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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Telelaser: errore sull'ora di rilevazione e legittimità del verbale di contestazione
Corte di Cassazione sez. II civ.
17 novembre 2009, n. 24245
Il verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 142 c.s. (superamento dei limiti di velocità), accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica Telelaser, è legittimo anche se la data e l’ora dell’attività di rilevazione attestate dallo scontrino del Telelaser non corrispondono a quelle indicate nel verbale, essendo, al fine, sufficiente la correzione a mano dello scontrino effettuata dagli agenti accertatori.
Infatti, le risultanze dello scontrino, che è solo un elemento di riscontro dell’attività svolta, possono essere recepite nel verbale pedissequamente o previa correzione di quanto direttamente attestato dagli agenti verbalizzanti sulla base della loro diretta conoscenza.
Conseguentemente, il presunto trasgressore potrà contestare la diversa attestazione del verbale solo presentando querela di falso.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Civitanova Marche con sentenza del 16 maggio 2007 respingeva l’opposizione proposta da (omissis) avverso il Prefetto di Macerata e il Ministero degli Interni, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (omissis) emesso dalla Polstrada di (omissis) l’8 ottobre 2006, con il quale era stato contestato eccesso di velocità in violazione dell’art. 142 CdS.
Il gravame interposto dall’opponente veniva accolto dal tribunale di Macerata, che annullava il verbale impugnato.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, assistito dall’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20 maggio 2008, al quale il (omissis) ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Il controricorrente ha depositato memoria.
Preliminarmente va rilevato che l’impugnazione proposta dall’avvocatura Generale dello Stato ha sanato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo e secondo grado, che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull’opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative.
È vero infatti che in caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell’interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonchè il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass 17677/06; 4195/06), tuttavia la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall’impugnazione svolta per l’Amministrazione dall’Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr per riferimenti Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06; 21624/06).
Ed infatti l’erronea individuazione dell’organo legittimato non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 9527/06).
È irrilevante che l’Avvocatura abbia dichiarato di proporre il gravame non per conto dell’Amministrazione, ma dell’Ufficio periferico che era stato evocato in sede di appello, giacché, attesa la funzione istituzionale di difesa dell’amministrazione svolta dall’Avvocatura dello Stato (Cass 8249/09), la sua iniziativa esplica pieno effetto sanante.
Infondatamente parte controricorrente ha eccepito il difetto di procura a margine del ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato. Nell’ipotesi di rappresentanza processuale dello Stato e degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario infatti che l’amministrazione o l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile la disposizione dell’art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass. SU 23020/05; 11227/07).
Resta assorbita da detto principio anche la contestazione relativa all’abilitazione dell’avvocato dello Stato che ha sottoscritto l’atto.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Mette conto chiarire che a tale affermazione non osta la contraria opinione espressa a suo tempo dal consigliere relatore.
Insegnano infatti le Sezioni Unite (SU 7433/09) che la relazione ex art. 380- bis cod. proc. civ. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio - da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale come espressamente riconosciuto dall’ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare rinvia la causa alla pubblica udienza.
L’amministrazione denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., 13 della legge 689/81, 142 c. 6 CdS e 345 del relativo regolamento per avere il giudice onorario del tribunale disatteso il valore di prova privilegiata del verbale, senza che fosse stata proposta querela di falso.
Invero il verbale redatto dagli accertatori è stato ritenuto privo di rilevanza dal giudice di pace solo sulla base di una discordanza tra esso e lo scontrino del telelaser, presumibilmente consegnato all’automobilista in sede di contestazione immediata (non essendo consentito alla Corte l’accesso ai documenti di causa, quest’ultima circostanza, che assorbirebbe ogni questione, resta incerta, ma non è comunque decisiva), che indicava una data e un’ora diversa del rilevamento. Tuttavia la sentenza stessa reca che la indicazione contenuta nello scontrino era stata corretta a penna dagli stessi accertatori prima della consegna, così emendando, spiegano gli atti difensivi, il difetto di impostazione dell’ora legale e della data.
Al lume di questi elementi di fatto, non contestati e risultanti dagli atti, emerge evidente la violazione di legge denunciata.
L’attestazione del verbale circa l’attività di rilevazione eseguita quel giorno e a quell’ora con il conforto di apparecchiatura elettronica, che aveva individuato il veicolo e la targa, poteva essere contestata dal trasgressore solo mediante querela di falso.
A sostegno della querela potevano essere addotti, quali elementi di valutazione, le discordanze con l’indicazione automatica dell’apparecchiatura, provocando nella sede processuale propria, ove ritenuto rilevante dall’autorità giudiziaria procedente, una verifica istruttoria sulle circostanze dell’accertamento, della correzione e sull’eventuale contestazione immediata, che avrebbe escluso ogni dubbio circa l’effettività del momento in cui era avvenuta la violazione contestata.
È infatti il verbale l’atto di contestazione della violazione che attesta l’attività svolta e contro cui deve rivolgersi - con gli strumenti di legge - l’attività difensiva del trasgressore, mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell’attività svolta, le cui risultanze possono essere recepite nel verbale o pedissequamente o previa correzione di quanto direttamente attestato dagli agenti verbalizzanti sulla base della loro diretta conoscenza.
Nel caso in esame l’opponente non ha impugnato di falso l’atto formale di contestazione, che restava quindi munito di fede privilegiata e comunque idoneo a fornire prova della violazione contestata.
La inferenza tratta dal tribunale, secondo il quale la discordanza tra dato del verbale e dato dello scontrino (peraltro corretto dagli stessi agenti prima della consegna) non consentirebbe “alcuna sicurezza circa la effettiva rispondenza tra il veicolo rilevato dal telelaser e quello condotto dal ricorrente”, costituisce pertanto una mera illazione congetturale, assunta in violazione della normativa codicistica invocata dall’Amministrazione ricorrente.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art 384 cpc, al rigetto dell’originaria opposizione, giacché le altre ragioni di opposizione sono state disattese dal giudice di pace, che aveva respinto l’opposizione e l’unico motivo di impugnazione proposto e accolto (“errata valutazione del giudice di prime cure e illogicità della motivazione”, reca la sentenza d’appello) é oggetto dell’odierna sentenza, che cassa la decisione su di esso fondata, senza che sia possibile in sede di rinvio riproporre motivi non dedotti con l’atto di appello. Le spese si liquidano in dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria opposizione.
Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
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