che abbiano presentato domanda di rinnovo alle autorità competenti
prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso.
Il Ministero dell’Interno ha emanato il 20 febbraio 2007 una ulteriore Direttiva con la quale vengono
riconosciuti al lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, gli stessi diritti derivanti da codesto permesso di soggiorno.
Al riguardo, preso atto anche dell’allegata circolare del Ministero dei Trasporti n. 84647 del 14/9/2007 ,
sulla base della Direttiva sopra citata, possono essere rilasciati documenti di circolazione e certificati di
proprietà anche a favore di cittadini extracomunitari che siano in attesa di rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
Alla formalità, oltre alla usuale fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, dovrà essere
allegata la ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio di primo
permesso di soggiorno per lavoro subordinato; al riguardo si informa che tale specifica non viene indicata
dall’ ufficio postale.
Si ricorda, infine che, in caso di permesso di soggiorno scaduto rimangono in vigore le disposizioni già
impartite a seguito dell’emanazione della Direttiva del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2006: alla
formalità dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
rinnovo del permesso unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno già scaduto.
Il Ministero dei Trasporti precisa anche che continuano a non essere accettate le ricevute di prenotazione
per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Non costituiscono oggetto di verifica né da parte degli Uffici Provinciali Motorizzazione né degli Uffici
Provinciali ACI :
1) che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni
dall’ingresso nel territorio nazionale;
2) che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di
copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per
l’Immigrazione;
3) che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero
entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli Uffici Provinciali sono tenuti ad
accertare.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere richiesto alla d.ssa
Roberta Benci o alla d.ssa Flora Stamati ai consueti numeri telefonici e si coglie l’occasione per inviare i
migliori saluti.
IL DIRIGENTE
(Carla Carrera)