- Giurisprudenza
- Illeciti penali, Sanzioni accessorie
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Sospensione della patente di guida e prescrizione del reato
Corte di Cassazione sez. IV pen.
26 ottobre 2010, n. 37922
Il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, se il reato contestato all’automobilista è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Infatti, l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 218 c.s., è devoluta alla competenza del Prefetto il quale dovrà procedere ai sensi dell’art. 224 c.s., comma 3, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza del 21 novembre 2006, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, ha dichiarato (omissis) colpevole dei reati di cui agli artt. 590 e 594 cod. pen., 189/1/2 e 189/1/7 del codice della strada e, nel condannarla alle pene ritenute di giustizia, ha applicato nei confronti della stessa, ex artt. 189/6 e 222 del c.d.s., con riguardo ai reati di cui agli artt. 189/1/2 c.d.s. e 590 cod. pen., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi cinque mesi.
Su appello proposto dall’imputata, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 15 maggio 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione dei rati contestati, confermando le sanzioni accessorie e disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.
Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, la (omissis) che deduce violazione di legge laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione dei reati, ha confermato la sanzione accessoria che, a giudizio della ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non poteva essere confermata.
II - Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
In realtà, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell’art. 224, co. 3, del codice della strada, alla competenza del Prefetto.
Giustamente dichiarata, quindi, nel caso di specie, l’estinzione dei reati per prescrizione, la corte territoriale non avrebbe dovuto “confermare le sanzioni accessorie”, bensì limitarsi a trasmettere copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza, ai sensi della norma sopra richiamata.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di conferma della citata sanzione accessoria; statuizione che deve essere eliminata, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza impugnata al Prefetto di Ferrara per quanto di competenza dello stesso.
P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della statuizione inerente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.
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