- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Sostituzione delle targhe
Tribunale di Nola
sentenza del 3 aprile 2007
Un orientamento giurisprudenziale consolidato, ritiene che sussiste il reato di riciclaggio ex 648 bis cp, quando un soggetto, consapevole della provenienza delittuosa dell’autovettura, vi apponga targhe di altro veicolo al fine di impedire il riconoscimento del veicolo rubato. Nel caso di specie, raggiunta la prova che l’agente era consapevole della provenienza delittuosa del veicolo (prova del dolo diretto che consente la distinzione dalla fattispecie dell’incauto acquisto ex 712 cp) ma non essendo stata raggiunta la prova delle operazioni praticate (sostituzione delle targhe) sul veicolo al fine di ostacolarne l’identificazione, si è imputata la responsabilità per delitto di ricettazione e non per quello di riciclaggio. Il Giudicante precisa che delitto di riciclaggio, nella sua nuova formulazione ex art. 23 L. n.55/90, si trova in rapporto di specialità rispetto a quello di ricettazione sotto il profilo soggettivo, perchè è richiesta la finalità specifica di ostacolare l’identificazione del bene mentre nel reato di ricettazione basta la finalità generica di ricavare un profitto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso in data 9/02/2006 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola disponeva il rinvio a giudizio di C.A. dinanzi al Tribunale di Nola in composizione collegiale, per rispondere dei reati in rubrica in concorso con P. E.. Instaurato il dibattimento, all'udienza del 17/10/2006, celebrata in assenza dell'imputato, verificata la regolarità della costituzione delle parti, il Collegio dichiarava aperto il dibattimento e pronunciava l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Veniva quindi escusso il teste di P.G. E.G., in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Zzzz e, su consenso delle parti, si acquisivano il verbale di sommarie informazioni rese da S. F. in data 11/08/2004 e di altra documentazione oggetto di sequestro (documenti relativi al veicolo redatti in lingua tedesca e missiva del 10/01/2005 inviata al C. dal Consolato della G.). All'udienza del 6/02/2007, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale stante il mutamento della composizione del Collegio, veniva esaminato il teste G. A., in forza alla Stazione dei Carabinieri di Zzzz All'odierna udienza, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale stante l'ulteriore mutamento della composizione del Collegio, le parti prestavano il consenso alla utilizzabilità delle testimonianze già assunte e degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale. Si dava infine lettura del verbale di interrogatorio reso dall'indagato in sede di convalida del fermo in data 9/07/2004 ai sensi dell'art.513 c.p.p. Il Collegio dichiarava quindi chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni analiticamente riportate in epigrafe. All'esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza. . . . FATTO Osserva il Collegio che le risultanze processuali comprovano la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 c.p., così dovendosi diversamente qualificare l'imputazione originaria contestata al capo A) della rubrica. Va pronunciata, viceversa, sentenza di proscioglimento in relazione al capo B) della rubrica per insussistenza del fatto. Ed invero, sulla scorta dei verbali irripetibili di fermo e sequestro e delle testimonianze rese dai verbalizzanti di P.G. G.A. ed E.G., in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Zzzz, nonchè del verbale di sommarie informazioni rese da S.F. in data 11/08/2004 e della prova documentale acquisita (documenti relativi al veicolo redatti in lingua tedesca e missiva del 10/01/2005 inviata al C. dal Consolato della Germania), il fatto storico può essere così ricostruito. In data 7/07/2004, alle ore 18,15 circa, personale della Stazione dei Carabinieri di Zzzz, nell'ambito di un normale servizio di pattuglia, effettuò in via S.L. il controllo di un autoveicolo XXX avente targa tedesca XXXXX con a bordo due individui. Alla vista della pattuglia dei carabinieri che avevano intimato l'alt con la palina in dotazione, il conducente svoltava all'interno dello spazio riservato a parcheggio di un supermercato ubicato a poca distanza dal posto di blocco, avviandosi rapidamente a piedi all'interno dell'esercizio commerciale insieme al passeggero, nel tentativo ipotizzato dalla P.G. operante, di mescolarsi tra la folla e sfuggire al controllo. Intervenivano tempestivamente i carabinieri i quali constatavano che alla guida dell'autovettura vi era P. E., mentre il passeggero fu identificato in C. A.. Espletate le immediate indagini sull'autovettura tramite le interrogazioni al terminale, la P.G. aveva modo di riscontrare, sulla base della matricola