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- Dott.ssa Maristella Giuliano

Telelaser
Corte di Cassazione II Sezione Civile - Massima a cura del Dott. Marco Massavelli
Sentenza n. 26910 del 14 novembre 2017
In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità, l’organo di polizia stradale può legittimamente utilizzare il Telelaser, anche senza documentazione fotografica, restando affidata all'agente operante l'attestazione della violazione tramite il verbale di contestazione.
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. ABATE Luigi - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
Dott. VARRONE Luca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 42/2014 proposto da:
V.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO DEL SANTE;
ricorrenti -
e contro
MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
resistenti -
avverso la sentenza n. 1129/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 29/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1.- Con ricorso ex articolo 22 l. n. 689 del 1981, V.A. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Mestre avverso il verbale di contestazione della polizia stradale di Venezia in data 23 ottobre 2007, con il quale gli era stata contestata una violazione del limite di velocità;
V. contestava la legittimità del verbale e affermava che l'accertamento eseguito tramite telelaser LTI 20-20 doveva considerarsi erroneo, essendo l'apparecchiatura utilizzata inidonea a rilevare in modo chiaro e senza margine di errore la velocità dell'autovettura, come richiesto dall'articolo 345 del regolamento del codice della strada, e non essendo neppure possibile accertare successivamente quanto rilevato, non conservando la strumentazione in questione alcuna traccia del veicolo oggetto di rilievo, nè della sua velocità di transito;
si costituiva l'amministrazione e il giudice di pace rigettava l'opposizione;
2.- avverso la pronuncia del giudice di pace proponeva appello il V., rilevando, in primo luogo, la tardività della costituzione dell'amministrazione e, quindi, l'inammissibilità per tardività della produzione documentale e, in secondo luogo, l'inadeguatezza dello strumento di accertamento dell'infrazione;
l'Amministrazione si costituiva anche in sede di appello chiedendone il rigetto;
3.- il Tribunale di Venezia, quale giudice di secondo grado, rigettava l'appello, affermando che il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, applicabile ratione temporis, non è perentorio e, dunque, la documentazione, anche se prodotta oltre detto termine, è comunque utilizzabile posto che la produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta può intervenire anche nel corso del giudizio, indipendentemente dalla costituzione o dalla comparizione della predetta;
3.1- con riferimento all'inadeguatezza della strumentazione di rilevamento della velocità, il giudice del gravame richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il verbale di accertamento dell'infrazione non deve contenere l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, al contrario l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente debitamente provate, il difetto di costruzione e installazione e di funzionalità dello strumento stesso o di una situazione comunque ostativa al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale (Cass. n. 17906 del 2011);
nel caso di specie l'appellante avrebbe solo affermato l'inadeguatezza dello strumento senza fornire alcuna prova del suo malfunzionamento; l'individuazione del veicolo a cui si riferisce il rilevamento è eseguita dall'agente accertatore e non dall'apparecchio puntatore, dunque, ai fini della legittimità dell'accertamento mediante tele laser, è sufficiente che l'apparecchio sia omologato e che la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mediante la stampa della velocità rilevata, della distanza del puntamento, della data e dell'ora del rilievo;
4.- avverso la suddetta sentenza V. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;
l'Ufficio territoriale di governo di Venezia, con atto del 10 agosto 2015 si è costituito al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1;
con ordinanza del 13 novembre 2014 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione del termine di 90 giorni per la notifica del ricorso all'avvocatura generale dello Stato in Roma, in quanto non valida la notifica al Ministero dell'interno presso la prefettura di Venezia;
con ordinanza del 15 gennaio 2016, riscontrata la tempestiva notifica del ricorso presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, la causa veniva rinviata per la decisione.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso attiene a violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. esec. att. C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;
