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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Tasse automobilistiche: giurisdizione

Corte di Cassazione sez. unite
15 maggio 2007, n. 11082

Pagamento tasse automobilistiche – natura giuridica – giurisdizione tributaria – sussistente

 

Le tasse automobilistiche hanno natura di tasse sul possesso dei veicoli vincolando al pagamento coloro che risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.
Alle commissioni tributarie è attribuita per legge la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.
Trattasi di una giurisdizione esclusiva afferente qualsiasi aspetto, sia relativo all’an sia relativo al quantum di imposte e tasse.
Pertanto, le controversie afferenti la materia delle tasse automobilistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto notificato in data 24/2/2006, I.S.G. proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.
La spa Montepaschi SE.RI.T. non svolgeva attività difensiva e depositata memoria dal ricorrente, la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza dell'8/5/2007.
Motivi della decisione
Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto, emerge in fatto che con ricorso depositato il 6/9/2005, I.S.G. proponeva opposizione all'avviso di mora con cui la Montepaschi SE.RI.T gli aveva richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1996.
Il Giudice di pace di Nicosia declinava, però, la giurisdizione in favore della competente Commissione Tributaria e l' I.S. impugnava la relativa sentenza deducendo, con il primo motivo, la "nullità/inesistenza della notificazione dell'avviso di mora avvenuta a mani del portinaio del Condominio. Mancanza e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 156, c.p.c., comma 3", in quanto la propria moglie si trovava in casa al momento dell'accesso del messo comunale che, pertanto, avrebbe dovuto consegnare l'atto a lei e non al custode dello stabile che, oltretutto, l'aveva avvertito della presenza del coniuge nell'appartamento.
Con il secondo motivo, l' I.S. ha invece dedotto la "falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2.
Carenza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5", in quanto l'azione da lui proposta andava considerata come un'opposizione all'esecuzione che, come tale, rientrava sicuramente nella giurisdizione del Giudice adito.
Con il terzo motivo, l' I.S. ha infine dedotto la "falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1982, n. 953, art. 5 comma 51, convertito in L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal D.L. 6 novembre 1985, n. 957, e D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertiti entrambi con L. 6 marzo 1986, n. 60, e successive modificazioni. Mancanza e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", in quanto il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere dalla Montepaschi, che gli aveva notificato l'avviso di mora dopo il compimento del termine previsto dalla legge.
Così riassunte le doglianze del ricorrente, osserva il Collegio che con il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 32, veniva disposta la trasformazione della tassa di circolazione in tassa sul possesso dei veicoli, stabilendosi testualmente che al pagamento della stessa erano tenuti coloro che "risulta(va)no essere proprietari dal pubblico registro automobilistico".
La riforma accentuava il carattere tributario della prestazione, sganciandola completamente dalla utilizzazione delle strutture e dei servizi predisposti per la circolazione dei veicoli, ma nonostante ciò le relative controversie esorbitavano ancora dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie perchè il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1, riservava a quest'ultime soltanto la cognizione di specifici tributi fra cui non figuravano le tasse automobilistiche.
Con il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 5, (convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 202) la giurisdizione delle Commissioni Tributarie veniva però estesa anche ai ricorsi contro i ruoli formati per tutte le imposte e le tasse contemplate dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, che al comma 1 prevedeva tale modalità di riscossione non soltanto per l'IVA ed altre imposte, ma pure per le tasse automobilistiche e quelle sulle concessioni governative (C. Cass. 1997/714, 2000/126, 2001/8, 2003/19552 e 2005/13833).
Per effetto dell'anzidetta disposizione, perciò, anche le impugnazioni delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora in materia di tasse automobilistiche rientravano ormai nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, permanendo quella del giudice ordinario e, più in particolare, del Tribunale soltanto per le restanti cause diverse da quelle di cui sopra (C. Cass. 1991/12582, 1996/6902 e 1997/4732).
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, innovava tuttavia sul punto abrogando, con l'art. 71, la norma di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 5, e ribadendo, con l'art. 2, che le Commissioni Tributarie avevano giurisdizione soltanto su di un certo numero d'imposte e tasse fra le quali non comparivano quelle automobilistiche (C. Cass. 2002/3404, 2002/7352, 2003/587, 2005/13534 e 2006/10011).
Ma a distanza di pochi mesi dall'avvio del nuovo processo tributario, il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, art. 12, comma 1, lett. b), (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556), ripristinava l'efficacia del predetto art. 11, comma 5, che, peraltro, veniva in seguito nuovamente (e definitivamente) soppresso dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, entrato in vigore a partire dal 1/7/1999.
Trascorsi poco più di due anni, però, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, attribuiva alle Commissioni Tributarie la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", riestendendo così la loro giurisdizione anche alle controversie in materia di tasse automobilistiche (C. Cass. 2003/3599, 2005/27884 e 2006/27179).
Tanto ricordato e premesso, altresì, che come già detto in precedenza, il ricorso introduttivo è stato presentato in data 6/9/2005, devesi rilevare che il secondo motivo (da esaminare per primo per la sua priorità logico-giuridica) è infondato perchè attribuendo alle Commissioni Tributarie "tutte le controversie" in materia d'imposte e tasse, la lettera della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata è una giurisdizione esclusiva (C. Cass. 2006/20889), non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale (C. Cass. 2997/7388), ovverosia estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo.
La giurisdizione delle Commissioni Tributarie, cioè, è totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione forzata tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora od, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento.
Va pertanto dichiarata la giurisdizione delle Commissioni Tributarie e rigettato il secondo motivo del ricorso.
Ugualmente da respingere sono anche il primo ed il terzo motivo, perchè una volta (esattamente) declinata la giurisdizione, il giudice di pace non poteva più passare all'esame delle questioni relative alla notificazione dell'avviso ed alla intervenuta prescrizione che riguardando il merito, dovevano essere esaminate dalla competente Commissione Tributaria.
Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie e rigetta il ricorso.

 

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