del telaio, che il veicolo risultava targato originariamente XXXXX e che ne era stato denunciato il furto al Commissariato P.S. di R. in data 18/10/1993 dal proprietario S.F. il quale riferiva di essere stato risarcito dalla compagnia di assicurazioni (cfr.in atti il verbale di s.i.t.). Il veicolo risultava corredato da documenti di circolazione redatti in lingua tedesca che furono esibiti direttamente dal C.. In particolare, fu consegnato agli agenti una sorta di libretto di circolazione intestato a tale M.T. sul quale era indicata la targa tedesca XXXXXX apposta sul veicolo, abbinata sul documento ad altra autovettura XXXXX, nonchè una scrittura privata priva di timbro o di registrazione intercorsa tra C. A. e T.M. datata 13/04/2004, relativa alla compravendita di una XXXXXX targata XXXXX. Infine, attraverso i familiari, il C. faceva pervenire agli agenti una nota inviatagli dal Consolato della Germania in data 7/07/2004 nella quale si invitava il C., quale proprietario, ad immatricolare l'autovettura in Italia e a presentare il certificato della Motorizzazione Civile Italiana con la data della immatricolazione e la targa italiana, atteso che la vettura risultava ancora registrata in Germania. Gli accertamenti espletati sulla targa tedesca non fornivano alcun esito circa la sua provenienza furtiva (cfr. deposizione dei testi di P.G. G.ed E.). All'esito delle indagini, veniva operato il sequestro del veicolo e delle targhe ed inoltrata la notizia di reato a carico del C.. Dal canto suo l'imputato ha reso dichiarazioni confessorie circa il possesso dell'autovettura. Al riguardo asseriva di averla acquistata nell'anno 2004 da un tale M. il cui nominativo risulta dai documenti di circolazione e dalla scrittura privata firmata dal venditore, precisando che l'acquisto è avvenuto in Germania, luogo dove si recava frequentemente per ragioni di lavoro. Negava viceversa il tentativo di fuga sostenendo di essersi diretto al supermercato per acquistare dei viveri insieme all'amico P.E.. . . . DIRITTO Alla luce di tali risultanze processuali, appare provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, dovendosi così diversamente qualificare la imputazione originaria di cui all'art.648 bis c.p. contestata al capo A) della rubrica. In punto di diritto si osserva che il reato di cui all'art.648 bis c.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art.23 Legge 19/03/1990 nr.55, sanziona la condotta di chi sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero, con formulazione di chiusura, pone in essere condotte atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Nella previsione normativa il delitto si configura, dunque, come fattispecie a consumazione anticipata per il quale è sufficiente il compimento anche di una sola azione diretta ad ostacolare l'identificazione del bene di illecita provenienza, in rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione. Al riguardo si osserva che presupposto comune di entrambi i reati è il possesso di cose di illecita provenienza, differenziandosi le fattispecie sotto il profilo soggettivo della finalità perseguita dall'agente dal momento che, nell'ipotesi di cui all'art.648 c.p., è richiesta una generica finalità di ricavare un profitto, laddove il reato di cui all'art.648 bis c.p. richiede più incisivamente la finalità specifica di ostacolare l'identificazione del bene di illecita provenienza e di far perdere le tracce di tale origine delittuosa. Alla stregua dell'attuale formulazione delle norme incriminatrici, l'interpretazione giurisprudenziale consolidata ritiene pertanto sussistente il reato di cui all'art.648 bis c.p. nell'ipotesi in cui l'agente, ricevuta un'autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l'accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo o compia altre simili operazioni tese ad impedire il riconoscimento o l'identificazione del veicolo (cfr. tra le altre Cass.pen.sez.IV° 2/06/2000, nr.6534; Cass.pen.sez.I° 21/06/1997 nr.3373). Per configurare il delitto di cui all'art.648 c.p. è necessario che l'agente acquisti o comunque riceva cose di provenienza delittuosa al fine di trarne profitto. Pertanto, elemento essenziale del reato sotto il profilo materiale è l'acquisto del possesso di cose di illecita provenienza (delitto presupposto), mentre, sotto il profilo dell'elemento psicologico, è necessario che l'agente sia consapevole della provenienza delittuosa del bene in suo possesso. A tal fine il giudice di merito è tenuto ad indagare se, date le particolari modalità del fatto, l'agente poteva, allorchè ricevette, acquistò od occultò il bene, aver raggiunto la certezza della sua illecita provenienza e, dunque, dell'anteriorità di un reato commesso da altri, ciò che il giudice desumerà da elementi gravi, univoci e concordanti raggiungendo la prova