- Atti preparatori
- Mobilità persone con disabilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Superamento delle barriere architettoniche nei porti destinati alla nautica da diporto
Camera dei deputati
Disegno di legge n C 2699
PROPOSTA DI LEGGEN. 2699
d'iniziativa dei deputati
MOLEA, VEZZALI, FOSSATI, CAUSIN, FALCONE, PICCOLI NARDELLI, MANZI, RAMPI, COCCIA, BOMBASSEI, LIBRANDI, CIMMINO, LUCIANO AGOSTINI, ANTIMO CESARO, CIRACÌ, MARCO DI MAIO, GALGANO, MATARRESE, PASTORELLI, PATRIARCA, PIAZZONI, RABINO, SOTTANELLI, TINAGLI, VALIANTE
Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche nei porti destinati alla nautica da diporto e per la realizzazione di attracchi riservati alle persone disabili
Presentata il 4 novembre 2014
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la rimozione di ostacoli infrastrutturali che impediscono o limitano le attività delle persone disabili, creando nuove opportunità di inclusione.
Si tratta di un percorso necessario che va verso la rivisitazione di un settore, quello della nautica da diporto, di cui è avvertita l'esigenza a distanza di nove anni dall'entrata in vigore del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
La proposta di legge è il segnale di un processo doveroso di intervento normativo che va verso la rimozione di tutte le barriere fisiche che ostacolano la concreta vivibilità degli spazi da parte dei disabili.
Il legislatore si è più volte espresso in materia, con importanti provvedimenti che hanno avuto come obiettivo la realizzazione delle legittime esigenze di autonomia delle persone disabili. La persona disabile ricerca sempre la possibilità di farcela con le proprie forze, per questo motivo il compito di tutti noi è di creare le condizioni sociali nelle quali si realizzino tali possibilità.
I provvedimenti nazionali più incisivi in tal senso sono stati:
1) la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
2) il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
3) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
A livello europeo gli atti più significativi sono stati:
1) la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili (97/C 12/01);
2) la Carta di Barcellona del 23-24 marzo 1995 in occasione del Congresso europeo «La città e le persone handicappate».
Tutto ciò evidenzia che sono state poste le basi per poter operare bene, ma che molto c’è ancora da fare soprattutto negli investimenti, perché i princìpi possano trovare concretamente la loro realizzazione. È qui che la battaglia diventa difficile. È difficile per le scarse risorse ma anche per una grande necessità di crescita culturale necessaria a comprendere che occorre ormai andare oltre il concetto di «abbattimento delle barriere architettoniche», per esprimere un concetto di progettazione dell'ambiente per tutti con esigenze di fruibilità diversificate. Progettiamo la normalità della vita perché tutti siamo diversi: con questo concetto non si vogliono nascondere le diverse esigenze di fruibilità, ma si vuole ribadire la necessità di prevedere strumenti materiali e culturali tendenti a dare il massimo delle opportunità a tutti i livelli.
Nel campo sportivo esiste un esempio di imbarcazione che può essere governata da persone normali e da persone che non hanno l'uso delle gambe, in competizione sportiva alla pari. Esistono, inoltre, molte imbarcazioni da diporto che comunque imbarcano abitualmente disabili e anche disabili che sono in grado di comandare autonomamente le proprie imbarcazioni.
La proposta di legge si inserisce in un contesto ampio che deve interessare tutta la portualità italiana da diporto al fine di consentire a un disabile di competere alla pari con chiunque altro, di imbarcarsi su un'imbarcazione o, addirittura, di comandare un'imbarcazione da diporto. È una richiesta di sensibilità rivolta allo Stato italiano e a tutti gli imprenditori che operano nei porti destinati alla nautica da diporto, per sostenere i seguenti princìpi e le linee guida della proposta di legge:
1) riconoscimento e sostegno di chi comanda un'imbarcazione partendo da una condizione di svantaggio;
2) riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle altre associazioni, organizzazioni o enti del terzo settore che progettano per i disabili e i cui statuti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) attraverso l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva nonché alle discipline associate e alle organizzazioni aderenti al terzo settore;
3) accessibilità in tutti i porti con un investimento minimo alla portata di ogni gestione per segnalare l'attracco e rendere accessibile un servizio igienico;
4) impegno finanziario degli imprenditori che investono nei porti per attrezzare almeno un attracco con maggiori opportunità;
5) ruolo importante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garante a nome dello Stato dell'attuazione della normativa in oggetto;
6) contributo dello Stato sulla concessione demaniale marittima di competenza regionale;
7) certezza di realizzare un progetto generale minimo, prevedendo un apparato sanzionatorio e l'intervento regionale.
La proposta di legge consta di cinque articoli:
l'articolo 1 stabilisce le definizioni e le disposizioni generali, precisando, tra l'altro, che per «porto destinato alla nautica da diporto» si intende qualsiasi specchio acqueo del demanio marittimo concesso e organizzato per lo stazionamento di almeno 50 imbarcazioni e che per «porti italiani» qualsiasi specchio acqueo del demanio marittimo organizzato per l'attracco di imbarcazioni;
l'articolo 2 specifica le differenze tra i diversi livelli di attracco previsti all'interno della quota destinata al transito;
l'articolo 3 esclude dal canone demaniale marittimo lo specchio acqueo degli attracchi di cui all'articolo 2 e l'area del pontile o della banchina di riferimento;
l'articolo 4 puntualizza che i soggetti o le associazioni individuati dalla legge devono richiedere apposita autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l'articolo 5 individua le sanzioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e disposizioni generali).
1. Ai fini della presente legge per disabile si intende la persona che, per qualsiasi causa, ha ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale permanente o temporanea.
