- Giurisprudenza
- Patente di guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Sospensione della patente a seguito di reato: giurisdizione
Consiglio di Stato VI sez.
22 giugno 2007, n. 3444
Il giudice competente a conoscere i ricorsi avverso la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di incidente, dal quale conseguano lesioni o morte ex art. 223 del codice della strada, è il giudice ordinario.
Non osta il fatto che l’ultimo comma del 223 preveda espressamente tale giurisdizione solo con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione applicata con riferimento alla commissione di altri reati.
L’esclusione delle ipotesi di cui all’art. 223 comma 2 ( lesioni e omicidio colposo) urterebbe con l’omogeneità del sistema di tutela apprestato avverso tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie ex art. 223 codice della strada.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Xxxxxxxx Pier Franco ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Ravenna in data 7 giugno 2000 con il quale veniva disposta la sospensione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° comma, del Codice della strada, (approvato con D.Lgs. n. 285/1992) a seguito di incidente stradale con esiti mortali accorsogli il precedente 24 maggio.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di fattispecie per la quale sarebbe consentita la tutela dinanzi alla A.G.O., a norma dell’art. 205 d.lgs. n. 285/1992, come ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31.
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il sig. Xxxxxxxx ha interposto appello denunciandone la erroneità sotto vari profili.
Con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione ha sostenuto:
che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale non esclude la tutela dinanzi al giudice amministrativo nei casi di sospensione della patente caratterizzati da particolare complessità della attività istruttoria, tanto più che con la legge n. 205/2000 sono state ampliate le attribuzioni istruttorie del giudice amministrativo;
che il caso in esame è comunque diverso da quello cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale;
che nella fattispecie la sospensione è adottata a conclusione di un articolato procedimento amministrativo, ed avverso la stessa è consentito il ricorso in via amministrativa (ai sensi dell’art. 223, 5° comma Codice della strada), talché, costituendo un tipico provvedimento discrezionale, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, come statuito anche dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4237.
L’appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado per non avere pronunciato la remissione in termini per errore scusabile, e per avere ritenuto erroneamente che nelle difese dell’Amministrazione fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione, riproponendo poi tutti i motivi di gravame già prospettati in primo grado nei confronti del provvedimento impugnato.
Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione della parte appellante in ordine al problema della giurisdizione.
Al riguardo deve infatti osservarsi che l’appartenenza della fattispecie di cui all’art. 223, 2° comma, Codice della strada alla cognizione del giudice ordinario costituisce un dato ormai consolidato non solo secondo le Sezioni Unite della Cassazione, ma anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa (cfr. tal senso Cons. St. Un. 19 aprile 2004, n. 7459; nonché TAR Toscana Sez. I, 7 aprile 2003 n. 1305, e 19 maggio 2003, n. 1965).
La Corte Costituzionale con la sentenza innanzi richiamata ha infatti statuito che deve ritenersi estesa anche ai provvedimenti di sospensione adottati ex art. 223, secondo comma (e cioè come sanzione eccessiva per reati di lesioni colpose o omicidio colposo) la possibilità di accesso alla tutela davanti alla A.G.O. prevista dal quinto comma dello stesso articolo con escluso riferimento ai provvedimenti ex art. 223, terzo comma (relativi ad “altre ipotesi di reato”); e ciò per la considerazione che al sistema della irrogazione delle sanzioni accessorie alle violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connesso il generale rimedio della opposizione alla Autorità giudiziaria ordinaria contemplato dall’art. 205 D.Lgs. cit..
È stato anzi osservato che urterebbe contro la omogeneità del sistema la esclusione della specifica tutela appuntata dal 5° comma del citato art. 223 proprio per il caso di sospensione di cui al 2° comma di detto articolo, in cui la maggiore complessità dell’attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione del fatto produttivo delle lesioni o dell’omicidio colposo (rispetto a quella concernente le “altre ipotesi di reato”, alle quali è connessa la sospensione ex art. 223, 3° comma) rende maggiormente giustificato la tutela dinanzi alla A.G.O..
Alla stregua della lettura adeguatrice della norma, compiuta dal Giudice delle leggi, tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono pertanto sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e dunque anche nell’ipotesi di sospensione ex art. 223, 2° comma – come è nella fattispecie in esame – al soggetto colpiti dalla sanzione accessoria è dato ricorso alla A.G.O..
Per quanto precede deve essere confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, così come statuito nella sentenza impugnata, e l’appello proposto dall’odierno ricorrente deve essere pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Documenti allegati
- consstato3444_02.pdf 117 KB