• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Arresto, fermata e sosta
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Sosta di un veicolo su aree pubbliche

Corte di Cassazione sez. III civ.
sentenza del 20 luglio 2010, n. 16895

Circolazione stradale –veicolo in sosta – sosta su aree pubbliche – risarcimento danni per incendio – nesso di causallità – responsabilità in solido dell’assicuratore

 

Nel concetto di "circolazione" rientra anche la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata, con la conseguenza  che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, risponde in solido l'assicuratore e il proprietario del veicolo, salvo che una causa autonoma, compreso il caso fortuito, abbia interrotto il nesso di causalità, determinando autonomamente l'evento dannoso.  
(Omissis…)  Svolgimento del processo "Con atto di citazione del 9-7-99, V. M. e C. M. evocavano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento D.M. C. e il l.r.p.t. dell'Aurora, presso la quale il convenuto era assicurato, per ivi sentirli condannare, ciascuno per il loro titolo, al risarcimento dei danni in loro favore dei danni derivanti da un incendio presumibilmente partito dalla auto Y10 di proprietà del D. M. C. Deducevano gli attori: che, il giorno 28.12.98 verso le ore 2,00 si era verificato un incendio dell'auto Y10 di proprietà D. M. C.;che l'incendio si era sviluppato nel vano motore della Y10 e si era propagato alle finitime vetture tra le quali quelle degli attori Fiat panda 750 di proprietà C. M. e Ford fiesta di proprietà V. M. con distruzione delle stesse; che l'evento dannoso è ricollegabile ad un difetto di manutenzione della Y10; che il valore commerciale della panda era di £ 5.000.000 e della ford di 3. 500. 000; che con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli istanti avevano avanzato richiesta di risarcimento ai convenuti. Si costituivano in giudizio D.M.C., il quale si opponeva alla domanda, precisando che la causa dell'incendio non era stata accertata e pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva altresì la Aurora ass.ni spa, la quale deduceva l'improcedibilità della domanda, per violazione del disposto dell'art. 22  990/69 ed inoltre eccepiva la carenza di titolarità passiva del rapporto e la conseguente carenza di legittimazione passiva della convenuta società, atteso che si contestava la sussistenza di un valido rapporto assicurativo con il presunto responsabile civile. Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed assunta la prova per testi, con sentenza n. 352/01, il Giudice di Pace di Sorrento, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Aurora ass.ni spa, e la responsabilità esclusiva di D.M.C. nella causazione dei danni e per l'effetto lo condannava al pagamento, in favore del V.M, della somma di lire 3.000.000, ed in favore della C.M., della somma di lire 5.000.000 , oltre interessi legali ed al pagamento delle spese e competenze di causa, che compensate per la metà, liquida in complessive lire 2.500.000, compensandole tra il D. M. C. e l'Aurora. Avverso la sentenza, D. M. C., con atto notificato il 1-6-2001 e 8.6.01, proponeva appello [... OMISSIS ...] Secondo D. M. C. illegittimamente il Giudice aveva ritenuto non rientrante nella copertura assicurativa il concetto di sosta, la circolazione stradale è infatti da intendersi in senso ampio e tra i danni risarcibili vi è anche quello subito da auto in sosta. Inoltre l’appellante precisava che non era stata data alcuna prova nel corso del giudizio della causa dell'incendio, nel verbale dei Carabinieri si leggeva "ignoti presumibilmente nella nottata avevano incendiato n.4 autovetture". [...0MISSIS...] Costituitisi C. M. e V.M. appellavano in via incidentale e chiedevano la riforma ed in subordine il rigetto dell'appello. [ .0MISSIS ...] ". Con sentenza 26.4 - 10.5.05 il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, decideva come segue: "... A) rigetta gli appelli; B) compensa tra le parti le spese processuali di secondo grado, e conferma la liquidazione delle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione D. M. C. con un motivo. Detta parte ha depositato memoria. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo D. M. C. denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art 2054 c.c. e della L. 990/69 in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c." esponendo doglianze da riassumere come segue. Nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sez distaccata di Sorrento n. 111/05, che ha rigettato l'appello proposto dal Sig. D. M. C., si legge: " con riferimento al secondo motivo di impugnazione dell'appello principale ed in particolare la contestazione del principio posto a base della sentenza di primo grado e che cioè la circolazione stradale non comprenda anche la sosta auto, anche questo non può essere accolto. Deve precisarsi che quanto all'estensione del concetto di circolazione la stessa comprende oltre al movimento vero e proprio anche la fermata definita come sospensione temporanea della marcia, e la sosta, definita come un arresto protratto nel tempo, tanto che è stato ripetutamente affermata la responsabilità del conducente del veicolo parcheggiato senza le opportune cautele e la permanenza dell'obbligo assicurativo anche relativamente ad un veicolo fermo per riparazioni meccaniche. Orbene deve riconoscersi che parte della Giurisprudenza di merito ritiene che tra i fatti connessi alla circolazione possono essere annoverate anche le ipotesi di incendio propagatosi da un veicolo in sosta all’altro reputando anche in tal caso operante la L 990. Allo scrivente l'orientamento appare tuttavia condivisibile soltanto allorché l’incendio  risulti in qualche modo ricollegabile alla precedente circolazione non quando si sviluppi nel veicolo per cause ad essa totalmente estranee", Tale principio, che ha determinato il Giudice del Tribunale al rigetto dell'appello, appare smentito alla luce delle motivazioni rese della recente Sente Cass. n. 2302 del 6 febbraio 2004. Piuttosto, il Giudice di Merito avrebbe dovuto, invece, esaminare l'eventuale possibilità che l'incendio sprigionatosi dall'autovettura di proprietà del ricorrente si stato originato dall'intervento doloso di terzi. Infatti, solamente in tal caso (Cass. n. 5033/00), si viene a recidere il nesso causale tra l'azione o omissione del proprietario del veicolo incendiato e il danno subito, escludendo a priori, senza alcuna necessità di analizzare il concetto di sosta come sopra esposto, la risarcibilità del danno per circolazione stradale. Una volta non dimostrato che l'origine dell'incendio sviluppatosi sull'automobile del ricorrente fosse di natura dolosa, il Giudice del Tribunale avrebbe dovuto considerare l'incendio di un'auto propagatosi, poi, ad altre auto, tra le ipotesi di danno prodotto da veicolo in sosta; e pertanto condannare, in solido, il ricorrente con la Compagnia assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A. L'impugnata decisione contiene vizio giuridico denunciato. Infatti questa Corte Suprema, anche nella sua recente sentenza n. 3108 del 11/02/2010, ha ribadito il seguente principio di diritto: "La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod civ. e dell'art. I della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore)" (tra le precedenti v. Cass. sentenza n. 8305 del 31/03/2008; Cass. Sentenza n. 13239 del 22/05/2008; e Cass. Sentenza n. 2302 del 06/02/2004). L'impugnata decisione va dunque cassata con riferimento al motivo accolto. La decisione sulle spese del giudizio di cassazione va rimessa al Giudice del rinvio che va individuato nel Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione. Così deciso a Roma il giorno 11.5.2010. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010.        

 

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