2. La costruzione di nuovi porti, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti, destinati alla nautica da diporto, devono prevedere un attracco per il transito riservato a natanti e imbarcazioni comandati da disabili.
3. I porti esistenti destinati alla nautica da diporto devono prevedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno un attracco di terzo livello, di cui al comma 4 dell'articolo 2, e, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, un servizio igienico di cui al comma 4 del presente articolo.
4. L'attracco di cui ai commi 2 e 3 è riservato anche ai natanti e alle imbarcazioni che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà di disabili imbarcati o comandanti degli stessi, ai natanti e alle imbarcazioni su cui sono imbarcati disabili nonché ai natanti e alle imbarcazioni che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà di associazioni sportive dilettantistiche ovvero di associazioni ed enti del terzo settore affiliati a una federazione nazionale riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in navigazione per iniziative destinate ai disabili imbarcati.
5. Il rilascio della concessione demaniale marittima per l'esecuzione delle opere di cui al comma 2 del presente articolo è subordinato, oltre che alla costruzione dell'attracco previsto dal comma 7 dell'articolo 2 della presente legge, anche alla costruzione o alla ristrutturazione di almeno un servizio igienico secondo i criteri di cui all'articolo 4, punto 4.1.6, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
6. L'approdo e l'attracco dei natanti e delle imbarcazioni indicati dal presente articolo è sempre ammesso in tutti i porti italiani, salvo disposizioni particolari emanate dall'autorità marittima.
7. Ai fini della presente legge per porto destinato alla nautica da diporto si intende qualsiasi specchio acqueo del demanio marittimo concesso e organizzato per lo stazionamento di almeno 50 imbarcazioni e per porto italiano si intende qualsiasi specchio acqueo del demanio marittimo organizzato per l'attracco di natanti e di imbarcazioni.
Art. 2.
(Attracchi).
1. Gli attracchi di cui all'articolo 1 possono essere di primo, secondo o terzo livello e possono essere previsti nell'ambito della quota destinata al transito.
2. È un attracco di primo livello un posto barca attrezzato per facilitare i disabili ad eseguire le manovre di imbarco, partenza, arrivo e sbarco autonomamente solo con l'ausilio di attrezzature e di congegni progettati e realizzati appositamente per non richiedere l'aiuto di terzi.
3. È di secondo livello un attracco nel quale una parte delle manovre indicate al comma 2 è eseguita con l'aiuto di un terzo a condizione che siano previste anche operazioni autonome da parte del disabile.
4. È di terzo livello l'attracco che garantisce esclusivamente l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni di cui all'articolo 1 e che non possiede le attrezzature o i congegni previsti dagli attracchi di primo e di secondo livello.
5. Ferma restando la loro destinazione, i posti barca di cui alla presente legge, previsti con idoneo pescaggio per le imbarcazioni a vela, pari a un minimo di 2 metri e 50 centimetri, in mancanza di
richiesta possono essere assegnati ai natanti e alle imbarcazioni in transito, a condizione che vi sia la possibilità di un loro immediato spostamento in caso di richiesta dei soggetti o delle associazioni e degli enti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4.
6. Nella costruzione di nuovi porti destinati alla nautica da diporto deve essere previsto almeno un attracco di primo livello; in caso di loro ristrutturazioni e ampliamenti, deve essere previsto almeno un attracco di secondo livello.
7. Gli attracchi previsti dalla presente legge devono essere segnalati con strisce di colore giallo nei pontili o nelle banchine e con segnaletica verticale e sono sempre usufruiti gratuitamente dai disabili, con esclusione delle spese dei servizi di acqua e di energia elettrica che, qualora richiesti, sono oggetto di pagamento se previsto.
8. Gli attracchi previsti dalla presente legge devono consentire lo stazionamento di natanti e di imbarcazioni, con un pescaggio massimo di 3 metri, che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà di disabili o sulle quali sono imbarcati disabili o che, a qualsiasi titolo, sono di proprietà delle associazioni o degli enti di cui all'articolo 1, comma 4, per il periodo del normale transito. Il comandante può chiedere ulteriori giorni di stazionamento da considerare transito, fino al numero massimo, presentando all'ufficio locale marittimo idonea documentazione didattica che ne giustifichi la richiesta. L'autorità marittima rilascia un nulla osta da presentare al gestore del porto per la sua esecuzione.
Art. 3.
(Canone demaniale).
1. Lo specchio acqueo degli attracchi di cui all'articolo 2 e l'area del pontile o della banchina di riferimento sono esclusi dal pagamento del canone demaniale marittimo.
2. Sono altresì escluse dal pagamento del canone demaniale marittimo le aree occupate da edifici, servizi o spazi resi accessibili secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 4.
(Autorizzazioni).
1. I soggetti, le associazioni e gli enti indicati all'articolo 1, comma 4, devono richiedere apposita autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione è rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha una validità di cinque anni in tutto il territorio nazionale.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia l'autorizzazione al disabile in qualità di comandante, di imbarcato o di proprietario del natante o dell'imbarcazione, a qualsiasi titolo, ovvero all'associazione o all'ente di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Il comandante incaricato dall'associazione sportiva dilettantistica di cui all'articolo 1, comma 4, all'atto della richiesta di attracco, deve presentare una dichiarazione dell'associazione stessa che indichi gli estremi dell'autorizzazione di cui al presente articolo, del proprio incarico, dell'attività didattica in corso e del nominativo del disabile imbarcato.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. L'inottemperanza alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del concessionario del demanio marittimo inadempiente, il cui importo e le cui modalità di applicazione sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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