- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Targhe speciali di riconoscimento
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 ottobre 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 ottobre 2023
Nuova disciplina dei tipi e delle caratteristiche delle speciali
targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli di
agenti diplomatici esteri. (23A06460)
(GU n.277 del 27-11-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «codice della strada», e in
particolare 131, comma 2, che demanda al Ministro dei trasporti, ora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, ora Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'individuazione dei tipi e delle
caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonche'
alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», e in particolare l'art. 257, comma 2, che
accorda al Ministro dei trasporti la facolta' di stabilire, in caso
di particolari esigenze, una successione ed un impiego di caratteri
alfanumerici diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'appendice
XII al titolo III del medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19
agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 294 del 18 dicembre 1995, con cui sono stati stabiliti i tipi e le
caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonche'
alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali,
godano delle immunita' spettanti agli agenti suddetti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
agosto 2003, concernente le istruzioni per la disciplina dei servizi
di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori;
Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro, n. 30989 del 12 marzo 2008, n. 69224 del 7
settembre 2010 e n. 45931 del 1° giugno 2012 aventi ad oggetto la
«Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto» che
autorizzano in via preventiva e permanente la distruzione di carte
valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili;
Considerato che - anche in considerazione del decorso del tempo e
per ragioni di sicurezza - e' stata rappresentata l'indifferibile
esigenza di modificare e aggiornare il regime attualmente vigente
relativo ai tipi e alle caratteristiche delle targhe di
riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad
promiscuo appartenenti: ad agenti diplomatici ed a funzionari
consolari diversi da quelle onorari; alle persone che, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, godono delle immunita' spettanti
agli agenti e funzionari suddetti; ai membri del personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate
presso il Quirinale e la Santa Sede e al personale delle
rappresentanze permanenti accreditate presso organizzazioni
internazionali con sede in Italia, nonche' ad impiegati consolari e
alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali,
godono delle immunita' spettanti al personale delle missioni
diplomatiche e rappresentanze permanenti suddette;
Ritenuto quindi di dover procedere a modificare e aggiornare il
regime attualmente posto dal citato decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 19 agosto 1995 e a provvedere alla
distruzione di quelle che, per l'effetto, diverranno inservibili, in
conformita' alle istruzioni fornite citate circolari in materia di
«Distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto»;
Ritenuto che - al fine di ottemperare alle istruzioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza con
nota prot. n. 197506 del 20 luglio 2022 - «e' necessario quantificare
le risorse finanziarie necessarie per la distruzione delle targhe
ritenute inservibili, avendo cura di individuare la necessaria
copertura finanziaria» e che, conseguentemente, «dovranno essere
regolati, tra gli altri, anche gli aspetti di natura finanziaria e
contabile, da definire tra le parti concertanti, utili per procedere
alla distruzione delle targhe che dovessero risultare
inutilizzabili»;
Ritenuto, infine, opportuno prevedere procedure di progressiva
sostituzione delle targhe attualmente in uso con quelle di cui al
presente decreto, definendo comunque un termine massimo decorso il
quale la circolazione con le prime targhe e' sanzionata;
Decreta:
Art. 1
Caratteristiche tecniche delle targhe speciali
di cui all'art. 131 del codice della strada
1. Le dimensioni e il formato dei caratteri alfabetici e numerici
delle targhe speciali di riconoscimento, anteriori e posteriori,
delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'art. 131, comma 2,
del codice della strada, sono conformi a quanto previsto dagli
allegati 1 e 2 del presente decreto.
2. Il fondo delle targhe e' bianco. I caratteri alfabetici e
numerici sono di colore azzurro. L'emblema della Repubblica italiana
e la sigla «I» sono di colore nero.
3. Le targhe di cui al comma 1 recano sulla sinistra la sigla
identificativa della serie di appartenenza, a due o tre caratteri
alfabetici in coerenza con le disposizioni dell'art. 2, seguita da
cinque caratteri numerici, che assumono tutti i valori dallo zero al
nove, secondo una progressione naturale a 5 posizioni da destra verso
sinistra.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2
Definizione delle serie e degli aventi diritto
1. Le targhe di cui all'art. 1 sono rilasciate nelle seguenti serie
ed alle seguenti condizioni:
a) serie «CD», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso
promiscuo, appartenenti ad agenti diplomatici, nonche' alle persone
che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle
immunita' spettanti agli agenti suddetti;
b) serie «CC», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso
promiscuo, appartenenti a funzionari consolari diversi da quelli
onorari nonche' alle persone che, nei limiti previsti dalle norme
internazionali, godano delle immunita' spettanti ai predetti
funzionari consolari;
c) serie «PTA», per autovetture e autoveicoli adibiti ad uso
promiscuo, appartenenti ai membri del personale amministrativo e
tecnico delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale e
la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti accreditate presso
organizzazioni internazionali con sede in Italia, nonche' ad
impiegati consolari e alle persone che, nei limiti previsti dalle
norme internazionali, godano delle immunita' spettanti agli agenti
suddetti.