certa del dolo diretto anche per distinguere la fattispecie da quella di cui all'art.712 c.p. (incauto acquisto). . Alla luce di tali premesse di diritto e valutate le complessive risultanze processuali, ritiene questo Collegio che sia pienamente provata la sussistenza del reato di cui all'art.648 c.p. a carico del C. e non già del reato di riciclaggio contestato al capo A) della rubrica. Ed invero, alla luce delle univoche e concordi deposizioni testimoniali e degli atti irripetibili di P.G., non può dubitarsi in primo luogo della materiale disponibilità dell'autovettura XXXXX targata XXXXX da parte del C. il quale fu intercettato dalla pattuglia dei carabinieri a bordo del predetto veicolo. Circa il possesso dell'autovettura da parte del C., la prova documentale acquisita, le stesse ammissioni dell'imputato rese in sede di convalida (il C. confermava di aver acquistato il veicolo in Germania) e la condotta assunta all'atto del fermo di P.G. (esibiva agli agenti documentazione in lingua tedesca comprovante, salvo verifiche circa l'autenticità delle scritture, il possesso del veicolo, nonchè una nota proveniente dal Consolato della Germania in cui il C. è indicato come proprietario del veicolo ed invitato, in tale veste, ad immatricolare l'autovettura in Italia), non lasciano dubbi in merito al possesso esclusivo dell'autovettura da parte dell'odierno imputato. Le successive indagini di polizia permettevano di accertare la illecita provenienza del veicolo nella disponibilità dell'imputato, oggetto di furto denunciato al Commissariato P.S. di R. in data 18/10/1993 dal legittimo proprietario S.F., veicolo sul quale era stata dolosamente sostituita la targa originaria allo scopo di ostacolarne l'identificazione ed occultarne la illecita provenienza. Deve quindi ritenersi sussistente il reato presupposto richiesto per la configurabilità del delitto di ricettazione. Quanto all'elemento psicologico del reato, si evidenzia che già dalla stessa documentazione in possesso dell'imputato emerge la discrasia dei dati identificativi del veicolo atteso che la targa estera XXXXX apposta all'autovettura nella disponibilità del C., di accertata provenienza furtiva, risulta abbinata documentalmente ad altro e diverso modello di vettura Lancia XXX. Ebbene tale circostanza, certamente ben nota al C. (posto che i documenti relativi alla circolazione erano nella sua disponibilità e sono stati dallo stesso esibiti agli agenti), dimostra chiaramente come l'imputato fosse pienamente consapevole della provenienza illecita del veicolo in suo possesso equipaggiato con una targa diversa da quella originaria. Deve poi rilevarsi come l'imputato non abbia fornito alcuna seria prova della liceità del possesso del veicolo, limitandosi ad una generica dichiarazione circa l'avvenuto acquisto in Germania senza fornire elementi circostanziati circa il nominativo del venditore (di cui ricordava vagamente il nome M.) e circa il luogo, l'epoca e le modalità dell'acquisto, nonchè circa il prezzo pattuito. Nè la documentazione esibita vale a smentire l'ipotesi accusatoria, trattandosi di una scrittura privata consistente in un modello prestampato compilato a mano sottoscritto da un tale non meglio identificato M. T. (in relazione al quale il C. non ha saputo fornire alcun dettaglio), priva di timbro o di qualunque registrazione attestante l'autenticità (nulla esclude quindi che si tratti di un documento privo di valore probatorio e predisposto dolosamente allo scopo di corredare il veicolo di provenienza furtiva con documentazione apparentemente regolare relativa alla sua circolazione ed al passaggio di proprietà). Deve infine evidenziarsi come un ulteriore elemento indicativo della consapevole origine illecita del veicolo si ricava implicitamente dalla stessa missiva inviata dal Consolato della Germania al C. nella sua qualità di proprietario (documento prodotto dal C. a sua difesa). Ed invero, tale comunicazione non solo comprova il possesso dell'autovettura da parte del C. ma dimostra altresì che il possessore, alla data del fermo di P.G., non aveva provveduto alla immatricolazione in Italia della vettura che risultava ancora registrata in Germania (tanto è vero che veniva invitato ufficialmente a fornire certificazione della avvenuta immatricolazione in Italia e della relativa targa italiana attribuita al veicolo). Ebbene, la mancata immatricolazione del veicolo in Italia è ulteriore indice della consapevole origine illecita dell'autovettura, non potendo il possessore ignorare che il veicolo, stante la sua provenienza estera, circolava nel territorio italiano in modo irregolare ovverossia senza l'espletamento delle procedure formali di legge (registrazione al P.R.A., immatricolazione con targa italiana e cancellazione dal registro automobilistico estero, trascrizione