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Strumenti di video sorveglianza

Tar Lazio I sez.
9 maggio 2007, n. 2103

Ordinanza commissario straordinario – utilizzo sistema di videosorveglianza per rilevamento violazioni al codice della strada – sospensiva – rigetto

 

Non sussistono i requisiti per disporre la sospensiva dell’ordinanza sindacale con la quale è previsto l’incremento dell’utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza per l’accertamento a distanza delle violazioni al codice della strada.  

CASUS DECISUS: L’ordinanza in commento della I sez. del Tar Lazio sezione di Roma rigetta la domanda di sospensiva, ai fini dell’annullamento, dell’ordinanza adottata dal sindaco di Roma nell’esercizio dei poteri straordinari a lui concessi per il contrasto del fenomeno del traffico nella città di Roma con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2006 n. 3543 (“Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale della Repubblica”). L’ordinanza sindacale, in particolare, prevede la possibilità di accertare la violazione della sosta del veicolo “in doppia fila” ex artt. 157 e 158 del codice della strada, mediante l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza.   Tale tipo di rilevazione è stata contestata e tacciata di illegittimità dall’Ospel (Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali) che ha proposto impugnativa del provvedimento, chiedendone la sospensiva, in base alle seguenti motivazioni.   - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 codice della strada: in particolare il sistema di videosorveglianza previsto dall’ordinanza non sarebbe contemplato in alcuna previsione normativa. Si ritiene, infatti, doverlo differenziare tanto dalle strumentazioni impiegate ai varchi delle ZTL o dei semafori che risultano fisse, laddove l’apparecchio in questione dovrebbe essere di volta in volta manipolato da un agente accertatore. Inoltre non è neppure assimilabile, questa volta sotto il profilo giuridico-funzionale alle apparecchiature (anch’esse mobili) collocate per ragione di ordine pubblico  in zone ad alto rischio di commissione di illeciti. Tale apparecchiature hanno il solo scopo di concorrere alle indagini di polizia e non. come nel caso di specie, di irrorare sanzioni amministrative. La norma di copertura potrebbe essere individuata nel comma 133 dell’art. 7 della legge 127/97 “installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato…etc” norma, che peraltro, disciplinando la videosorveglianza per gli accessi a determinati spazi urbani, sarebbe insuscettibile di applicazione analogica.        - violazione dell’art. 201 del codice della strada. Eccesso di potere L’ordinanza impugnata, espressamente, stabilisce che tale rilevamento implica una deroga all’art. 200 del codice della strada che prevede la contestazione immediata dell’infrazione. Peraltro è applicabile il disposto di cui all’art. 201 in base al quale, quando la contestazione immediata non può essere effettuata,  l’accertatore, che comunque effettua la verbalizzazione, ha l’obbligo di motivare le ragioni della mancata contestazione. I ricorrenti sottolineano come, però, in questo caso non possa farsi riferimento in sede di motivazione né all’impossibile contestazione per uso di rilevazione a mezzo apparecchiature riguardati le ZTl, in quanto considerate strutturalmente differenti dai sistemi de qua, né all’ipotesi dell’art. 384 del regolamento al codice della strada che riguarda esclusivamente il rilevamento con apparecchiature le quali consentano la “determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.   - violazione dell’art. 157 del codice della strada . Carenza di motivazione ed eccesso di potere. L’ordinanza non contiene il riferimento alla distinzione presente nel codice tra “sosta” e “fermata”; in tal modo l’assenza di un accertatore sul posto impedisce di verificare le concrete circostanze che possano giustificare una sosta del veicolo in doppia fila. Esemplarmente si richiamano alcune ipotesi quali: “l’attesa di un genitore dinnanzi alla scuola del figlio (il ritardo, pur breve, può essere cagionato dai motivi più vari) o del conducente che (presentissimo sul posto) attenda il lento incedere di una persona anziana o portatrice di handicap che deve salire a bordo della sua auto, o, ancora, del medesimo conducente che si allontani momentaneamente dal suo automezzo (magari lasciato aperto ed a motore acceso, non percepibile dalla videocamera) per agevolare l’attraversamento del proprio congiunto e momentaneamente “uscito” dal monitor dell’operatore.”   - Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 5, primo comma, della l. 7 marzo 1986, n. 65 ed all’art. 3, terzo comma, della Legge Regionale del Lazio “Norme in materia di Polizia Locale”, del 13 gennaio 2005, n. 1. In base alle norme richiamate risulta che tra i compiti istituzionali assegnati alla Polizia Municipale non rientra quello della videosorveglianza; profilo questo che potrebbe giungere sino alla configurazione di un illecito penale da parte del verbalizzante. Nella specie rileverebbe l’ipotesi di falso ideologico posto che l’atto redatto dal p.u. attesterebbe fatti commessi alla sua presenza, che nel caos di specie è, però, solo virtuale.               Violazione di legge in relazione al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003) denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali” del 29 aprile 2004. La possibilità di prolungare i tempi di conservazione dei dati è ammessa esclusivamente per la violazione degli  accessi alle ZTL; altre ipotesi sono, a contrario, vietate.   Il Tar Lazio articolando la motivazione in quattro punti fondamentali ritiene non sussistente il bonus fumus iuris ai fini della concessione ex art. 21 legge Tar della sospensiva dell’ordinanza. Dispone, in particolare il collegio:   con riguardo al motivo di ricorso afferente la mancanza di copertura legislativa del sistema di rilevamento de qua, deve ritenersi derogabile la disposizione di cui all’art. 17 comma 133 bis della 127/1997, con legittima possibilità di adottare sistemi di video sorveglianza per l’accertamento delle infrazioni ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla norma; con riguardo al motivo di ricorso afferente l’impossibilità di indicare nella motivazione del verbale successivamente notificato le ragioni della mancata contestazione, nulla osta a che si indichi che l’infrazione è stata rilevata con impianti elettronici; per quel che attiene le competenze della Polizia Municipale, in base a quanto censurato al punto 3 del ricorso, relativamente alla gestione degli apparecchi di video sorveglianza, essa rientrerebbe nell’ambito dell’art. 3 comma 2 legge Regione Lazio 1/2005; con riguardo alla presunta violazione della legge sulla privacy, l’ordinanza impugnata ha precisato che la conservazione delle rilevazioni effettuate dovrà avvenire limitatamente alla identificazione del veicolo.     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi della OPCM 26 settembre 2006, n. 3543, n. 3 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto “Utilizzo di sistemi di videosorveglianza  per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui agli artt. 7, 157 e 158 del C.d.S. finalizzati alla identificazione dei veicoli ai fini della irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative”. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;   Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI ROMA Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO  e uditi altresì  per l’avv. Nicola Coco e l’avv. Pierludovico Patriarca; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Considerato che, ad una prima sommaria delibazione ed a prescindere da ogni valutazione sulla ritualità della notifica e sulla legittimazione processuale del ricorrente, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto: la possibilità di deroga all’art. 17, co. 133 bis, L. 127/1997 sembra poter essere interpretata come possibilità di ampliare l’utilizzo degli impianti di video sorveglianza ai fini dell’accertamento di infrazioni al codice della strada ulteriori rispetto a quelle indicate dalla citata norma; non sembrano sussistere ragioni ostative a motivare l’eventuale impossibilità della contestazione immediata dell’infrazione con la circostanza che l’infrazione stessa è stata rilevata per mezzo di impianti elettronici di video sorveglianza; i compiti attribuiti dall’ordinanza impugnata al Corpo di Polizia Municipale sembrano rientrare tra quelli previsti dall’art. 3, co. 2, lett. b), L.R. Lazio 1/2005; l’ordinanza impugnata, verosimilmente a fini di tutela della privacy, ha espressamente previsto che la conservazione delle rilevazioni effettuate deve avvenire limitatamente alle rilevazioni utili alla identificazione del veicolo. P.Q.M. Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.    

 

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