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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Svolgimento dell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida di categoria B presso le autoscuole
Camera dei deputati
Atto Camera C 1096
Disposizioni concernenti lo svolgimento dell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida di categoria B presso le autoscuole
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di conseguimento della patente di guida di categoria B. L'intervento normativo ha la finalità di consentire il rilancio del settore delle autoscuole e di prevedere una procedura alternativa rispetto a quella attualmente utilizzata per lo svolgimento dell'esame abilitativo. Come noto, da molti anni gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti esclusivamente presso gli uffici della motorizzazione civile. Tale procedura aveva mostrato delle criticità già prima del verificarsi dell'emergenza da COVID-19 e le stesse criticità sono inevitabilmente aumentate a seguito della pandemia.
Le carenze di organico esistenti da tempo negli uffici della motorizzazione civile, determinate da un prolungato blocco delle assunzioni, la normativa vigente particolarmente restrittiva che riconosce la qualifica di esaminatore solo a una quota limitata di personale e l'esercizio di tale funzione in via non esclusiva da parte degli esaminatori medesimi, dovendo gli stessi svolgere anche mansioni di natura tecnica, amministrativa e di altro tipo, hanno provocato l'aumento dei tempi di attesa per lo svolgimento degli esami di guida.
La presente proposta di legge intende, di fatto, dare concreta attuazione alla disciplina vigente che all'articolo 121, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità di svolgere gli esami per il conseguimento della patente di guida di categoria B presso le autoscuole, offrendo un'alternativa rispetto alla procedura ordinaria per il conseguimento della patente di guida della categoria più diffusa.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede, quindi, che chi ha svolto l'attività formativa propedeutica al conseguimento della patente di guida presso un'autoscuola può sostenere l'esame presso la medesima autoscuola in un'unica sessione costituita da una prova pratica e da una prova teorica, le quali saranno registrate con una telecamera installata nel veicolo con il quale è svolto l'esame di idoneità. Si prevede, altresì, che la registrazione delle prove di esame sia inviata al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui spetta, dopo la visione delle riprese audiovisive, la decisione in merito al superamento o no dell'esame di idoneità.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. Al fine di consentire il rilancio del settore delle autoscuole e in attuazione dell'articolo 121, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida di categoria B possono essere svolti con le modalità di cui alla presente legge.
Art. 2.
(Esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida di categoria B presso le autoscuole)
1. Coloro che hanno frequentato un'autoscuola possono svolgere l'esame di idoneità per il conseguimento della patente di categoria B presso la medesima autoscuola, sostenendo una prova pratica di guida e una prova orale di controllo delle cognizioni, da effettuare al termine della prova pratica di guida.
2. La prova pratica di guida si svolge a bordo di un autoveicolo con le caratteristiche previste dall'articolo 121, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, messo a disposizione dall'autoscuola e attrezzato con impianti audiovisivi che consentano la registrazione all'esterno e all'interno dell'abitacolo. Le specifiche tecniche degli impianti audiovisivi sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sull'autoveicolo di cui al comma 2 prendono posto il candidato e l'istruttore.
4. Al termine della prova pratica di guida, l'istruttore, restando a bordo dell'autoveicolo, sottopone il candidato alla prova di controllo delle cognizioni, composta da dieci quesiti, ai quali il candidato fornisce risposta orale. Le materie oggetto della prova di controllo delle cognizioni sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. La registrazione delle prove di esame di cui ai commi 2 e 4, effettuata mediante gli impianti audiovisivi installati a bordo dell'autoveicolo di cui al comma 2, è inviata dall'autoscuola, in modalità telematica certificata, al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro le ventiquattro ore successive al termine delle prove di esame medesime.
6. L'ufficio di cui al comma 5 procede alla visione della registrazione audiovisiva delle prove di esame e sulla base di essa, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di invio della registrazione, comunica all'autoscuola l'esito positivo o il mancato superamento dell'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida di categoria B. I criteri di valutazione delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità il candidato deve aver svolto presso l'autoscuola un'attività di formazione pari a ventidue ore di lezione teorica da svolgere in presenza e a dieci ore di esercitazione di guida.
8. Nei casi in cui sia accertato che l'autoscuola abbia ammesso all'esame di idoneità un candidato che non ha svolto le lezioni teoriche o le esercitazioni di guida di cui al comma 7, l'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da due a sei mesi.
9. Nei casi in cui siano accertate irregolarità commesse dall'istruttore nello svolgimento delle prove di esame, l'istruttore medesimo è sospeso dallo svolgimento della propria attività per un periodo da due a sei mesi.
Art. 3.
(Disposizioni attuative)
1. I decreti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2 sono adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Documenti allegati
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