- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Tassa automobilistica: giurisdizione
Corte di Cassazione se. unite
19 novembre 2007, n. 23832
La tassa automobilistica ha natura di tributo e pertanto, il relativo contenzioso, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, sia che la controversia afferisca l’an, sia che afferisca il quantum della tassa dovuta.
Non rileva, ai fini del riparto di giurisdizione, che la cognizione riguardi l’eccezione di prescrizione del credito, posto che, trattandosi di fattore estintivo dell’obbligazione, deve essere conosciuta dal giudice competente per tale obbligazione.
Anche qualora il fatto estintivo sia sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, come nel caso di “sollecito di pagamento”, non costituendo questo, atto della procedura esecutiva, ma atto che la precede, ed essendo assimilato all’avviso di mora, l’impugnazione deve essere proposta innanzi alle commissioni tributarie ex art. 19 comma 1 d.lgs. 546 del 1992.
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