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Telelaser: discordanza orario
Corte di Cassazione VI Sezione Civile
Ordinanza n.8865 del 10 aprile 2018
Non sussistono dubbi in merito al corretto funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità a distanza, nel caso in cui ci sia una discordanza tra l’orario dell’avvenuta infrazione, segnalato nel verbale e l’orario riportato nello scontrino, riconducibile al mancato adeguamento dell'orario nel passaggio dall'ora solare a quella legale.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Luigi Giovanni LOMBARDO
Rel. Consigliere:
Vincenzo CORRENTI
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatto e diritto
A. A. propone ricorso per cassazione contro il _Prefetto di Oristano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 53/2016, che ha respinto il suo appello a sentenza del Gp di Ghilarza, a sua volta reiettiva della opposizione a verbale della polizia stradale per inosservanza dei limiti di velocità.
La sentenza riferisce che la contestazione sulla divergenza tra l'ora segnata in verbale (16,21) e quella segnata sullo scontrino (15,21) dell'apparecchiatura telelaser era riconducibile al mancato adeguamento dell'orario nel passaggio dall'ora solare a quella legale.
Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto essendo pacifico che l'asserita negata infrazione è avvenuta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino indica le 15,21.
Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che ripropone il motivo di appello sul quale il tribunale ha dato sufficiente risposta riferendo dell'espressa menzione nel verbale della divergenza di orario, e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Il Collegio condivide la proposta, trattandosi della reiterazione delle tesi svolte in appello, sulle quali è stata data sufficiente risposta avendo la sentenza rilevato che l'appellante invocava a sostegno della propria tesi una pronunzia della Corte di Cassazione su un caso completamente diverso in cui la divergenza nella indicazione della data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio (Cass. 9.6.2010 n. 13887) né aveva dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione o il difettoso funzionamento dell'apparecchio rilevatore.
Donde l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1100 di cui 200 per esborsi, dando atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.
Il Presidente: LOMBARDO
Il Consigliere estensore: CORRENTI
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2018.
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