Art. 3
Sostituzione progressiva delle targhe della serie «CD» e «CC» ed
assegnazione delle nuove targhe della serie «PTA».
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 131, comma 3, del
codice della strada, le targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate
conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 agosto 1995 e quelle per autovetture e autoveicoli
adibiti ad uso promiscuo, appartenenti ai membri del personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche accreditate
presso il Quirinale e la Santa Sede e delle rappresentanze permanenti
accreditate presso organizzazioni internazionali con sede in Italia,
nonche' ad impiegati consolari e alle persone che, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, godano delle immunita' spettanti
agli agenti suddetti, che saranno sostituite da targhe della serie
«PTA» di cui all'art. 2, lettera c), sono progressivamente sostituite
con quelle di cui all'art. 2, entro il termine massimo di diciotto
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto
direttoriale di cui all'art. 4.
2. Ai fini del comma 1 si procede alla sostituzione ivi prevista
nel rispetto dei seguenti termini, tutti decorrenti dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'art. 3:
a) entro sessanta giorni, per le targhe la cui sequenza numerica
termina per «0», «1» e «2»;
b) dal sessantunesimo al centoventesimo giorno per le targhe la
cui sequenza numerica termina per «3», «4» e «5»;
c) dal centoventunesimo al centottantesimo giorno per le targhe
la cui sequenza numerica termina per «6», «7» e «8»;
d) dal centottantunesimo giorno e fino allo scadere di cui al
comma 1, per le targhe la cui sequenza numerica termina per «9» e per
quelle di cui alle lettere a), b) e c) per le quali non si sia
provveduto nei termini ivi previsti.
3. Trascorso il termine di diciotto mesi di cui al comma 1, la
circolazione con targhe delle serie «CD» e «CC», rilasciate
conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 agosto 1995, fatto salvo quanto disposto dall'art. 93
del codice della strada, e' sanzionata ai sensi dell'art. 100, comma
12, del codice della strada.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' possibile
chiedere la sostituzione delle targhe di cui al comma 1, anche dopo
la scadenza del termine ivi previsto.
5. Per le finalita' di cui all'art. 131, comma 4, del codice della
strada, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede a:
a) comunicare tempestivamente all'ufficio della Motorizzazione
che ha emesso targhe e documenti di circolazione la cessazione dello
status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene ai fini
dell'aggiornamento dei dati d'archivio presso il Centro elaborazione
dati della Motorizzazione;
b) richiedere, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche
competenti, la restituzione delle targhe e dei documenti di
circolazione quando cessa lo status diplomatico di colui al quale il
veicolo appartiene, nel rispetto del termine previsto dal succitato
art. 131, comma 4, del codice della strada. Le targhe ed i documenti
di circolazione dismessi non sono riassegnabili e sono consegnati
all'ufficio della Motorizzazione che li ha emessi per essere
distrutti.
Art. 4
Procedure e modalita' operative
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto della Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in
materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con l'Ufficio del cerimoniale diplomatico
della Repubblica italiana del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sono stabilite le procedure per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, ivi
comprese quelle relative alla richiesta delle targhe ed alla loro
consegna agli aventi diritto.
2. A decorrere dalla data di applicabilita' delle disposizioni del
decreto di cui al comma 1, il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 19 agosto 1995 e' soppresso.
Art. 5
Invarianza degli oneri finanziari
1. Alla distruzione delle targhe delle serie «CD» e «CC», prodotte
conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 agosto 1995, divenute inutilizzabili, provvedono i
competenti uffici della Motorizzazione civile, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a
decorrere dalla data che sara' stabilita con il decreto dirigenziale
di cui all'art. 4.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2023
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 3796
Allegato 1
Targhe Autovetture CC CD PTA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
CARATTERI ALFANUMERICI
Targhe Autovetture CC CD PTA
Parte di provvedimento in formato grafico
Documenti allegati
- targhe_speciali.pdf 56 KB