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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Somministrazione e vendita di bevande alcoliche a minori
Senato della Repubblica
Disegno di legge n. S 360
DISEGNO DI LEGGE N. 360
d'iniziativa del senatore RANUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013
Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente
Onorevoli Senatori. -- L'abuso di alcolici e superalcolici, l'assunzione di sostanze stupefacenti, l'alta velocità su strade e autostrade all'uscita da locali e discoteche: sono queste le abitudini che contraddistinguono i giovani d'oggi, in particolare nel fine settimana. Da un'indagine del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sulla situazione sociale del Paese, risulta che il sabato sera c'è il picco di giovani, l'86 per cento circa, che dichiarano di aver consumato alcol.
Questo è lo spaccato di una realtà, inerente la problematica dell'alcol, che non può lasciare indifferenti e non può passare inosservata.
I ragazzi cominciano a bere già dagli undici anni; a tredici o quattordici la sera alcuni sono già ubriachi quasi come fosse una abitudine, per non parlare dell'alcolismo tra le giovani donne; fenomeno magari meno evidente, nascosto, ma non per questo meno significativo.
Infatti, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'età di avvicinamento all'alcol si è abbassata alla soglia dei dodici anni e il primo approccio avviene generalmente in famiglia. Se il consumo di vino a tavola è sempre stato diffuso e accettato, da tempo tra i giovani ha preso piede il consumo di cocktail a base di superalcolici, sia dopo cena che all'ora dell'aperitivo. E le ragazze, negli ultimi anni, hanno raggiunto i ragazzi nel consumo: tra i dodici e i diciassette anni infatti emerge una percentuale di diffusione circa dell'80 per cento rispetto all'altro sesso. Negli ultimi tre anni, le donne che si sono rivolte a enti e associazioni per cercare di risolvere problemi di etilismo sono infatti aumentate del 76 per cento.
In Europa, un giovane su quattro in età compresa tra i quindici e i ventinove anni muore a causa dell'alcol, che rappresenta nei giovani il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica. Secondo una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra il 40 e il 60 per cento di tutte le morti in Europa, dovute a ferite intenzionali e accidentali, sono attribuibili al consumo di alcol.
Distribuzioni incontrollate di alcol, spaccio e consumo di stupefacenti concorrono fortemente alla formazione di questa tragica cifra. Nelle notti del fine settimana, però, i controlli non sono adeguati.
Le pattuglie sono poche e i controlli con l'etilometro insufficienti: in Italia solo il 3 per cento circa dei patentati viene controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi. In Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli l'anno; in Spagna, 3-4 milioni, in Italia solo 200.000; su 35 milioni di patentati, significa una probabilità di controllo ogni 175 anni. I dati si commentano da soli.
Non vi è dubbio che favorire campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale, che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'alcol, è assolutamente indispensabile; così come è indispensabile coinvolgere l'ambito familiare in stretta connessione con quello scolastico.
È necessario, quindi, mettere in campo misure specifiche dirette a limitare l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei giovani e a ridurre l'esposizione di questi ultimi alla pubblicità del settore.
Il presente disegno di legge sostituisce l'articolo 689 del codice penale prevedendo l'arresto da uno a tre anni per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra bevande alcoliche o superalcoliche a un minore degli anni sedici o a persona inferma di mente. La condanna comporta la chiusura dell'esercizio commerciale e la revoca permanente per il titolare della licenza alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.
La novella introduce inoltre una sanzione amministrativa di 600 euro per il minore di anni sedici che acquista, consuma, detiene o cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche.
È previsto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici tramite distributori automatici o apparecchi similari, quale deterrente per l'acquisto da parte di minori di anni sedici.
Si prevede, infine, che i proventi delle sanzioni amministrative siano devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 689. -- (Vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente. Consumo e cessione di tali bevande da parte di un minore o di un infermo di mente e induzione all’uso delle stesse). -- L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche o superalcoliche a un minore degli anni sedici, ovvero a un soggetto che appaia affetto da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la chiusura dell'esercizio nonché la revoca permanente per il titolare dell'abilitazione o licenza alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche.
Si applica la sanzione amministrativa di euro 600 nei confronti del minore degli anni sedici, o del soggetto che appaia affetto da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, che acquista, consuma, detiene o cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche. La medesima sanzione si applica altresì nei confronti di chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a fare uso di bevande alcoliche o superalcoliche.
È vietata la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi similari».
Art. 2.
1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 689 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione dell'alcolismo e delle patologie correlate al consumo di alcol.
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