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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sospensione della patente di guida e applicazione concordata della pena

Corte di Cassazione sez. IV pen.
9 luglio 2009, n. 28234

Infrazioni al Codice della Strada – Gare di velocità con veicoli a motore – Art. 9 ter c.s. – Divieto – Sentenza di condanna – Applicazione concordata della pena - Sanzioni accessorie – Sospensione della patente di guida per un periodo superiore al minimo previsto dalla legge – Obbligo di motivazione.

 

In caso di condanna per il reato di cui all’art. 9 ter del Codice della Strada (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore), con la sentenza di applicazione concordata della pena il giudice deve provvedere alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei termini di cui all’art. 128 del Codice della Strada anche se nella proposta di patteggiamento non vi è alcun riferimento all’applicazione della sanzione o alla sua durata.
L’eventuale applicazione della sanzione accessoria de qua per un periodo superiore al minimo previsto dalla legge per l’infrazione contestata deve sempre essere motivata
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I. Gli imputati (omissis) e (omissis) ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore, contro la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 12.3.2008 di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata per il reato di cui all’art. 9 ter D.L.vo 285/1992, dolendosi dell’assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla decisione relativa alla durata della sospensione della patente di guida e chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.
Rileva, la difesa che il Tribunale di Pistoia aveva ordinato con la sentenza impugnata la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi, senza tuttavia, motivare in ordine alla durata della sospensione della patente (sospensione che era già stata disposta con provvedimento del Prefetto del 16/11/2007 per la durata minima di un anno).
Osservava la difesa che il Giudice, avendo applicato la sanzione per un periodo superiore al minimo previsto, discostandosi sia da quanto deciso in punto di pena sia da quanto disposto provvisoriamente dall’Ufficio Territoriale del Governo, doveva motivare le sue determinazioni con riferimento alla sanzione accessoria.
Osserva ancora, la difesa che la durata della sanzione accessoria è incoerente con la decisione presa dallo stesso giudice con riferimento all’entità della pena, che, in considerazione dell’incensuratezza degli imputati, della loro giovane età e del comportamento collaborativo, aveva determinato nel minimo edittale di mesi sei, diminuita a mesi quattro per la concessione delle attenuanti generiche, ulteriormente diminuita di un terzo per il rito.
Tale incoerenza richiedeva la motivazione dell’iter logico seguito dal giudice nella sua decisione.
2. Il ricorso è fondato
La sentenza applicativa di pena per il reato di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a tre anni, ai sensi dell’art. 9 ter d. L.vo 285/1992.
La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento entro i limiti minimo e massimo indicati secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, prescindendo dalla previsione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento.
Tale principio è stato ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa all’udienza del 27/05/1998 (n. 8488/08, Bosio, Rv. 210981) e d’altra parte il ricorrente non contesta l’applicazione in sé della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva.
Sì è precisato che la scelta della durata della sospensione della patente va fatta secondo i parametri individuati dal codice della strada, specificatamente dal II comma dell’art. 218, che fissa tre criteri: gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che potrebbe essere cagionato dall’ulteriore circolazione.
E’ evidente che quando, come è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite minimo o in misura assai prossima a questo, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati.
La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza di patteggiamento se, come è dato cogliere nella vicenda di cui ci si occupa, della sospensione della patente di guida e della durata relativa non ci sia traccia nella proposta di patteggiamento acconsentita dal P.M. recepita dal giudice.
Il Giudice del Tribunale di Pistoia ha fissato la durata della disposta. sospensione delta patente di anni uno e mesi sei, senza alcuna motivazione.
3. Sul punto la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ai Tribunale di Pistoia
P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di Pistoia.

 

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