- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Tasse automobilistiche e procura a vendere
Corte di Cassazione sez. tributaria civ.
24 giugno 2011, n. 13952
La procura notarile a vendere la propria macchina, rilasciata ad una impresa abilitata al commercio dei veicoli, non esime il proprietario del mezzo dal pagamento della tassa automobilistica se l’impresa consegnataria non ha provveduto a comunicare tempestivamente al P.R.A. i dati del veicolo e gli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) , intestataria dell’autovettura tg. XXXXX, impugnava dinanzi alla CTP di Napoli l’avviso d’accertamento e d’irrogazione di sanzioni per l’omesso versamento della “tassa automobilistica” relativa all’anno 1999.
I primi giudici rigettavano l’impugnazione, affermando che la ricorrente non aveva provato di non essere più proprietaria della citata autovettura, in quanto non valeva la procura notarile a venderla rilasciata alla ditta Automercato (omissis) in data 29 dicembre 1998.
Tale sentenza, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla CTR della Campania, che ha motivato la propria decisione rinviando alle considerazioni dei giudici di prime cure e ribadendo l’irrilevanza fiscale della “procura a vendere, la citata macchina, ad altri”.
Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e memoria, la contribuente; la Regione Campania si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente infondatamente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 nn. 3 e 5, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.. Assume che, a fronte della procura irrevocabile a vendere l’autovettura e alla conforme dichiarazione scritta rilasciata dall’autosalone consegnatario del veicolo, i giudici d’appello avevano eluso il materiale probatorio offerto e il thema decidendum della vertenza essendosi limitati alla semplice condivisione della motivazione di prime cure e alla affermazione “che, comunque, una procura non esime il proprietario dalla macchina dal pagamento della tassa automobilistica”.
2. Osserva la Corte che il motivo è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima quando il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima in estrema sintesi le ragioni della conferma della pronunzia, in modo che il percorso argomentativo sia desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze.
Nella specie, entrambe s’incentrano sulla pacifica irrilevanza giuridica, ai fini fiscali che qui interessano, della procura irrevocabile a vendere l’autovettura rilasciata dalla contribuente intestataria rilasciata all’autosalone consegnatario del veicolo. E ciò basta per le ragioni che si diranno in ordine al secondo motivo.
3. Con esso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, nn. 3 e 5, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1322, 1350, 1392 e 1369 c.c..
Assume che la procura notarile irrevocabile a vendere l’autovettura e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituivano “un negozio giuridico attuato in modo atipico”, il quale rispecchiava “le modalità necessarie alla vendita di un’auto”. Sicché, spogliatasi del veicolo la sua intestataria, residuava il solo obbligo di annotazione della vettura in apposito registro tenuto per legge a cura del titolare dell’autosalone.
Sul punto, con apposita memoria, ribadisce che, in base al d.l. 953 del 1982 e sotto le comminatoria della legge 27 del 1978, per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
In tema di tassa del possesso degli autoveicoli, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell’art. 5, commi 43 – 48 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. con modif. nella l. 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di pagamento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità - contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi - nei confronti del proprietario stesso (Cassazione civile sez. I, 22 aprile 1998, n. 4098 - Foro it. 1999, I, 3499).
5. A tale orientamento va data ulteriore continuità, atteso che, con riferimento alla tassa prevista dai commi da 31 a 60 dell’art.5 del d.l. n. 953 del 1982, il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma 32, colui che risulta proprietario dal Pra;
conseguentemente, si è ritenuto che in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al Pra, il compratore ha l’obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa (Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2005, n. 6167 - Giust. civ. Mass. 2005, 4; sez. I, 21 settembre 1999, n. 10177 - Foro it. 1999, I, 3498; cfr. anche sez. II, n. 19875 del 2009).
6. Ne consegue che, ai fini solo fiscali che qui rilevano, non interessa neppure indagare su quale sia la portata negoziale, eventualmente indiretta, della invocata procura irrevocabile, in quanto da un lato, mancando gli adempimenti di legge da parte dell’autosalone consegnatario, la intestataria del veicolo non può fruire dell’esenzione speciale dal tributo (commi 43 - 48), dall’altro, essendo responsabile d’imposta chi risulta intestatario dal PRA (comma 32), l’invocata circolazione atipica e indiretta della titolarità del veicolo non è opponibile al fisco (cfr. art. 94, commi 1 e 7 d.Lgs. n. 285 del 1992).
7. Il ricorso va dunque rigettato; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 700 (di cui euro 580 per onorario), oltre agli oneri di legge.
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