- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Strade pubbliche: revoca dell'inclusione
Tar Emilia-Romagna II sez. Bologna
10 aprile 2007, n.372
La domanda volta ad ottenere la revoca, nell’esercizio di autotela da parte della p.a., di provvedimenti inclusivi di strade in elenchi pubblici, non può legittimare l’esperimento della procedura del silenzio-inadempimento in caso di inerzia dell’amministrazione. Per costante giurisprudenza, infatti, non sussite alcun obbligo a provvedere in capo all’amministrazione, nel caso in cui il privato abbia sollecitato l’esercizio di aututela amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Nel giugno 2006 i ricorrenti, XXXXX e Condominio di Via XXXXX, chiesero al Comune di Bologna di escludere dal decimo elenco delle strade comunali un tratto laterale della Via San Mamolo, che essi ritenevano erroneamente inclusovi. Nel luglio 2006 il Comune riscontrava tale richiesta, chiarendo che, in realtà, il tratto stradale in considerazione era stato incluso nel quattordicesimo elenco, approvato con deliberazione 12 maggio 1998, n. 44879/98, dalla Giunta comunale, a motivo della sua soggezione ad uso pubblico. Di ciò notiziati, gli odierni ricorrenti non hanno impugnato tale deliberazione 44879/98, ma hanno invece notificato al Comune, in data 27 ottobre 2006, atto di diffida a revocarla, diffida sulla quale il Comune non ha adottato alcun provvedimento. In data 22 gennaio 2007, gli istanti hanno quindi notificato l’odierno ricorso per sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della legge 205/2000, l’inadempimento del Comune all’obbligo di provvedere sulla loro domanda di revoca. Resistente il Comune di Bologna, la causa passa in decisione all’odierna Camera di Consiglio. I ricorrenti lamentano l’inerzia del Comune sulla loro domanda di revoca, ma la giurisprudenza (es. Cons. Stato, Sez. IV, 20.7.2005, n. 3909; Sez. IV, 31.3.2005 n. 1430; Sez. IV, 11.11.2003, n. 7136; Sez. VI, 4.9.2002, n. 4453; Sez. IV, 16.11.93, n. 1020; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 6.9.2001, n. 5018) è assolutamente costante nell’affermare che non sussiste alcun obbligo di provvedere sulla domanda con la quale l’interessato abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela, e che la procedura di formazione e constatazione del silenzio-rifiuto non può essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già conclusi in sede amministrativa. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Bologna. La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.