- Tutela del consumatore
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Tariffazione del rischio r.c.auto
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Lettera al mercato prot. n. 45-14-007503 del 26 novembre 2014
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Roma 26/11/2014
Prot. n. 45-14-007503
All.ti n.
Alle Imprese di assicurazione
con sede legale in Italia
che esercitano la r.c.auto
LORO SEDI
Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c.auto in Italia
LORO SEDI
Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c.auto in Italia in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento
LORO SEDI
Oggetto: Tariffazione del rischio r.c.auto. Fattore tariffario “Nazionalità di nascita”.
Questo Istituto ha avuto modo di verificare che alcune imprese adottano, quale criterio per la determinazione del premio r.c.auto, quello della nazionalità di nascita del soggetto assicurato, applicando, a parità di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo, una maggiorazione tariffaria ai soggetti nati in alcuni Paesi europei ed extraeuropei.
Si rileva che tali prassi presentano un elevato contenuto discriminatorio.
Sul punto si richiama il contenuto della Raccomandazione generale del 31 gennaio 2012 adottata dall’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze r.c.auto, ove si esprime la necessità che le imprese di assicurazione consentano la stipula dei contratti per la r.c.auto, applicando ai contraenti che non abbiano la cittadinanza italiana le medesime tariffe previste, a parità di condizioni, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe svincolate dalla cittadinanza dei richiedenti.
Al fine di evitare comportamenti discriminatori, si richiamano le imprese in indirizzo a riconsiderare tale criterio di determinazione del premio, ponendo in essere ogni attività che si renda necessaria dal punto di vista organizzativo ed operativo affinché i preventivi elaborati ed i contratti del ramo r.c.auto non tengano in considerazione il Paese di nascita dell’assicurato.
Per il Direttorio Integrato
Il Presidente