secondo il ricorrente, in base alle norme citate dovrebbe essere consentita la possibilità di effettuare una verifica della correttezza della misurazione della velocità, invece, il telelaser non conserva alcuna traccia del veicolo inquadrato e della velocità di transito, perchè detto strumento una volta puntato rileva la velocità e la rende visibile all'agente accertatore ma non la memorizza, nè permette di ricavare una fotografia e, dunque, non è in grado di assicurare che l'autovettura inquadrata nel mirino coincida effettivamente con quella poi fermata dagli agenti in modo contrario alla certezza e verificabilità oggettive richieste dalle norme che si ritengono violate;
anche il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del medesimo anno prevede che la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto alle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare anche in tempi successivi le modalità di svolgimento dei fatti costituenti l'illecito, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo o il responsabile della circolazione;
il ricorrente evidenzia che l'apparecchio in esame non consente di identificare l'autoveicolo, attività che spetta solo all'agente accertatore, il quale, tuttavia, non è in grado di assicurare quel grado di certezza richiesto dalla norma, soprattutto allorquando a transitare siano più veicoli;
il motivo è infondato;
la sentenza del Tribunale di Venezia è pienamente corrispondente all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: "In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 C.d.S., e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione, in quanto quest'ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video" Sez. 2, n. 1889 del 2008 (Rv. 603201);
nello stesso senso Sez. 2, n. 17754 del 2007 secondo cui: "Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 C.d.S., delle apparecchiature in questione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa derivante da eccesso di velocità ritenendo tecnicamente inaffidabile il dispositivo in questione)";
tanto basta, dunque, per rigettare il primo motivo di ricorso;
con il secondo motivo si impugna l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla valutazione delle prove, in relazione all'art. 2697 c.c., alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, e all'art. 115 c.p.c.; secondo il ricorrente la sentenza d'appello avrebbe errato nell'evidenziare che l'appellante non aveva fornito alcuna prova dell'inattendibilità della misurazione di velocità, in quanto tale prova spetta all'amministrazione e in particolare non sarebbe stata fornita alcuna prova della conformità del telelaser utilizzato per il rilevamento della velocità alle caratteristiche richieste dall'art. 345 reg. C.d.S.; anche detta censura appare priva di pregio;
deve in primo luogo chiarirsi che la sentenza impugnata è stata depositata il 29 maggio 2013, sicchè il presente giudizio rientra nell'ambito di operatività del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale ammette la prospettazione del ricorso in cassazione in termini di vizio di motivazione soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili e non più per l'insufficienza o la contraddittorietà della stessa (Cass. 7 aprile 2014 n. 8053);
nel caso di specie, la Corte di merito ha dato puntuale e argomentata motivazione in ordine a ciascuna delle censure dedotte dall'appellante;
difatti, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il verbale di accertamento, in forza dell'efficacia privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descritti senza margini di apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale, sicchè l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei congiunti rilievi dell'apparecchiatura e della diretta osservazione degli agenti operativi" Sez. 2, n. 23500 del 2006 (Rv. 593160);
correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha rilevato che la conformità dell'apparecchio a quanto previsto dall'art. 345 reg. C.d.S., risulta attestata dal verbale di accertamento dell'infrazione e che della concreta inattendibilità della misurazione della velocità non è stata data alcuna prova in giudizio;
il terzo motivo di ricorso attiene alla omessa e carente motivazione nella parte in cui non si tiene alcun conto delle eccezioni sollevate dal ricorrente in merito al tardivo deposito da parte dell'amministrazione della documentazione indicata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2;
Il motivo è infondato.
in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il termine assegnato all'amministrazione per depositare i documenti relativi all'infrazione, fissato in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2, applicabile "ratione temporis", non ha natura perentoria e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità, sicchè la copia conforme del verbale di contestazione tardivamente prodotta è utilizzabile come prova, Sez. 6 2, n. 5828 del 2015 (Rv. 635054);
in conclusione il ricorso deve essere interamente rigettato, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 800,00 (ottocento), per compensi oltre a spese prenotate a debito;
dichiara - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2017