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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Targhe speciali di riconoscimento

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 ottobre 2023

Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di agenti diplomatici esteri

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 ottobre 2023

Nuova disciplina dei tipi  e  delle  caratteristiche  delle  speciali
targhe di riconoscimento delle autovetture  e  degli  autoveicoli  di
agenti diplomatici esteri. (23A06460)

(GU n.277 del 27-11-2023)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»,  di  seguito  «codice  della  strada»,  e  in
particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti,  ora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri, ora  Ministro  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e  delle
caratteristiche  delle  speciali  targhe  di   riconoscimento   delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari  di  carriera  nonche'
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
codice della strada», e in  particolare  l'art.  257,  comma  2,  che
accorda al Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire,  in  caso
di particolari esigenze, una successione ed un impiego  di  caratteri
alfanumerici diversi da quelli indicati dal  comma  1  dell'appendice
XII al titolo III del medesimo regolamento;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  19
agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le
caratteristiche  delle  speciali  targhe  di   riconoscimento   delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari  di  carriera  nonche'
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei  servizi
di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori;
  Viste le circolari del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224  del  7
settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012  aventi  ad  oggetto  la
«Distruzione di carte valori e stampati a  rigoroso  rendiconto»  che
autorizzano in via preventiva e permanente la  distruzione  di  carte
valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili;
  Considerato che - anche in considerazione del decorso del  tempo  e
per ragioni di sicurezza -  e'  stata  rappresentata  l'indifferibile
esigenza di modificare e aggiornare  il  regime  attualmente  vigente
relativo  ai  tipi   e   alle   caratteristiche   delle   targhe   di
riconoscimento delle  autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  ad
promiscuo  appartenenti:  ad  agenti  diplomatici  ed  a   funzionari
consolari diversi da quelle onorari; alle  persone  che,  nei  limiti
previsti dalle norme internazionali, godono delle immunita' spettanti
agli  agenti  e  funzionari  suddetti;  ai   membri   del   personale
amministrativo e  tecnico  delle  missioni  diplomatiche  accreditate
presso  il  Quirinale  e  la  Santa  Sede  e   al   personale   delle
rappresentanze   permanenti   accreditate    presso    organizzazioni
internazionali con sede in Italia, nonche' ad impiegati  consolari  e
alle persone che, nei limiti  previsti  dalle  norme  internazionali,
godono  delle  immunita'  spettanti  al  personale   delle   missioni
diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette;
  Ritenuto quindi di dover procedere a  modificare  e  aggiornare  il
regime  attualmente  posto  dal  citato  decreto  del  Ministro   dei
trasporti e della navigazione 19 agosto  1995  e  a  provvedere  alla
distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili,  in
conformita' alle istruzioni fornite citate circolari  in  materia  di
«Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»;
  Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni  fornite  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con
nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «e' necessario quantificare
le risorse finanziarie necessarie per  la  distruzione  delle  targhe
ritenute  inservibili,  avendo  cura  di  individuare  la  necessaria
copertura finanziaria»  e  che,  conseguentemente,  «dovranno  essere
regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di  natura  finanziaria  e
contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per  procedere
alla   distruzione   delle    targhe    che    dovessero    risultare
inutilizzabili»;
  Ritenuto, infine,  opportuno  prevedere  procedure  di  progressiva
sostituzione delle targhe attualmente in uso con  quelle  di  cui  al
presente decreto, definendo comunque un termine  massimo  decorso  il
quale la circolazione con le prime targhe e' sanzionata;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
           Caratteristiche tecniche delle targhe speciali
             di cui all'art. 131 del codice della strada
 
  1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici  e  numerici
delle targhe speciali  di  riconoscimento,  anteriori  e  posteriori,
delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131,  comma  2,
del codice della  strada,  sono  conformi  a  quanto  previsto  dagli
allegati 1 e 2 del presente decreto.
  2. Il fondo delle  targhe  e'  bianco.  I  caratteri  alfabetici  e
numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica  italiana
e la sigla «I» sono di colore nero.
  3. Le targhe di cui al comma  1  recano  sulla  sinistra  la  sigla
identificativa della serie di appartenenza, a  due  o  tre  caratteri
alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art.  2,  seguita  da
cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero  al
nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso
sinistra.
  4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

                               Art. 2
 
           Definizione delle serie e degli aventi diritto
 
  1. Le targhe di cui all'art. 1 sono rilasciate nelle seguenti serie
ed alle seguenti condizioni:
    a) serie «CD», per  autovetture  e  autoveicoli  adibiti  ad  uso
promiscuo, appartenenti ad agenti diplomatici, nonche'  alle  persone
che, nei limiti previsti dalle  norme  internazionali,  godano  delle
immunita' spettanti agli agenti suddetti;
    b) serie «CC», per  autovetture  e  autoveicoli  adibiti  ad  uso
promiscuo, appartenenti a  funzionari  consolari  diversi  da  quelli
onorari nonche' alle persone che, nei  limiti  previsti  dalle  norme
internazionali,  godano  delle  immunita'   spettanti   ai   predetti
funzionari consolari;
    c) serie «PTA», per autovetture  e  autoveicoli  adibiti  ad  uso
promiscuo, appartenenti ai  membri  del  personale  amministrativo  e
tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e
la Santa Sede e delle rappresentanze  permanenti  accreditate  presso
organizzazioni  internazionali  con  sede  in  Italia,   nonche'   ad
impiegati consolari e alle persone che,  nei  limiti  previsti  dalle
norme internazionali, godano delle immunita'  spettanti  agli  agenti
suddetti.