del trasferimento di proprietà). I complessivi convergenti elementi indizianti fondati su dichiarazioni provenienti da soggetti qualificati intrinsecamente credibili, comprovano univocamente la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, non avendo d'altro canto la difesa addotto seri elementi a discarico idonei a sostenere una ricostruzione alternativa del fatto storico. Ritiene, quindi, il Collegio che le risultanze processuali suffragano pienamente la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione (atteso il possesso consapevole del veicolo di provenienza furtiva), mentre non consentono di ascrivere al C. l'operazione praticata sul veicolo volta ad ostacolarne l'identificazione consistente nella rimozione della targa originaria e nella sostituzione con altra targa appartenente ad un diverso veicolo (l'imputato non è stato infatti sorpreso nell'attività di smontaggio della targa, nè sono emersi altri elementi fattuali tali da dimostrare univocamente che la sostituzione della targa sia un'operazione imputabile direttamente al C. anche tenuto conto dell'epoca particolarmente risalente del furto avvenuto dieci anni prima), da cui la diversa qualificazione del fatto storico ritenuta da questo Collegio. . Affermata la penale responsabilità, quanto alla pena, l'imputato non appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesi i precedenti penali specifici sintomatici di una personalità incline alla commissione di reati contro il patrimonio e dell'inserimento in contesti delinquenziali dediti alla ricettazione di veicoli di origine illecita. Valutati i criteri direttivi offerti dall'art.133 c.p., stimasi equo irrogare la pena di anni due di reclusione ed EURO 516,00 di multa. Segue per legge il pagamento delle spese processuali. L'entità della pena irrogata non consente la concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena ostandovi i precedenti a carico. Va oltretutto revocato, ai sensi dell'art.168 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al C. con le sentenze emesse dal Tribunale di Nola in data 20/10/2003 e 8/10/2004, avendo l'imputato commesso altro delitto per cui è stata irrogata pena detentiva nel termine stabilito dall'art.163 c.p. Con riferimento alla contestazione relativa al capo B) della rubrica, osserva il Collegio che gli elementi di prova raccolti non sono idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria a carico del C. . Ed invero, gli accertamenti espletati dai carabinieri (cfr. testimonianze dei verbalizzanti di P.G. E. e G.) non hanno avuto riscontro positivo quanto alla provenienza illecita della targa estera XXXXX apposta sul veicolo oggetto del controllo nella disponibilità del C. (i testi di P.G. hanno riferito infatti che non è stato possibile risalire ad eventuali denunce di furto della targa, mentre agli atti processuali risulta una comunicazione del tutto generica e non meglio precisata della Interpol datata 8/02/2005 dalla quale sembrerebbe che la targa XXXXX è stata rubata a M. nel 2004). Deve poi rilevarsi che un elemento a favore indicativo della origine lecita della targa si ricava proprio dalla nota inviata dal Consolato della Germania in data 7/07/2004 nella quale si invitava il C., quale proprietario, ad immatricolare l'autovettura in Italia ed a presentare il certificato della Motorizzazione Civile Italiana con la data della immatricolazione e la targa italiana, atteso che la vettura risultava ancora registrata in Germania. Al riguardo si evidenzia infatti che nella predetta missiva si fa riferimento al veicolo in possesso del C. recante la targa in esame XXXXX laddove, nell'ipotesi che la stessa fosse stata oggetto di furto ed inserita nell'elenco delle targhe da ricercare, la circostanza sarebbe risultata alle autorità e portata a conoscenza dello stesso Consolato che ha inviato la missiva al C.. Alla luce di quanto emerso, non può ritenersi, dunque, provata la provenienza illecita della targa apposta sul veicolo nella disponibilità del C. da cui il proscioglimento per insussistenza del delitto di ricettazione nella sua materialità. . P.Q.M. Visti gli artt.533, 535 c.p.p., dichiara C. A. colpevole del delitto di cui all'art.648 c.p., così diversamente qualificato il fatto ascrittogli al capo A) della rubrica, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro 516,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art.168 c.p., revoca la sospensione condizionale della pena concessa al C. con sentenze del Tribunale di Nola del 20/10/2003 (irrevocabile il 5/12/2003) e del 8/10/2004 (irrevocabile il 3/12/2004). Visto l'art.530 cpv. c.p.p., assolve l'imputato dal reato ascrittogli al capo B) della rubrica, perchè il fatto non sussiste. Nola, 03/04/2007 Il Presidente Il Giudice Estensore
Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it