                               Art. 3
 
Sostituzione progressiva delle targhe della  serie  «CD»  e  «CC»  ed
  assegnazione delle nuove targhe della serie «PTA».
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  131,  comma  3,  del
codice della strada, le targhe delle serie «CD»  e  «CC»,  rilasciate
conformemente  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione 19 agosto 1995 e quelle  per  autovetture  e  autoveicoli
adibiti ad  uso  promiscuo,  appartenenti  ai  membri  del  personale
amministrativo e  tecnico  delle  missioni  diplomatiche  accreditate
presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti
accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in  Italia,
nonche' ad  impiegati  consolari  e  alle  persone  che,  nei  limiti
previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita' spettanti
agli agenti suddetti, che saranno sostituite da  targhe  della  serie
«PTA» di cui all'art. 2, lettera c), sono progressivamente sostituite
con quelle di cui all'art. 2, entro il termine  massimo  di  diciotto
mesi  decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
direttoriale di cui all'art. 4.
  2. Ai fini del comma 1 si procede alla  sostituzione  ivi  prevista
nel rispetto dei seguenti termini, tutti  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'art. 3:
    a) entro sessanta giorni, per le targhe la cui sequenza  numerica
termina per «0», «1» e «2»;
    b) dal sessantunesimo al centoventesimo giorno per le  targhe  la
cui sequenza numerica termina per «3», «4» e «5»;
    c) dal centoventunesimo al centottantesimo giorno per  le  targhe
la cui sequenza numerica termina per «6», «7» e «8»;
    d) dal centottantunesimo giorno e fino allo  scadere  di  cui  al
comma 1, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «9» e per
quelle di cui alle lettere a), b) e  c)  per  le  quali  non  si  sia
provveduto nei termini ivi previsti.
  3. Trascorso il termine di diciotto mesi di  cui  al  comma  1,  la
circolazione  con  targhe  delle  serie  «CD»  e   «CC»,   rilasciate
conformemente  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione 19 agosto 1995, fatto salvo quanto disposto dall'art.  93
del codice della strada, e' sanzionata ai sensi dell'art. 100,  comma
12, del codice della strada.
  4. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  e'  possibile
chiedere la sostituzione delle targhe di cui al comma 1,  anche  dopo
la scadenza del termine ivi previsto.
  5. Per le finalita' di cui all'art. 131, comma 4, del codice  della
strada,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale provvede a:
    a) comunicare tempestivamente  all'ufficio  della  Motorizzazione
che ha emesso targhe e documenti di circolazione la cessazione  dello
status diplomatico di colui al quale il veicolo  appartiene  ai  fini
dell'aggiornamento dei dati d'archivio presso il Centro  elaborazione
dati della Motorizzazione;
    b) richiedere, per il tramite delle  rappresentanze  diplomatiche
competenti,  la  restituzione  delle  targhe  e  dei   documenti   di
circolazione quando cessa lo status diplomatico di colui al quale  il
veicolo appartiene, nel rispetto del termine previsto  dal  succitato
art. 131, comma 4, del codice della strada. Le targhe ed i  documenti
di circolazione dismessi non sono  riassegnabili  e  sono  consegnati
all'ufficio  della  Motorizzazione  che  li  ha  emessi  per   essere
distrutti.

                               Art. 4
 
                   Procedure e modalita' operative
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione e per i  servizi  ai  cittadini  ed  alle  imprese  in
materia di trasporti  e  di  navigazione,  del  Dipartimento  per  la
mobilita'  sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  l'Ufficio  del  cerimoniale  diplomatico
della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  sono  stabilite   le   procedure   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3,  ivi
comprese quelle relative alla richiesta delle  targhe  ed  alla  loro
consegna agli aventi diritto.
  2. A decorrere dalla data di applicabilita' delle disposizioni  del
decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione 19 agosto 1995 e' soppresso.

                               Art. 5
 
                  Invarianza degli oneri finanziari
 
  1. Alla distruzione delle targhe delle serie «CD» e «CC»,  prodotte
conformemente  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione 19 agosto 1995,  divenute  inutilizzabili,  provvedono  i
competenti uffici della Motorizzazione civile, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 6
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili   a
decorrere dalla data che sara' stabilita con il decreto  dirigenziale
di cui all'art. 4.
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte integrante, e' trasmesso  agli  organi  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 ottobre 2023
 
                                    Il Ministro degli affari esteri   
                                  e della cooperazione internazionale
                                                Tajani                
Il Ministro delle infrastrutture
        e dei trasporti          
            Salvini              

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 3796

                                                           Allegato 1
 
                    Targhe Autovetture CC CD PTA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato 2
 
                       CARATTERI ALFANUMERICI
                    Targhe Autovetture CC CD PTA
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Documenti allegati